Italian Supreme Court corrects a material error in an order regarding the wrong court and document type.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court granted a request to correct a material error in a previous order that incorrectly designated the Court of Appeal instead of the Tribunal of Catania. The parties argued the error was clerical, as the original order cited a decree rather than a judgment, and the opposing party did not object. The court ruled that such errors must be corrected ex officio to ensure the correct jurisdiction and document type are applied.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 bis c.p.c.; Material errors in judicial orders regarding the designation of the competent court or the type of document must be corrected ex officio to ensure procedural regularity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
nunciato la seguente ORDINANZA nel procedimento tra le parti Unipolrec S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Massimiliano Grassia unitamente all’avvocato Antonio Formaro -già ricorrente- Fallimento Esit S.r.l. In Liquidazione in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Massimino -già resistente- relativamente all’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 7380/2025 pubblicata in data 19.3.2025 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/02/2026 dal Consigliere Alessandra Dal Moro Rilevato che: - con ordinanza n. 7380/2025 pubblicata in data 19.3.2025 nel procedimento R.G. 12768/2021 questa Corte ha accolto il ricorso proposto da UnipolREC s.p.a., scrivendo nella motivazione dell’ordinanza a pag. 8 punto 6 nonché nel dispositivo che, all’esito dell’accoglimento del primo motivo di ricorso e della conseguente cassazione della decisione impugnata, le parti dovessero essere rinviate avanti alla Corte d’Appello di Catania in diversa composizione:
«6.- In conclusione va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo e terzo, con rinvio alla Corte d’Appello di Catania in diversa composizione che provvederà anche a regolare le spese della presente fase di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia le parti innanzi alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese della presente fase di legittimità»; - UnipolREC s.p.a sig.ri ha chiesto la correzione dell’ordinanza poiché, per mero errore materiale, nel cassare il provvedimento impugnato, ha rinviato le parti dinanzi alla Corte d'Appello di Catania in diversa composizione, in luogo del Tribunale di Catania, Ufficio che ha pronunciato il decreto ex art. 99 l. fall. n. 2958/2021 all’esito del giudizio di opposizione allo stato passivo; -la causa è stata trattata nella camera di consiglio del 24.2.2026; considerato -che può accedersi alla richiesta di correzione con riguardo all’errore di cui al punto 6 di pag.8 dell’ordinanza e nel dispositivo che costituisce all’evidenza un mero errore materiale giacché il provvedimento cassato –come si legge nell’incipit dell’ordinanza stessa era il decreto con cui il Tribunale di Catania ha respinto l’opposizione allo stato passivo del fallimento della società E.S.I.T. s.r,l. in liquidazione proposta da UnipolREC s.p.a. relativamente alla propria richiesta di insinuazione al passivo; - va disposta d’ufficio ex art. 391 bis c.p.c. anche la correzione dell’errore materiale relativo all’indicazione del provvedimento impugnato costituito da un decreto e non da una sentenza; - l’istanza di correzione è stata comunicata alle controparti dalla cancelleria, sicché il contraddittorio può ritenersi ritualmente realizzato, né i destinatari hanno fatto pervenire osservazioni in senso contrario.
In conclusione: -l’istanza va accolta nel senso che laddove nell’ordinanza n. 7380/2025 pubblicata in data 19.3.2025 nel procedimento R.G. 12768/2021 alla pag. 8 punto 6 e nel dispositivo è scritto che: «6.- In conclusione va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo e terzo, con rinvio alla Corte d’Appello di Catania in diversa composizione che provvederà anche a regolare le spese della presente fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia le parti innanzi alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese della presente fase di legittimità»; deve leggersi: «6.- In conclusione va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo e terzo, con rinvio al Tribunale di Catania in diversa composizione che provvederà anche a regolare le spese della presente fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia le parti innanzi al Tribunale di Catania, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese della presente fase di legittimità»; - non vi è luogo a provvedere sulle spese del procedimento (Cass. n. 12184 del 2020); - va disposto che la correzione sia annotata a cura della Cancelleria sull’originale dell’ordinanza oggetto della correzione medesima.
P.Q.M.
Accoglie l’istanza e dispone che laddove nell’ordinanza n. 7380/2025 pubblicata in data 19.3.2025 nel procedimento R.G. 12768/2021 alla pag. 8 punto 6 e nel dispositivo è scritto che: «6.- In conclusione va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo e terzo, con rinvio alla Corte d’Appello di Catania in diversa composizione che provvederà anche a regolare le spese della presente fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia le parti innanzi alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese della presente fase di legittimità»; deve leggersi: «6.- In conclusione va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo e terzo, con rinvio al Tribunale di Catania in diversa composizione che provvederà anche a regolare le spese della presente fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia le parti innanzi al Tribunale di Catania, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare l