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Decreto — n. 4834/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 4834/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 4834/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.94/2024 R.G. proposto da : Gian Logistica Srl in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Armando Di Nosse -ricorrente- contro Fallimento Font-plast Srl n. 123/2017 in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difes o dall'avvocato Marco Fazia -controricorrente- nonché contro Ciop Srl in Liquidazione e in Concordato Preventivo in persona del legale rappresentante pro tempore, Roboplast Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, Fallimento della 2b Investimenti Srl in Liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, Nobirex Srl in Liquidazione e i n Concordato Preventivo , in persona del legale rappresentante pro tempore -intimati- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 4477/2023 , pubblicata in data23/10/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 4834/2026 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : Gian Logistica Srl in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Armando Di Nosse -ricorrente- contro Fallimento Font-plast Srl n. 123/2017 in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difes o dall'avvocato Marco Fazia -controricorrente- nonché contro Ciop Srl in Liquidazione e in Concordato Preventivo in persona del legale rappresentante pro tempore, Roboplast Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, Fallimento della 2b Investimenti Srl in Liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, Nobirex Srl in Liquidazione e i n Concordato Preventivo , in persona del legale rappresentante pro tempore -intimati- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 4477/2023 , pubblicata in data23/10/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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rimborso delle spese spese di esecuzione restituzione dei sussidi statali spese susseguenti spese di assistenza anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
4477/2023 , pubblicata in data23/10/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.94/2024 R.G. proposto da : Gian Logistica Srl in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Armando Di Nosse -ricorrente- contro Fallimento Font-plast Srl n. 123/2017 in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difes o dall'avvocato Marco Fazia -controricorrente- nonché contro Ciop Srl in Liquidazione e in Concordato Preventivo in persona del legale rappresentante pro tempore, Roboplast Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, Fallimento della 2b Investimenti Srl in Liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, Nobirex Srl in Liquidazione e i n Concordato Preventivo , in persona del legale rappresentante pro tempore -intimati- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 4477/2023 , pubblicata in data23/10/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.100per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Così