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Ordinanza — n. 4807/2026 — snciv Generato dall'IA

Court quashes appeal for remand to recalculate account balance after stripping illegal interest charges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4807/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court quashed the Court of Appeal's decision regarding a bank account dispute, ordering a remand to recalculate the balance. The lower court had partially accepted the bank's appeal by adjusting the balance to exclude illegal interest, fees, and capitalization, while rejecting the bank's prescription defense. The Court ruled that the appellate judgment correctly applied the principle that an unjust enrichment claim inherently requires a prior determination of the account balance, thus validating the recalculation method.

Regesto Legislator

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Art. 360, first paragraph, items 3 and 5 of the Code of Civil Procedure; Art. 112 of the Code of Civil Procedure: When a claim for unjust enrichment is based on the lack of a valid cause for payment, the court must first ascertain the final balance of the account relationship, rendering the recalculation of amounts following the removal of illegal charges legally sound.

Parole chiave

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unjust enrichment claim account balance recalculation illegal interest charges appellate procedure prescription defense remand for new trial civil code principles pagamento a contanti del saldo

Disposizioni normative citate

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Art. 360, first paragraph, items 3 and 5 of the Code of Civil Procedure
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo del ricorso principale si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 112 of the Code of Civil Procedure
7.Il motivo è infondato, non essendo ravvisabile una violazione del principio stabilito dall’art. 112 cod.
Art. 92 of the Code of Civil Procedure
civ., violazione dell’art. 92 cod.
Art. 345 of the Code of Civil Procedure
Sicché, anche ove l’originaria domanda di ripetizione di indebito fosse stata sostituita con quella di rideterminazione del saldo del conto corrente, tale modificazione operata in appello non si sarebbe posta in contrasto con l'art. 345 cod.
Art. 2033 of the Civil Code
nell’ipotesi in cui il giudice del merito, nel pronunciarsi su una domanda di ripetizione di indebito, accerti il saldo finale del rapporto di conto corrente, posto che «l'azione di ripetizione ex art. 2033 cod.
art. 132 cod. proc. civ
civ., violazione dell’art. 132 cod. proc. civ.
art. 2935 cod. civ
e dell’art. 2935 cod. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha accolto l’eccezione di prescrizione, anteponendola all’azione di accertamento della nullità delle relative operazioni sottostanti.
art. 1422 cod. civ
La prevalenza (o anteriorità) della pronuncia di nullità delle clausole in base a cui si delimita l’azione di ripetizione comporta – ferma la condanna alla restituzione non oltre il termine prescrizionale, non estendendosi il principio di cui all’art. 1422 cod. civ.
art. 112 cod. proc. civ
7.Il motivo è infondato, non essendo ravvisabile una violazione del principio stabilito dall’art. 112 cod. proc. civ.
art. 2033 cod. civ
nell’ipotesi in cui il giudice del merito, nel pronunciarsi su una domanda di ripetizione di indebito, accerti il saldo finale del rapporto di conto corrente, posto che «l'azione di ripetizione ex art. 2033 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., n. 21823/2025
Cass., n. 33838/2025
Cass. Sez. U., n. 19750/2025
(Cass. Sez. U., n. 19750/2025; Cass., n.
Cass., n. 28599/2025
19750/2025; Cass., n. 28599/2025).
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4516/2022 R.G. proposto da : Saccomandi Srl Costruzioni Meccaniche in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Di Giovanni unitamente all’avvocato Carlo Congedo -ricorrente- contro Saccomandi Srl - Costruzioni Meccaniche in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Di Giovanni unitamente all’avvocato Carlo Congedo -controricorrente- nonché contro Banca Monte Dei Paschi Di Siena Spa in persona del legale rappresentante pro tempore, Saccomandi S.r.l.

In Persona Del Suo Legale Rappr. P.t. in persona del legale rappresentante pro tempore -intimati- sul controricorso incidentale proposto da Banca Monte Dei Paschi Di Siena Spa in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato San Martino Francesco -ricorrente incidentale- contro Saccomandi S.r.l. In Persona Del Suo Legale Rappr. P.t. in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce n. 812/2021 depositata il 07/07/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/02/2026 dal Consigliere Filippo D'Aquino.

FATTI DI CAUSA 1.Come risulta dalla sentenza impugnata, SACCOMANDI S.r.l. - COSTRUZIONI MECCANICHE ha proposto azione di ripetizione di indebito e di rideterminazione del saldo nei confronti di BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. in relazione al conto corrente n. 601609.89, aperto negli anni ’80 (in origine numerato diversamente), cui era appoggiata un’apertura di credito, quale effetto dell’accertamento della nullità degli addebiti di interessi ultralegali, spese e indebita capitalizzazione trimestrale. La banca, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito la prescrizione. 2.Il Tribunale di Lecce ha accolto la domanda di rideterminazione del saldo, rigettando la domanda di prescrizione perché genericamente formulata; la domanda di rideterminazione del saldo è stata riqualificata in relazione alla originaria domanda di condanna della banca di restituzione dell’indebito, in quanto formulata in relazione a un conto corrente aperto al momento dell’introduzione del giudizio; conseguentemente, il giudice di primo grado ha accertato – previ o espletamento di CTU - un saldo a maggior credito del correntista per € 263.616,45, ordinando il riaccredito delle maggiori somme dovute. 3.La Corte d’Appello di Lecce, con la sentenza qui impugnata, ha parzialmente accolto l’appello principale della banca e ha rigettato l’appello incidentale della società.

Quanto all’appello principale, il giudice di appello ha ritenuto che, in caso di conto aperto al momento della proposizione del giudizio, il correntista – pur non potendo chiedere la condanna della banca –può domandare la rideterminazione del saldo; nel qual caso, la banca ha ugualmente interesse a formulare l’eccezione di prescrizione. E’, stato, pertanto, riconvocato il CTU ed è stato rideterminato in € 239.933,60 il saldo dovuto alla società in base ai saldi risultanti dalla documentazione bancaria, dichiarando prescritti importi per € 23.682,85, pari ai versamenti extra-fido anteriori al decennio. 4.Propone ricorso per cassazione la società, affidato a due motivi e ulteriormente illustrato da memoria, cui resiste con controricorso la banca, la quale propone ricorso incidentale affidati a due motivi, al quale ricorso incidentale resiste il ricorrente principale con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo del ricorso principale si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp att. cod. proc. civ., nullità della sentenza per apparenza della motivazione nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto correttamente formulata l’eccezione di prescrizione. Si deduce omesso esame delle difese della ricorrente a seguito della riconvocazione del CTU a chiarimenti, aventi ad oggetto la corretta individuazione delle rimesse solutorie, di cui la decisione, limitata all’indicazione dei versamenti extra-fido come risultanti dai saldi banca, non darebbe contezza. 2.Il primo motivo è infondato, posto che la sentenza impugnata consente di ricostruire l’iter logico che ha condotto alla decisione (Cass., Sez.

U., n. 8053/2014). Né il giudice del merito, al fine di assolvere l'onere di adeguatezza della motivazione, è tenuto a esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione così da doversi ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Cass., n. 25509/2014; Cass., n. 24542/2009). Nella specie, la sentenza impugnata ha ritenuto attuale l’interesse della banca a tenere ferma l’eccezione di prescrizione anche in caso di accertamento del saldo, avendo proceduto alla condanna al pagamento di quanto dovuto. 3.Con il secondo motivo del ricorso principale si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione, falsa applicazione e interpretazione degli artt. 1418, 1422, 1827, 1842 cod. civ. e dell’art. 2935 cod. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha accolto l’eccezione di prescrizione, anteponendola all’azione di accertamento della nullità delle relative operazioni sottostanti.

Osserva parte ricorrente che la sentenza impugnata, valorizzando la CTU, ha quantificato i versamenti extra-fido in base ai saldi contabili degli estratti conto emessi dalla banca , laddove tale eccezione – compatibilmente con l’imprescrittibilità dell’azione di nullità – dovrebbe essere esaminata dal giudice del merito in base a quanto risultante dai saldi degli estratti conto, riclassificati previa espunzione degli addebiti illegittimamente operati in forza delle clausole dichiarate nulle. 4.Il secondo motivo è fondato. Come illustrato nel ricorso (pag.

17) e correttamente ripreso in memoria dal ricorrente, il termine prescrizionale dell’obbligazione restitutoria è ancillare alle relative cause di nullità cui l’eccezione accede, salva la diversa decorrenza del termine prescrizionale in funzione della natura solutoria o riprisitinatoria delle rimesse (Cass., n. 24418/2010; Cass., n. 24051/2019; Cass., n. 2660/2019). L’obbligazione restitutoria (o la pronuncia di accertamento del saldo dovuto), non può essere calibrata sui saldi indicati nella documentazione contabile della banca, in quanto – come esposto dal ricorrente - l’utilizzo del saldo esposto dalla banca (non rettificato) eluderebbe l’applicazione dell’art.1422 cod. civ., il quale dispone l’imprescrittibilità dell’azione di nullità avente ad oggetto le poste sottostanti gli estratti conto, salvi gli effetti della prescrizione delle azioni di ripetizione.

La prevalenza (o anteriorità) della pronuncia di nullità delle clausole in base a cui si delimita l’azione di ripetizione comporta – ferma la condanna alla restituzione non oltre il termine prescrizionale, non estendendosi il principio di cui all’art. 1422 cod. civ. se non alla pronuncia dichiarativa - la ripetizione secondo i saldi rettificati (depurati degli addebiti illegittimi), nei limiti prescrizionali dell’azione restitutoria (Cass., n. 9141/2020; conf. Cass., n. 3858/2021; Cass., n. 7721/2023; Cass., n. 9712/2024; Cass., n. 13586/2024;

Cass., n. 9203/2025, richiamata in memoria; Cass., Sez. U., n. 19750/2025; Cass., n. 31741/2025). 5.Nella specie, la sentenza impugnata ha applicato la riclassificazione dei saldi «sulla base dei saldi banca indicati negli estratti conto» e non in base ai saldi riclassificati benché, come indicato dal ricorrente in memoria, fosse già stata prospettata dal CTU un’ipotesi di calcolo partendo dall’estratto conto depurato dagli illegittimi addebiti. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata con rinvio per l’applicazione del criterio del saldo riclassificatocome indicato. 6.Con il primo motivo del ricorso incidentale si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., violazione dell’art.112 cod. proc. civ. e omesso esame di fatto decisivo, laddove la sentenza impugnata non ha accolto l’appello con cui si era denunciato che il Tribunale, dichiarando inammissibile la domanda di ripetizione di indebito, aveva riqualificato la domanda come accertamento e rideterminazione del saldo che non era mai stata proposta dalla società correntista, così pronunciandosi ultra petita. 7.Il motivo è infondato, non essendo ravvisabile una violazione del principio stabilito dall’art. 112 cod. proc. civ. nell’ipotesi in cui il giudice del merito, nel pronunciarsi su una domanda di ripetizione di indebito, accerti il saldo finale del rapporto di conto corrente, posto che «l'azione di ripetizione ex art. 2033 cod. civ. fondandosi, oltre che sull'atto della solutio, sulla mancanza di una valida causa solvendi, postula il previo accertamento anche di quest'ultima, sì che incontrovertibilmente l'azione di condanna che si esercita nella ripetizione dell'indebito racchiude in sé e presuppone anche un'azione di accertamento relativo al saldo del rapporto» (Cass., n. 21823/2025;

Cass., n. 33838/2025). Sicché, anche ove l’originaria domanda di ripetizione di indebito fosse stata sostituita con quella di rideterminazione del saldo del conto corrente, tale modificazione operata in appello non si sarebbe posta in contrasto con l'art. 345 cod. proc. civ. (Cass. Sez. U., n. 19750/2025; Cass., n. 28599/2025). La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di questo principio. 8.Con il secondo motivo del ricorso incidentale si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 92 cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha omesso la pronuncia al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio di merito in danno della società correntista.

Il secondo motivo del ricorso incidentale è assorbito dalla cassazione con rinvio della sentenza impugnata. 9.Il ricorso principale va, pertanto, accolto in relazione al secondo motivo, cassandosi la sentenza impugnata, con rinvio per la rideterminazione del saldo secondo il criterio dei saldi riclassificati. Al giudice del rinvio è rimessa anche la decisione in ordine alle spese del giudizio di legittimità. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente incidentale. P.Q.M La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso principale, rigetta il primo; rigetta il primo motivo del ricorso incidentale e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Lecce, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità; ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17 l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale,dell’ulteriore importo a titolo di contributo u