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Ordinanza — n. 4803/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to improper notification to an extinct subsidiary bank instead of the parent entity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4803/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was incorrectly notified to MPS Gestione Crediti Banca S.p.A., an extinct subsidiary that had been incorporated by the parent bank. The court held that under civil code provisions on corporate fusion, the right to appeal belongs exclusively to the surviving parent company or the current creditor assignee. Consequently, the procedural defect rendered the entire appeal invalid, leading to the dismissal of the claim regarding usurious interest calculations.

Regesto Legislator

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Art. 2504-bis c.c.; Cass. 14177/2019: In cases of incorporation by fusion occurring during litigation, the standing to appeal belongs solely to the incorporating company, and notification to an extinct subsidiary renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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corporate fusion standing inadmissible appeal improper notification extinct subsidiary usurious interest dispute debito pecuniario debiti integrali debiti fiscali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2504-bis c.c.
Cass. 14177/2019
D.M. 12 luglio 2012, n. 140
Ai sensi del D.M. 12 luglio 2012, n. 140 sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi dell'art. 13, comma 1―quater, d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Sezioni Unite, sentenza n. 21970/2021
Sezioni Unite, sentenza n. 21970/2021).
Cass. 14177/2019
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14028/2022 R.G. proposto da : Fabio De Angelis, rappresentato e difeso dall'avvocato Biagio Riccio -ricorrente- contro doNext S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, in nome per conto di Siena NPL 2018 S.r.l., rappresentat a e difes a dall'avvocato Alfonso Quintarelli -controricorrente- nonché contro Banca Monte Dei Paschi Di Siena S.p.a. -intimata- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 7737/2021 depositata il 23/11/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/02/2026 dal Consigliere Alessandra Dal Moro.

FATTI DI CAUSA 1. ― Il Tribunale di Velletri ha respinto l’opposizione proposta da Fabio De Angelis al decreto ingiuntivo ottenuto da Monte dei Paschi di Siena s.p.a., a mezzo della propria mandataria MPS Gestione Crediti Banca S.p.A., per la somma di euro 109.388,30 volta alla rideterminazione del saldo di un rapporto di conto corrente e di un contratto di finanziamento in ragione dell’illegittimo addebito di somme per interessi anatocistici, CMS e usura, ritenendo: mancante la prova dell’applicazione di interessi usurari non avendo l’opponente specificato in quali periodi essa si sarebbe manifestata; rispettato, nel corso del rapporto, il principio di reciprocità per la capitalizzazione degli interessi passivi con esclusione di forme anatocistiche; generica la censura in punto di commissione di massimo scoperto. 2.

― Fabio De Angelis ha impugnato la sentenza e Banca MPS Spa (anche quale incorporante per fusione di MPS Gestione Crediti Banca Spa) si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del gravame. La Corte d'appello di Genova ha respinto l’impugnazione osservando che:

a) fermo l’onere della banca che vanti un credito ed intenda ottenerne il soddisfacimento del diritto di fornire la prova del fatto costitutivo attraverso la produzione dell’intera documentazione contrattuale e contabile, e considerato che ove la banca, invece, produca la documentazione contabile solo a partire da una certa data e la prima movimentazione trascritta nel primo della serie degli estratto canto prodotti risulti a debito per la correntista esso deve essere convertito "a zero" conteggiandosi, così, solo i movimenti successivi, nel caso di specie, alla data del 31.01.2001, il saldo era positivo per il correntista di € 88.645.582, essendo divenuto negativo solo successivamente e fino alla data di chiusura del conto;

b) perciò in tal caso spettava al correntista muovere contestazioni specifiche affermando, ad esempio, che il saldo attivo iniziale era più elevato e vi erano stati momenti di saldo passivo in ordine ai quali erano stati computati interessi ultralegali o anatocistici;

c) il correntista non aveva provato tale assunto;

d) ciò travolgeva tutte le censure in ordine alla prova del credito della banca, comprese quelle in punto applicazione di interessi anatocistici - rispetto ai quali l’appellante censurava la sentenza di primo grado poiché, non avendo la delibera CICR del 9.2.2000 effetto retroattivo, per il periodo 1993 -2000 il calcolo degli interesso a debito con tecniche anatocistiche era illegittimo: infatti il correntista aveva l’onere di produrre la documentazione comprovante l'applicazione vietata di tali interessi relativamente al rapporto contrattuale ante 31.03.2001 4.

― Avverso detta sentenza ha proposto ricorso Fabio De Angelis affidato ad un unico motivo di ricorso e corredata di memoria. Monte dei Paschi di Siena s.p.a. è rimasta intimata. Si è costituita resistendo con controricorso doNext S.p.a. in nome e per conto di Siena NPL 2018 S.r.l. quale cessionaria in blocco di un portafoglio di crediti, tra i quali quello per cui è causa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – Preliminarmente va esaminata l’eccezione di inammissibilità spiegata dall’intervenuta, doNext S.p.a. che in nome e per conto della cessionaria Siena NPL 2018 S.r.l., osserva che il ricorso è stato proposto nei confronti di MPS Gestione Crediti Banca S.p.A., mentre la sentenza d’appello era stata pronunciata nei confronti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., che aveva in precedenza incorporato per fusione MPS Gestione Crediti Banca S.p.A. 1.1.-L’eccezione è fondata.

Il ricorso è stato proposto e notificato ad una società, MPS Gestione Crediti Banca S.p.A., che, oltre a non aver mai partecipato al giudizio in proprio, bensì quale mandataria del titolare del diritto azionato (Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.) è estinta da un decennio essendo stato incorporata da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a.a seguito di fusione con effetto dal 12.05. 2013. (v. Sezioni Unite, sentenza n. 21970/2021). Ne consegue che il ricorso per cassazione avrebbe dovuto rivolgersi ed essere notificato a Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. o, al più, alla cessionaria qui intervenuta come successore nel credito.

Così non è stato e, quindi, il ricorso è inammissibile. E’ noto, infatti , che « In ipotesi di fusione per incorporazione ex art.2504 bis cod. civ. intervenuta in corso di causa la legittimazione attiva e passiva all’impugnazione spetta alla sola società incorporante … che prosegue in tutti i rapporti anteriori alla fusione facenti capo alla società incorporata, salva la possibilità della controparte che non sia stata resa edotta della intervenuta fusione di notificare l’atto di impugnazione anche nei confronti di quest’ultima» (Cass. 14177/2019). 2.- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come nel dispositivo.

Ai sensi del D.M. 12 luglio 2012, n. 140 sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente, liquidate nell'importo di euro 5.200,00di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1―quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso ar