Court of Cassation quashes appeal for violating Art. 101 c.p.c. by failing to hear parties on mixed fact and law issue.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation granted the appeal against the Palermo Court of Appeal's decision regarding a professional training debt dispute. The lower court had partially accepted the bankruptcy administrator's claim without hearing the regional authority on a specific issue. The Supreme Court found this violated Article 101 of the Code of Civil Procedure because the court raised a mixed fact and law question d'office without providing the parties an opportunity to argue it. Consequently, the appealed judgment was annulled and remanded for a new trial with proper adversarial proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 101 c.p.c.; The court cannot raise a mixed fact and law issue d'office without subjecting it to the parties' contradictory, as failure to do so renders the judgment null.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6669/2024R.G. proposto FALLIMENTO IAL SICILIA, in persona del Curatore pro tempore edelettivamente domiciliato in PALERMO PIAZZA V. E. ORLANDO 39, presso lo studio dell'avvocato CRISTINA BONOMONTE che lo rappresenta e difende –ricorrente – contro REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO REGIONALE ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ope legis in ROMA VIA Oggetto: Pubblica amministrazione R.G.N. 6669/2024 Ud. 13/11/2025CC Sez. S1 - R.G. 6669/2024 – CC 13/11/2025 - Pagina nr. 2 di 7 DEI PORTOGHESI, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende –controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO PALERMO n. 1749/2023 depositata il 17/10/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 13/11/2025dal Consigliere Dott. Federico V. A. Rolfi;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza n. 1749/2023, pubblicata in data 17 ottobre 2023, la Corte d’appello di Palermo, nella contumacia dell’appellato ASSESSORATO REGIONALE ALL’ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLA REGIONE SICILIANA (di seguito, per brevità, “ASSESSORATO”) ha parzialmente accolto l’appello proposto dal FALLIMENTO IAL SICILIA avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 4133/2020 pubblicata in data 15 dicembre 2020.
2. Il FALLIMENTO IAL SICILIA aveva ottenuto dal Tribunale di Palermo l’emissione, nei confronti dell’ASSESSORATO, di un decreto ingiuntivo per il pagamento dell’importo di € 1.793.316,92, somma pretesa a saldo dell’attività di formazione professionale resa dalla stessa IAL SICILIA nell’anno formativo 2003. Proposta opposizione da parte dell’’ASSESSORATO – il quale aveva dedotto l’insussistenza del credito azionato in ragione della mancata chiusura del procedimento di verifica della rendicontazione della spesa, con formale decreto e susseguente controllo della Ragioneria Centrale e, comunque, la sussistenza dei presupposti per compensare il preteso credito con quello restitutorio, di maggiore importo, spettante all’Amministrazione in forza dei provvedimenti di revoca di altri finanziamenti – il Tribunale di Palermo aveva accolto Sez.
S1 - R.G. 6669/2024 – CC 13/11/2025 - Pagina nr. 3 di 7 l’opposizione revocando il decreto ingiuntivo e condannando il FALLIMENTO IAL SICILIA al pagamento delle spese del giudizio. Il Tribunale aveva osservato, in primo luogo, che l’odierno ricorrente non aveva adempiuto all’onere di dimostrare tutti gli elementi costitutivi della propria pretesa, non avendo prodotto la documentazione comprovante lo svolgimento delle prestazioni di cui aveva chiesto il pagamento. Inoltre, il Tribunale aveva osservato che le note di revisione prodotte non erano idonee a dimostrare i risultati dell’attività svolta, come prescritto dall’art. 23, L.R.
Sicilia n. 36/90, e neppure a integrare gli estremi del riconoscimento del debito con conseguente inversione dell’onere della prova in capo all’Amministrazione, trattandosi di atti sottoscritti da funzionari regionali privi del potere di impegnare la Regione Siciliana.
3. La Corte d’appello ha disatteso il motivo di gravame con il quale veniva censurata la statuizione di rigetto della domanda azionata in via monitoria, rilevando la nullità del contratto concluso tra le parti, in quanto non stipulato con la forma scritta ad substantiam prescritta per i contratti conclusi dalla pubblica Amministrazione. La Corte d’appello, invece, ha ritenuto fondata la domanda ex art.2041 c.c. formulata sempre dal FALLIMENTO IAL SICILIA, ritenendo sussistente sia il requisito della sussidiarietà sia documentazione – non contestata dall’ASSESSORATO – che attestava lo svolgimento delle attività da parte della IAL SICILIA.
Conseguentemente, la Corte d’appello, in parziale accoglimento del gravame, ha condannato l’ASSESSORATO al pagamento in favore del FALLIMENTO IAL SICILIA della somma di € 364.371,00, a titolo di indennizzo per arricchimento senza causa. Sez. S1 - R.G. 6669/2024 – CC 13/11/2025 - Pagina nr. 4 di 7 4. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Palermo ricorre FALLIMENTO IAL SICILIA. Resiste con controricorso e ricorso incidentale l’ASSESSORATO REGIONALE ALL’ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLA REGIONE SICILIANA. 5.La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.
Il FALLIMENTO ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso principale è affidato a due motivi. 1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 101, secondo comma, c.p.c. Si censura la decisione della Corte d’appello di Palermo per aver rilevato d’ufficio una nullità che non era stata dedotta dall’odierna controricorrente e sulla quale non era stato precedentemente provocato il contraddittorio. Argomenta la ricorrente che, qualora fosse stato stimolato il contraddittorio, avrebbe potuto svolgere le deduzioni che - in questa sede –vengono illustrate nel secondo motivo di ricorso. 1.2.
Con il secondo motivo il ricorso deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1350 c.c. e della L.R. Sicilia n. 24/1976. Argomenta, in particolare, il ricorso che nella specie il rapporto con la controricorrente non necessitava di essere instaurato in forma scritta ad substantiam, trattandosi di rapporto di servizio disciplinato dalla L.R. n. 24/1976 e non di un rapporto contrattuale. 2.Con l’unico motivo di ricorso incidentale si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.2041 e 2042 c.c. 3.Il primo motivo di ricorso è fondato.
Sez. S1 - R.G. 6669/2024 – CC 13/11/2025 - Pagina nr. 5 di 7 3.1. Occorre in primo luogo disattendere l’eccezione di inammissibilità del motivo, sollevata dal ricorso incidentale , sulla scorta dell’affermazione per cui il motivo sarebbe privo di autosufficienza, non avendo il ricorrente indicato specificamente le ragioni che avrebbe dedotto in relazione alla questione rilevata d’ufficio, ove la stessa fosse stata sottoposta al contraddittorio delle parti, secondo l’orientamento espresso da questa Corte sul punto (Cass. Sez. L - Ordinanza n. 21314 del 19/07/2023 ;
Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 3543 del 06/02/2023). È sufficiente, invero, osservare che tale indicazione è invece presente nel ricorso sub specie di secondo motivo di ricorso, il quale ben può valere ad integrare il primo, quale specificazione delle argomentazioni della parte, senza che possa ravvisarsi quel vizio che il ricorso incidentale intende invece ricondurre al fatto che –per usare la medesima espressione impiegata dalla parte (pag. 7 ricorso incidentale) – il primo motivo “si regge sulle gambe del la seconda censura”. La specifica scelta di articolazione del ricorsoin due motivi, infatti, non vale ad elidere la circostanza risolutiva per cui il ricorrente ha, nel concreto, prospettato quella difesa la cui deduzioneè stata invece preclusa dal mancato rispetto del divieto di decisioni della c.d.
“terza via”, ora cristallizzato nell’art. 101 c.p.c. 3.2.Nel merito il motivo risulta fondato, dovendosi constatare che la Corte d’appello ha rilevato d’ufficio un profilo che costituiva non questione di mero diritto bensì questione mista di fatto e di diritto (cfr. Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 16915 del 24/06/2025 ; Cass. Sez. 3 -Sentenza n. 822 del 09/01/2024 ; Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 22778 del 12/09/2019 nonché gli ulteriori precedenti di questa Corte richiamati in precedenza) senza tuttavia sottoporre il profilo al Sez. S1 - R.G. 6669/2024 – CC 13/11/2025 - Pagina nr. 6 di 7 contraddittorio delle parti, in tal modo incorrendo nella denunciata violazione dell’art. 101 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza impugnata.
4. L’accoglimento del primo motivo di ricorso determina l’assorbimento sia del secondo motivo, quanto al merito della questione, sia del motivo di ricorso incidentale , essendo la decisione impugnata integralmente travolta per effetto della sua nullità. Per vero, quanto al ricorso incidentale, si impone infatti di osservare che secondo il comando nomofilattico di SS.UU. 33954/2023 la domanda di ingiustificato arricchimento , proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, resa viceversa preclusa “ove quest'ultima sia rigettata […] per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico”, che è esattamente l’ipotesi in disamina.
Per tale ragione il giudice del rinvio dovrà rinnovare il giudizio di gravame provocandoin primo luogo il necessario contraddittorio delle parti sulla questione già rilevata d’ufficio e, sulla base delle deduzioni che le parti medesime riterranno di svolgere, dovrà procedere ad una nuova valutazione del gravame propostodall’odierno ricorrente.
5. Il ricorso deve quindi essere accolto in relazione al primo motivo, con assorbimento del secondo motivo e del ricorso incidentale, e la decisione impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Palermo, la quale provvederà altresì a regolare le spese anche del presente giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo del ricorsoprincipale, assorbito il secondo motivo ed assorbito altresì il ricorso incidentale, cassa Sez. S1 - R.G. 6669/2024 – CC 13/11/2025 - Pagina nr. 7 di 7 l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Palermo,in d