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Ordinanza — n. 4671/2026 — snciv Generato dall'IA

Court declares appeal inadmissible because arbitration clause issues require merits judgment, not jurisdictional review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4671/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the appeal for regulation of jurisdiction inadmissible, ruling that the lower court correctly identified the arbitration clause as a matter of admissibility rather than jurisdiction. The appellant argued the trial court erred by issuing an order of incompetence instead of a merits judgment on the arbitration clause's validity. The Court held that such clauses preclude jurisdictional appeals, requiring the ordinary appeal remedy instead.

Regesto Legislator

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Art. 38, 50, 808-ter, 819-ter c.p.c.: An arbitration clause constitutes a matter of admissibility, not jurisdiction; therefore, a ruling confirming its validity precludes a regulation of jurisdiction appeal and mandates the ordinary appeal remedy.

Parole chiave

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arbitration clause jurisdictional appeal admissibility vs jurisdiction regulation of jurisdiction ordinary appeal remedy revoca della decisione amministrativa difetto di legittimazione dell'associazione revoca del mandato

Disposizioni normative citate

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Art. 38 c.p.c.
Art. 50 c.p.c.
l’eccezione dell’odierna ricorrente, applicando alla fattispecie esaminata le norme sulla competenza giurisdizionale e disponendo la translatio iudicii in favore degli arbitri ai sensi dell’art. 50 c.p.c.
Art. 808-ter c.p.c.
Art. 819-ter c.p.c.
Art. 42 c.p.c.
E’ appena il caso di aggiungereche l'applicazione del principio di cui sopra è valido anche dopo la modifica dell'art. 42 cod.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R.
art 42 c.p
Il PG ha concluso per l’inammissibilità del ricorso per regolamento di competenza ex art 42 c.p.c.
art. 38 c.p
art. 50 c.p
l’eccezione dell’odierna ricorrente, applicando alla fattispecie esaminata le norme sulla competenza giurisdizionale e disponendo la translatio iudicii in favore degli arbitri ai sensi dell’art. 50 c.p.c.
art. 42 cod. proc. civ
E’ appena il caso di aggiungereche l'applicazione del principio di cui sopra è valido anche dopo la modifica dell'art. 42 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 28156 del 2013
civ.sembri escludere un'impugnazione diversa dal regolamento di competenza, in siffatta ipotesi manca il presupposto per la esperibilità di questo mezzo -, sia nel caso in cui la parte vittoriosa su detta questione lamenti l'erroneità della statuizione sulle spese(Cass. n. 28156 del 2013).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5546/2025 R.G. proposto da : Team Formation S.r.l. In Liquidazione in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Katja Besseghini -ricorrente- contro Marco.Militello -intimato- avverso l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro n. 3368/2024 depositata i l 23/01/2025. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2026 dal Consigliere Maura Caprioli. FATTI DI CAUSA Ritenuto che: Con ordinanza nr 51/2025 il Tribunale di Catanzaro dichiarava la propria incompetenza in relazione all’accertamento dell’illegittimità della delibera di revoca dalla propria carica di amministratore adottata in data 17.04.2024 dalla Team Formation s.r.l. in liquidazione e della delibera conseguenziale del 3.05.2024 con cui è stata decisa la liquidazione volontaria della società e nominato il liquidatore.

Rilevava che a seguito dell’ eccezione sollevata dalla convenuta in merito all’improponibilità della domanda, stante l’esistenza nello statuto della società di una clausola compromissoria (art. 28 dello Statuto) che devolve ad arbitri le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaci o revisore, ovvero nei loro confronti e dell’adesione dell’attore a tale eccezione,dichiarava la propria incompetenza per essere competenti gli arbitri senza statuire sulle spese.

Sotto quest’ultimo profilo riteneva che non spettasse al Tribunale la relativa regolamentazione. Avverso tale decisione la società Team Formation s.r.l. in liquidazione ha proposto regolamento necessario di competenza sulla base di due motivi illustrati da memoria. Nessuno si è costituito per Marco Militello che è rimasto intimato. Il PG ha concluso per l’inammissibilità del ricorso per regolamento di competenza ex art 42 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE Ritenuto che: Con il primo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione, degli artt. 38, 50, 808-ter e 819 - ter c.p.c.: erroneo e/o contraddittorio provvedimento per impropria applicazione delle norme sulla competenza in materia di arbitrato irrituale.

Si sostiene che il Tribunale di Catanzaro, dopo aver rilevato l’eccezione di arbitrato irrituale e averla, esplicitamente, ritenuta valida ed efficace (“l’esistenza o la validità dell’arbitrato irrituale che non è nemmeno in contestazione tra le parti, avendo l’attore aderito alla relativa eccezione”), ha emanato un’ordinanza di incompetenza ( interpretando erroneamente ai sensi dell’art. 38 c.p.c. l’eccezione dell’odierna ricorrente, applicando alla fattispecie esaminata le norme sulla competenza giurisdizionale e disponendo la translatio iudicii in favore degli arbitri ai sensi dell’art. 50 c.p.c.

Si osserva infatti che l’eccezione di arbitrato irrituale non integra mai una questione di competenza, bensì di proponibilità della causa nel merito, con la conseguenza che la decisione che ne conferma la fondatezza, validità e/o efficacia comporta una sentenza di rigetto nel merito nonché la soccombenza di chi subisce tale clausola. Con un secondo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione, degli artt. 91, 279, 808-ter e 819-ter c.p.c.: l’omessa indebita liquidazione delle spese di lite per avere il Tribunale mancato di pronunciarsi sulle spese, ritenendo a torto che la liquidazione delle stesse di competenza esclusiva degli arbitri.

Il ricorso per regolamento di competenza è inammissibile. Va fatta applicazione del principio per il quale la sentenza che ha pronunciato soltanto sulla competenza e sulle spese processuali deve essere impugnata con il mezzo ordinario di impugnazione previsto avverso le sentenze del giudice dichiaratosi incompetente, sia nel caso in cui la parte soccombente sulla questione di competenza intenda censurare esclusivamente il capo concernente le spese processuali - essendo l'impugnazione proponibile in quanto, benché l'art. 42 cod. proc. civ.sembri escludere un'impugnazione diversa dal regolamento di competenza, in siffatta ipotesi manca il presupposto per la esperibilità di questo mezzo -, sia nel caso in cui la parte vittoriosa su detta questione lamenti l'erroneità della statuizione sulle spese(Cass. n. 28156 del 2013).

Nel caso di specie, pertanto, avrebbe dovuto essere sperimentato il rimedio dell'appello. E’ appena il caso di aggiungereche l'applicazione del principio di cui sopra è valido anche dopo la modifica dell'art. 42 cod. proc. civ. operata con laL. n. 69 del 2009, art. 45, comma 4, che ha sostituito, alla sentenza, l'ordinanza quale forma del provvedimento con cui il giudice pronuncia sulla competenza senza decidere il merito della causa. Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va dichiarato inammissibile. Nessuna determinazione in punto spese per la mancata costituzione di Marco Militello che è rimasto intimato.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale