Court of Cassation declares specialized jurisdiction for ordinary revocatory action against corporate split under Italian Civil Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation granted the appeal, declaring that the specialized section for business disputes has jurisdiction over the case. The plaintiff sought to invalidate a corporate split that transferred assets to a new entity, arguing it harmed creditor rights. The court ruled that such actions fall under specialized jurisdiction because they involve the organization of the corporate entity, even if they do not directly challenge the split's validity against third parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2901 c.c.; Art. 163 n. 4 c.p.c.: The ordinary revocatory action against a corporate split is within the competence of the specialized business section because it concerns the organization of the corporate entity and affects the creditor's patrimonial guarantee.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5015/2025 R.G. proposto da : Habitat Casa S.r.l. In Liquidazione in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Smedile unitamente all’avvocato Gaudenzio Volponi -ricorrente- contro Nicolino Spagnolo, Giuseppina Ciampa', Immobiliare Spagnolo Srl in persona del legale rappresentante pro tempore -intimati- avverso l’ordinanza del Tribunale di Bologna n. 10338/2023 depositata i l 06/02/2025. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2026 dal Consigliere Maura Caprioli.
FATTI DI CAUSA Ritenuto che: Con atto di citazione del 21.7.2023 Habitat Casa srl conveniva in giudizio Ciampà Giuseppina, Spagnolo Nicolino, Immobiliare Spagnolo srl avanti questa Sezione Specializzata chiedendo dichiararsi l’inefficacia ex art.2901 c.c. dell’atto di scissione di società 6.8.2018 con cui la società Spagnolo Nicolino srl si era scissa trasferendo tutto il suo patrimonio immobiliare alla costituenda Immobiliare Spagnolo srl, compresi tutti i rapporti reali od obbligatori relativi agli immobili stessi . Esponeva di essere (quale appaltante) creditrice di Spagnolo Nicolino srl in relazione a un contratto di appalto per il quale erano state promosse atp con ctu e cause avanti il Tribunale di Parma, poi riunite, in cui la controparte (appaltatrice) aveva a sua volta allegato un suo credito per lo stesso rapporto; cause concluse con sentenza (appellata) in cui la domanda di Habitat era stata rigettata, nulla disponendosi sulle contrapposte domande, solo per carenza di interesse, rectius di prova sul fatto che i soci dell’appaltatrice Ciampa’ Giuseppina, Spagnolo Nicolino avessero ex art. 2495 c.c. riscosso somme dal bilancio finale di liquidazione, essendo stata nel frattempo Spagnolo Nicolino Srl posta in liquidazione e cancellata dal Registro Imprese.
Aggiungeva essere sussistenti tutti i presupposti dell’instaurata azione, predicabile anche per l’atto di scissione ex Cass. 31654/2019, 12047/2021 e CGUE 30.1.2020 C - 394/18, essendo il credito - seppur litigioso - anteriore alla scissione, e considerata l’attribuzione di un patrimonio conferito almeno per il capitale sociale dichiarato (con le conseguenze ex art. 2506 quater 3° co. c.c. in caso di cessione a terzi) , con nessun rapporto debitorio emergente trasferito, quindi a titolo gratuito; il danno era evidente stante il depauperamento quali-quantitativo della società scindente, e così lo era l’elemento soggettivo, stante la coincidenza delle compagini sociali e degli organi amministrativi della società scindente e della scissa.
Si costituivanola società scissa e gli ex soci della società cancellata, citati quali successori della stessa, preliminarmente eccependo l’incompetenza per materia della Sezione Specializzata; l’inammissibilità dell’actio pauliana quanto alla scissione, considerato il rimedio dell’opposizione dei creditori alla stessa ex artt. 2503, 2504 quater e 2506 ter c.c., risarcitorio ex art. 2504 quater c.c. e della responsabilità solidale ex art.2506 quater c.c. Nel merito, contestavano il credito e la sua anteriorità, nonché l’elemento soggettivo; rilevavanoanche che con la scissione erano passati debiti verso soci e fornitori per oltre 276.000 euro, debiti poi adempiuti, sicché sussistevano anche i presupposti di esenzione ex art. 2901 c. 3 c.c..
Su questa basi chiedevano c.t.u. contabile per determinare le componenti attive e passive dell’operazione di scissione e successivamente sospensione ex art. 295 c.p.c. in relazione al giudizio ritenuto pregiudicante, inerente il credito contestato di parte attrice, pendente in appello. Con ordinanza n. 06/02/2025 il Tribunale dichiarava la propria incompetenza per materia, competente essendo il Tribunale ordinario di Parma e compensava le spese del giudizio. La Sezione specializzata delTribunale di Bologna ha fatto proprie le considerazioni sviluppate dallo stesso Tribunale in altra ordinanza 18.10.2022 relativa alla causa 6204/2021 laddove aveva contestato, che l'azionerevocatoria coinvolgesse in modo diretto le società interessate dal revocando atto discissione e che la relativa controversia inerisse a fenomeni modificativi o estintivi dell'assetto delle società coinvolte nell'operazione.
Evidenziava che l'esperimento dell'azionerevocatoria, ordinaria o fallimentare, di un atto discissione societaria non rimette in discussione né tra le società coinvolte, né tra quella debitrice e il suo creditore, l'esistenza, la validità e gli effetti propriamente costitutivi, modificativi e organizzativi direttamente discendenti dal negozio impugnato. Rilevava quindi che la relativa controversia ha ad oggetto unicamente l'efficacia o inefficacia relativa dell'atto in questione, e quindi la sola sua giuridica opponibilità o inopponibilità al terzo ad esso estraneo, senza perciò incidere sull'esistenza, sulla validità e sull'efficacia costitutiva e modificativa dell'assetto della struttura e della composizione soggettiva ed oggettiva della società scissa e della società beneficiaria: in sostanza, secondo il Tribunale, quel che rileva è la funzione meramente ripristinatoria della garanzia patrimoniale della società debitrice connaturata all'azionerevocatoria, la quale è esperita in vista del soddisfacimento delle ragioni creditorie di un terzo estraneo all'atto discissione.
Avverso tale provvedimento Habitat Casa srl ha proposto ricorso per regolamento di competenza affidato ad un unico motivo cui non hanno replicato Ciampa’ Giuseppina, Spagnolo Nicolino, Immobiliare Spagnolo srl che sono rimasti intimati. Il PG ha depositato conclusione scritte chiedendo l’accoglimento del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che: Con un unico motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della norma di cui all’art. 38 c.p.c. e art. 3, comma 2, lett.
a) di cui al D.Lgs. 27/6/2023 n. 168 per avere il Tribunale escluso la propria competenza per materia relativamente alla domanda di revocatoria ex art 2901 c.c. dell’atto di scissione societaria. Il motivo è fondato. Giova ricordare che con sentenza n. 5089/2025, le S.U. di questa Corte hanno composto il contrasto giurisprudenziale relativo alla competenza a giudicare delle Sezioni specializzate in materia di impresa le cause di revocatoria ordinaria ex art. 2901 cc degli atti di scissione societaria, rilevando che con il d.lgs. n. 168/2003 (modificato dal d.l. n. 1/2012, convertito in L. n. 27/2012), il legislatore ha inteso dunque assegnare allacompetenza delle sezioni specializzate i giudizi in cui venisse in questione la società come organizzazione, attribuendo rilievo a quei rapporti che sono alla base della venuta ad esistenza della società, della sua modifica, della sua cessazione e che, nel corso della vita del sodalizio concernono i modi di partecipazione dei soci all'operazione stessa: in particolare, all'esercizio dell'attività e ai risultati dell'esercizio.
In tal senso, la norma fissa una regola dicompetenza destinata ad essere operante allorquando la controversia tragga origine dal contratto di società e debba essere regolata secondo la disciplina di questo o secondo le pertinenti prescrizioni normative. La perimetrazione dellacompetenza delle sezioni specializzate in ragione dei rapporti interni, in cui viene in gioco l'organizzazione della società, implica, come rilevato dal Procuratore generale all'evidenza, che parti dei relativi giudizi siano anzitutto la società, i soci e quanti costituiscano organi della stessa.
Tuttavia, anche i terzi possono rivestire la qualità di parte in giudizi rientranti nella competenza delle sezioni specializzate come avviene nelle azioni di responsabilità «da chiunque promosse» contro i componenti degli organi amministrativi. Ne deriva che la competenza del tribunale delle imprese quanto ai «rapporti societari» può non dipendere tanto dalla tipicità dell'azione esperita quanto, piuttosto, dalla particolare caratterizzazione giuridica degli atti o dei fatti dell'organizzazione corporativa dedotti a fondamento della domanda.
In altre parole, ciò che in questi casi radica la competenza è la causa petendi dell'azione, in cui confluisce l'elemento di diritto (art. 163, n. 4, c.p.c.). Ne deriva, quindi, che la competenza del Tribunale delle Imprese trae origine dalla connotazione sostanziale della pretesa azionatache indirizza la causa verso un accertamento che investe l'atto di scissione, quale atto endosocietario, se pure nella prospettiva necessitata dalla specificità dell'azione proposta. Pertanto, concludono le Sezioni unite, l'azione revocatoria ordinaria dell'atto di scissionesocietaria, diretta alla declaratoria di inopponibilità del negozio al creditore, è devoluta allacompetenza della sezione specializzata in materia diimpresa, poiché, pur non introducendo una controversia relativa a rapporti tra società, soci e organi sociali, e pur non risultando diretta ad incidere, come l'opposizione ex art 2506 ter, 2503 e 2503 bis c.c., sullascissione, privandola di efficacia erga omnes, investe un tipico atto dell'organizzazionesocietaria, che, in quanto produttivo di un pregiudizio per la garanzia patrimoniale del creditore e in quanto posto in essere in presenza delle condizioni soggettive previste alternativamente dal comma 1, nn. 1 e 2, del citato art 2901 c.c. entra a far parte della causa petendi dell'azioneproposta, qualificando il corrispondente giudizio come relativo a un rapporto societario”(Cass 2025 nr 5089).
Nella controversia in esame va pertanto dichiarata la competenza della sezione specializzata. Le spese di questa fase saranno compensate tenuto conto che la decisione delle S.U. ha risolto il contrasto esistente su questa tematica, in epoca successiva al deposito del presente ricorso. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso e dichiara la competenza della sezione specializzata delle Impr