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Ordinanza — n. 4634/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; appellant ordered to pay litigation costs despite lack of acceptance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4634/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished following the appellant's withdrawal of the request. Although the respondent did not accept the withdrawal, the court ruled that the procedural outcome remains binding. Consequently, the appellant was ordered to pay the litigation costs and the uniform contribution to the respondent.

Regesto Legislator

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Art. 391, comma 4 c.p.c.; Art. 13, comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002: Withdrawal of a cassation appeal extinguishes the proceedings regardless of the opposing party's acceptance, but the withdrawing party remains liable for costs unless specific circumstances justify an exception.

Parole chiave

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withdrawal of appeal litigation costs liability cassation procedure uniform contribution judicial discretion rinuncia a pretese di salario revoca di prestazioni sociali revoca dell'opposizione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 391, comma 4 c.p.c.
d.lgs. n. 40 del 2006
D.M. 12 luglio 2012, n. 140
Perciò la ricorrente va condannata al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 12 luglio 2012, n. 140.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Quanto al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui: «in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.
I. n. 228 del 2012

Giurisprudenza citata

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Cass. 9474/2020
Cass. n. 10140/2020
Cass. n. 19071/2018
Cass. n. 19071/2018; Cass.
Cass. n. 23175/2015
19071/2018; Cass. n. 23175/2015).
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15311/2021 R.G. proposto da : Paola Bordoni, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Fantacchiotti unitamente all’avvocato Franco Boldrini -ricorrente- contro Cooperativa Di Facchinaggio Luigi Morelli Scarl in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giammaria Camici unitamente all’avvocato Chiara Breschi -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 663/2021 depositata il 23/03/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2026 dal Consigliere Alessandra Dal Moro.

FATTI DI CAUSA 1.-La sig. Paola Bordoni ha proposto ricorso per ottenere la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Firenze, che ha respinto il gravame contro la sentenza di primo grado di rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo emesso su richiesta della Cooperativa di facchinaggio Luigi Morelli s.c.a.r.l. per il pagamento della quota sociale ancora dovuta. La Corte di merito ha confermato l’infondatezza della eccezione di nullità del rapporto associativo per coartazione della volontà (con cui l’associata deduceva di essere stata vittima di raggiri e artifizi posti in essere dai vertici della Cooperativa per indurla alla sottoscrizione del contratto sociale, pena la perdita del rapporto di lavoro) in quanto dai documenti di causa si evinceva che, a fronte di un cambio di appalto gestito anche dalle associazioni sindacali, l'obbligazione di assumere la lavoratrice era stato assunto in un momento anteriore alla domanda di divenire socia della Cooperativa; pertanto la lavoratrice non poteva dirsi sottoposta all'alternativa di divenire socia o rinunciare anche al posto di lavoro. 2.

– Con il ricorso per cassazione la sig. Bordoni ha proposto quattro motivi di illegittimità della sentenza gravata. La Cooperativa si è costituita con controricorso 3.- Successivamente, con atto 10.2.2026 depositato il 18.2.2026, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso chiedendo la compensazione delle spese di lite «sulla base della difficoltà e complessità della vicenda e in ragione della natura delle parti in causa». La rinuncia risulta essere stata notificata a controparte ma non da questa accettata. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.

─ Il giudizio deve essere dichiarato estinto a prescindere dalla accettazione della controricorrente , salva la condanna del la parte rinunciante alle spese del giudizio: infatti, quando alla rinuncia al ricorsoper cassazione non abbia fatto seguito l'accettazione dell'altra parte, pur estinguendosi il processo, non opera l'art. 391, comma 4, c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 40 del 2006, che esclude la condanna alle spesein danno del rinunciante, spettando al giudice il potere discrezionale di negarla solo in presenza di specifiche circostanze meritevoli di apprezzamento, idonee a giustificare la deroga alla regola generale della condanna del rinuncianteal rimborso delle spese sostenute dalle altre parti (Cass. 9474/2020).

In tal caso, sulla base della rinuncia proposta, non emergono specifiche circostanze che giustifichino la non adozione del provvedimento di condanna alle spese. Perciò la ricorrente va condannata al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 12 luglio 2012, n. 140. Quanto al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui: «in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica» (Cass. n. 10140/2020;

Cass. n. 19071/2018; Cass. n. 23175/2015). P.Q.M La Corte dichiara estinto il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese in favore di parte controricorrente, liquidate nell'importo di euro 2.000,00 (duemila) di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori come per legge. Così decis