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Ordinanza — n. 4630/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows nullity of mortgage loan due to lack of cause, citing recent Supreme Court precedent on solutorio loans.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4630/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially allowed Banca Monte dei Paschi di Siena's appeal against the Court of Appeal of Catania's decision. The lower court had declared a mortgage loan null due to a lack of cause, finding it was intended to repay a non-existent debt based on account statements. While the bank argued the evidence was insufficient, the Court found the second ground of appeal valid by referencing a recent precedent recognizing the validity of solutorio loans. Consequently, the judgment was quashed in part and the case was remitted for a new trial applying the updated legal principles.

Regesto Legislator

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Art. 1362, 1363, 1366 cod. civ.; The court recognizes the validity of a loan intended to repay a non-existent debt (solutorio loan) and remits the case for a new trial applying this principle.

Parole chiave

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solutorio loan lack of cause mortgage loan nullity contract interpretation remittitur onere probatorio account statements risoluzione delle banche

Disposizioni normative citate

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Art. 2697 cod. civ.
Il primo motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. Sostiene la ricorrente, RG 17774/21BancaMPS- Fall.
Art. 1362 cod. civ.
Art. 1363 cod. civ.
Art. 1366 cod. civ.
art. 2697 cod. civ
Il primo motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. VI-I, 21/12/2020, n. 29190
Cass., Sez. I, 19/07/2021, n. 20621
Cass., 1763/2024
Cass., SS.UU., 5841/2025
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Testo completo

igliere ORDINANZA sul ricorso 17774/2021proposto da: BANCA MONTE PASCHI SIENA SPA rappresentata e difesa dall'avvocato Antonino Gitto -ricorrente - contro CURATELA FALLIMENTO TECNORESTAURI SRL IN LIQUIDAZIONE, rappresentatae difesa dall'avvocato Rosario Arcifa -controricorrente – nonché contro ARCIDIACONO NATALE, MUSMECI GIUSEPPE -intimati - RG 17774/21BancaMPS- Fall. Tecnorestauri Est. Cons. Marulli avverso l’ordinanza d ella CORTE D'APPELLO di CATANIA n. 683/2021 depositata il 29/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/11/2025dal Cons. Dott.

Marco Marulli. FATTI DI CAUSA 1. La Corte di appello di Catania, con la sentenza che si riporta in epigrafe, ha respinto il gravame di Banca Monte dei Paschi di Siena avverso la decisione che in primo grado, accogliendo le domande del Fall.to Tecnorestauri s.r.l., aveva condannato la banca alla ripetizione in favore dell'istante delle somme indebitamente incamerate in relazione ai rapporti di conto intrattenuti con questa ed aveva altresì dichiarato la nullità del mutuo fondiario concesso dalla banca alla società in bonis nel dicembre 2009 , accertandone il collegamento negoziale con le posizioni a debito risultanti dai predetti rapporti di conto e, dunque , la sua natura di mutuo di scopo.

Avverso la predetta decisione – che motiva il rigetto del proposto atto di gravame sulla scorta delle risultanze della CTU, che aveva provveduto a colmare i vuoti conseguenti alla non integrale produzione degli estratti conto utilizzando gli estratti conto scalari presenti agli atti, nonché in forza delle premesse risultanti dall'atto di erogazione del mutuo, evidenzianti, appunto , il ravvisato collegamento tra questo e l'esposizione a debito della società, di modo ne era evidente la sua natura finalistica –insorge ora la banca, chiedendone la cassazione, sulla base di tre motivi di ricorso, a cui resiste il Fall.to con controricorso e memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE 2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. Sostiene la ricorrente, RG 17774/21BancaMPS- Fall. Tecnorestauri Est. Cons. Marulli censurando il capo della decisione oggetto di impugnazione che aveva ritenuto di condividere le risultanze della CTU in punto alla determinazione dei saldi operata pur in difetto di un'integrale produzione degli estratti conto mediante gli estratti conto scalari, che «la sentenza impugnata e errata e va pertanto cassata nella parte in cui, confermando la sentenza del Tribunale di Catania, ha ritenuto corretto e condivisibile l'operato del Consulente tecnico d'ufficio che, in presenza diinterruzioni nella continuità degli estratti canto prodotti da parte attrice [...], ha operato delle arbitrarie e certamente non condivisibili operazioni di raccordo de i saldi anziché procedere –così come immediatamente richiesto da questa difesa – alla rielaborazione dei rapporti utilizzando quale saldo iniziale quello risultante dal primo degli estratti conto prodotti senza soluzione di continuità», violando in tal modo le correnti regole di ripartizione dell'onere probatorio in materia, che fanno carico al correntista di produrre il contratto di conto corrente e gli estratti conto, «atteso che soltanto la produzione della intera sequenza degli estratti canto consente di ricostruire in maniera puntuale il rapporto contrattuale intercorso tra le parti e, quindi, di verificare la pattuizione e la concreta applicazione di interessi anatocistici e/o usurari, non essendo di contra ammissibile ii ricorso a criteri presuntivi a approssimativi». 2.2.

Il motivo non ha pregio. E' oramai insegnamento consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, a cui ha ritenuto di attenersi pure il decidente che, sebbene in materia bancaria il correntista, in ossequio alle regole probatorie che disciplinano più in generale le azioni di indebito, debba dare prova delle appostazioni illegittimamente operate dalla banca mediante la produzione in giudizio di tutti gli estratti conto documentanti l'andamento del rapporto lungo tutta la sua durata (Cass, Sez. I, RG 17774/21BancaMPS- Fall. Tecnorestauri Est. Cons. Marulli 7/12/2022, n. 35979), questa tuttavia non costituisce una prova legale esclusiva (Cass., Sez.

I, 4/04/2019, n. 9526), sicché ove egli abbia proceduto a documentare l'andamento mediante la produzione solo in parte degli estratti conto, ciò non impedisce comunque di addivenire all'individuazione dei saldi anche con l'impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire – come lo sono, in particolare, con riferimento al caso di specie indubbiamente gli estratti conto scalari (Cass., Sez. I, 18/04/2023, n. 10293) –indicazioni certe e complete (Cass., Sez. I, 25/07/2023, n. 22290), ben potendo, infatti, la prova dei movimenti del conto desumersi anche "aliunde", vale a dire attraverso le risultanze dei mezzi di cognizione assunti d'ufficio e idonei a integrare la prova offerta (Cass., Sez.

VI-I, 21/12/2020, n. 29190) anche con l'ausilio – come pure avvenuto qui – di una consulenza d'ufficio, da valutarsi con un accertamento in fatto insindacabile innanzi al giudice di legittimità (Cass., Sez. I, 19/07/2021, n. 20621), il tutto nel quadro di quella più generale ripartizione dell'onere probatorio di cui, con riferimento alle controversie de quibus, questa Corte ha inteso riassuntivamente fornire le linee riepilogative, da ultimo, nella sentenza 1763/2024. Nessuna censura alla luce di questo quadro di riferimento merita, dunque, la sentenza in disamina. 3.1.

Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 cod. civ. Sostiene la ricorrente, censurando il capo della decisione oggetto di impugnazione che aveva ritenuto di confermare la decisione di primo grado laddove questa, ravvisando il collegamento negoziale tra la stipulazione del mutuo ed i rapporti di conto, aveva dichiarato la nullità del primo per difetto di causa, in quanto diretto a ripianare un passivo inesistente, che «il Giudice di appello, come quello di prime cure, ha interpretato ii contratto di finanziamento come mutuo di RG 17774/21BancaMPS- Fall.

Tecnorestauri Est. Cons. Marulli scopo destinato al ripianamento di un preesistente debito in palese violazione e falsa applicazione delle norme che il codice civile detta per l'interpretazione del contratto, in particolare degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c.». La Corte di appello ha infatti «fondato la sua interpretazione della volontà delle parti attribuendo rilevanza esclusiva al tenore letterale del contralto [...] in particolare alle espressioni contenute nella premessa del contratto di mutuo», quantunque «l'espressione valorizzata dalla Corte di Appello di Catania (sia) a ben vedere unaclausola di stile, come tale priva sia di portata precettiva che di valenza interpretativa». 3.2.

Il motivo è fondato e va accolto. La specie in discorso va rimeditata alla luce del recente arresto delle SS.UU. di questa Corte 5841/2025 recentemente pronunciat e si sulla materia riconoscendo la validità del mutuo solutorio. Il giudice del rinvio avrà cura di parametrare il proprio sindacato in adesione ai principi ivi enunciati rinnovando il proprio giudizio sulla vicenda in disamina.

4. Il terzo motivo di ricorso che lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo consistente nel non aver considerato il decidente che la somma concessa a mutuo fosse maggiore rispetto all'esposizione a debito, resta conseguentemente assorbito. P.Q.M Rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo e dichiara assorbito il terzo; cassa l’impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti alla Corte di appello di Catania, che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno28 novembre 2025 RG 17774/21BancaMPS- Fall. Tecnorestauri Est. Cons. Marulli Il Presidente Dott.Enrico Scoditti