Cassation appeal dismissed due to withdrawal following a settlement agreement between parties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe cassation appeal was declared extinguished because the appellants formally withdrew their request after reaching a conciliatory agreement with the respondent. The case involved a dispute between MB Service di Bertolini Nadia C. SAS and Credito Valtellinese SPA, where the lower court's judgment was no longer contested. The Supreme Court ruled that the procedural outcome was a dismissal based on the parties' mutual settlement and subsequent withdrawal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 cod. proc. civ.; When a cassation appeal is withdrawn following a settlement agreement, the proceedings are extinguished with compensation of costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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PDFBox: \ REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE ENRICO SCODITTI Presidente Banca MARCO MARULLI Consigliere – Rel. ALESSANDRA DAL MORO Consigliere SILVIA VITRO’ Consigliere Ud. 28/11/2025 CC Cron. R.G. 20594/2021 MASSIMO FALABELLA Consigliere ORDINANZA sul ricorso 20594/2021 proposto da: MB SERVICE DI BERTOLINI NADIA C. SAS e MARVEGGIO DONATO rappresentati e difesi dall'avvocato William Limuti - ricorrenti - contro CREDITO VALTELLINESE SPA rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Mazza - controricorrente avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO diMILANO n. 1481/2021 depositata il 11/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/11/2025 dal Cons. Dott.
Marco Marulli. Numero registro generale 20594/2021 Numero sezionale 4206/2025 Numero di raccolta generale 4627/2026 Data pubblicazione 02/03/2026 RG 20594/21 MB Service-Credito Valtellinese Est. Cons. Marulli FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE Preso atto che il ricorso proposto dagli odierni istanti avverso l'epigrafata sentenza della Corte d'Appello di Milano con atto telematico depositato in data 8.11.2025 è stato rinunciato dai medesimi a seguito dell'intervenuto accordo conciliativo con la controparte; ritenuto che, pertanto, occorra dichiarare l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese a mente dell'art. 391 cod. proc. civ.
P.Q.M dichiara estinto il giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia a spese compensate. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 28 novembre 2025. Il Presidente Dott. Enrico Scoditti Numero registro generale 20594/2021 Numero sezionale 4206/2025 Numero di raccolta generale 4627/2026 Data pubblicazione 02/03/2026