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Ordinanza — n. 4510/2026 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal against bank's jurisdiction claim, ruling guarantors are not consumers due to board roles.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4510/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the bank's appeal challenging the territorial jurisdiction of the Grosseto court. The lower court found that the guarantors, holding executive board positions in the debtor company, were not acting as consumers but as professionals. Consequently, the court applied the contractual forum clause designating the bank's seat in Livorno as the exclusive competent forum. The Supreme Court upheld this decision, confirming that the guarantors' professional status precluded the application of the consumer protection rule.

Regesto Legislator

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Art. 10, comma 1, lett. a) d.l. 16 marzo 2003, n. 50; Art. 10, comma 1, lett. b) d.l. 16 marzo 2003, n. 50: When guarantors hold executive roles in the debtor entity, they are deemed to act professionally, excluding consumer protection rules and validating contractual forum clauses.

Parole chiave

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consumer protection forum guarantee jurisdiction professional status guarantors contractual forum clause territorial competence board member liability consumer vs professional caso di garanzia bancaria

Disposizioni normative citate

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Art. 10, comma 1, lett. a) d.l. 16 marzo 2003, n. 50
Art. 10, comma 1, lett. b) d.l. 16 marzo 2003, n. 50
Art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02
11331 del 22/05/2014) - va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R.
art. 42 c.p
Al ricorso ex art. 42 c.p.c.
art. 380- ter c.p
Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte ex art. 380- ter c.p.c., concludendo per l’accoglimento del ricorso e la declaratoria della competenza territoriale del Tribunale di Grosseto.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U - Ordinanza n. 5868 del 27/02/2023
Corte di Giustizia, 19 novembre 2015, C-74/15, Tarcau
Corte di Giustizia, 14 settembre 2016, C-534/15, Dumitras
Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 25612 del 18/09/2025
Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 31121 del 04/12/2024
Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20597 del 07/08/2018
31121 del 04/12/2024; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20597 del 07/08/2018 ; Cass.
Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13202 del 16/06/2011
20597 del 07/08/2018 ; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13202 del 16/06/2011 ) – non poteva operare, dovendo invece trovare applicazione la – ben più univoca – Sez.
Cass. Sez. 6 -2, Ordinanza n. 13636 del 02/07/2020
4.Stante il tenore della pronuncia – e considerata in particolare la natura impugnatoria del ricorso per regolamento di competenza (Cass. Sez. 6 -2, Ordinanza n. 13636 del 02/07/2020; Cass.
Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 11331 del 22/05/2014
13636 del 02/07/2020; Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 11331 del 22/05/2014) - va dato atto, ai sensi dell'art.
Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7577/2025R.G. proposto CASTAGNETO BANCA 1910 CREDITO COOPERATIVO S.C.,in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato Francesco Campora –ricorrente – contro ILARIA MAGI e ANDREA BALDINI , rappresentat i e difes i dall'avvocato Alessandro Antichi unitamente all’avvocato Giovanni Niccolò Antichi –resistenti – Oggetto: Regolamento di competenza – Contratti bancari – Fideiussione – Foro del consumatore – Operatività –Presupposti –Clausola contrattuale R.G.N. 7577/2025 Ud. 11/02/2026CC Sez.

S1 - R.G. 7577/2025 – CC 11/02/2026 - Pagina nr. 2 di 7 nonché contro ROSSANO MASSAI, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Mazzone –resistente – avverso la sentenza del Tribunale di Grosseto n. 303/2025 depositata il 03/04/2025. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 11/02/2026dal Consigliere Dott. Federico Rolfi; letta la memoria del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Mauro Vitiello , che ha concluso per l’accoglimento del ricorso e la declaratoria di competenza del Tribunale di Grosseto RITENUTO IN FATTO1.

CASTAGNETO BANCA 1910 - CREDITO COOPERATIVO S.C. (di seguito, per brevità, “CASTAGNETO BANCA”) impugna con regolamento necessario di competenza la sentenza del Tribunale di Grosseto n. 303/2025, pubblicata in data 3 aprile 2025, la quale - decidendo sull’opposizione proposta da ILARIA MAGI, ROSSANO MASSAI e ANDREA BALDINI avverso il decreto ingiuntivo n. 355/2023 ottenuto dalla medesima CASTAGNETO BANCA quale credito determinato dalla garanzia fideiussoria rilasciata dai medesimi opponenti – ha dichiarato l’incompetenza territoriale dello stesso Tribunale di Grosseto a favore del Tribunale di Livorno, dichiarando conseguentemente la nullità del decreto ingiuntivo e fissando termine per la riassunzione innanzi il giudiceritenuto competente.

2. Il Tribunale, infatti, ha rilevato che la società debitrice principale – nei cui confronti, nelle more , era stata aperta procedura Sez. S1 - R.G. 7577/2025 – CC 11/02/2026 - Pagina nr. 3 di 7 di liquidazione giudiziale – aveva concluso con l’odierna ricorrente quattro contratti - due prestiti chirografari, un contratto di conto corrente e un contratto di anticipi fatture – rispetto ai quali si erano costituiti fideiussori ILARIA MAGI, ROSSANO MASSAI e ANDREA BALDINI. In tutti contratti, ha rilevato il Tribunale, era contenuta una clausola che individuava, quale foro competente per ogni controversia concernente l’applicazione e l’interpretazione dei contratti, il foro nella cui circoscrizione si trovava la sede della Banca –e cioè Livorno – ma stabiliva altresì, nel caso in cui il cliente fosse un consumatore, che unico foro competente fosse quello previsto dalla legge.

Il Tribunale ha escluso l’operatività del foro del consumatore rispetto ai fideiussori, rilevando che, al momento della concessione della garanzia, gli stessi ricoprivano ruoli direttivi nella società debitrice principale, da ciò dovendosi derivare che il debito era stato assunto non in qualità di consumatori, bensì in collegamento con l’attività professionale.

3. Al ricorso ex art. 42 c.p.c. resist ono con separate memori e ROSSANO MASSAI, da un lato, e ILARIA MAGI, e ANDREA BALDINI, dall’altro. 4.La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte ex art. 380- ter c.p.c., concludendo per l’accoglimento del ricorso e la declaratoria della competenza territoriale del Tribunale di Grosseto. La ricorrente ed i resistenti ILARIA MAGI, e ANDREA BALDINI hanno depositato memorie.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Sez. S1 - R.G. 7577/2025 – CC 11/02/2026 - Pagina nr. 4 di 7 1. La ricorrente, con un unico motivo, deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 28 e 29 c.p.c.; 33, D. Lgs. n. 206/2005. Argomenta la ricorrente che i garanti, nei documenti di sintesi allegati agli atti di fideiussione, avevano espressamente dichiarato di essere a conoscenza che la Banca li ha qualificati come consumatori e di riconoscersi in tale qualifica. Conseguentemente, prosegue la ricorrente, nei confronti dei fideiussori doveva trovare applicazione il Foro del consumatore - e quindi il Tribunale di Grosseto, residenza dei garanti – essendo tale foro inderogabile e pertanto prevalente su quello convenzionalmente indicato. 2.Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 2.1.

Milita in tal senso una prima considerazione, costituita dalla constatazione del fatto che l’attribuzione, agli odierni resistenti, della qualifica di consumatore è stata operata dall’odierna ricorrente sulla base di un mero modulo prestampato e d i una clausola con formulazione esclusivamente unilaterale –come ben evidenziato dalla formula impiegata: “Dichiaro/dichiariamo che, in relazione al contratto sopra indicato, la Banca, sulla base delle informazioni disponibili, mi/ci ha comunicato di avermi/averci qualificato ai fini della disciplina sulla trasparenza bancaria, quale consumatore, qualificazione nella quale mi/ci riconosco/riconosciamo e che accetto/accettiamo” - senza che, pertanto, si possa effettivamente ritenere che tale dichiarazione costituisca espressione della volontà degli odierni resistenti di essere qualificati come consumatori.

In sintesi, in virtù sia della sua formulazione, anche ambigua, sia del carattere di mera clausola predisposta unilateralmente e di dubbia riconducibilità alla effettiva volontà delle parti, la clausola non risulta idonea a determinare l’applicazione del criterio di competenza Sez. S1 - R.G. 7577/2025 – CC 11/02/2026 - Pagina nr. 5 di 7 territoriale esclusiva del foro del consumatore, come anche opinato dal Tribunale, il quale, pertanto, ha correttamente ritenuto di dover procedere al vaglio della veste effettiva con la quale gli odierni ricorrenti avevano assunto la garanzia fideiussoria, spettando, a questo punto, all’organo giudicante il compito di verificare l’effettiva competenza territoriale, sulla base del ruolo ricoperto dagli odierni resistenti. 2.2.Tale accertamento è stato effettivamente svolto dal Tribunale secondo criteri del tutto conformi alla giurisprudenza di questa Corte (Cass.

Sez. U - Ordinanza n. 5868 del 27/02/2023 , con espresso richiami ai principi espressi dalla Corte di Giustizia con le decisioni 19 novembre 2015, in causa C-74/15, Tarcau, e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, Dumitras; Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 25612 del 18/09/2025), verificando che il ruolo rivestito da ognuno degli odierni resistenti nella società debitrice principale (Presidente del C.d.A. - ROSSANO MASSAI – Consigliere - ILARIA MAGI – Vicepresidente del C.d.A. - ANDREA BALDINI) veniva ad evidenziare che la prestazione della garanzia era stata determinata dal collegament o funzional e che legava i garanti alla garantita e che pertanto la garanzia stessa non era stata assunta al di fuori di un’attività commerciale o professionale (e quindi nella veste di mero consumatore).

Correttamente, quindi, il Tribunale è pervenuto alla conclusione per cui l’unico criterio esclusivo di competenza territoriale invocato dall’odierna ricorrente – e che, in quanto invocato esclusivamente, non gravava gli odierni resistenti dell’onere di contestate tutti i possibili criteri alternativi (Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 31121 del 04/12/2024; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20597 del 07/08/2018 ; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13202 del 16/06/2011 ) – non poteva operare, dovendo invece trovare applicazione la – ben più univoca – Sez.

S1 - R.G. 7577/2025 – CC 11/02/2026 - Pagina nr. 6 di 7 clausola convenzionale che individuava quale foro competente quello della sede della Banca.

3. Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente declaratoria di competenza del Tribunale di Livorno. La statuizione sulle spese è rimessa al giudice del merito davanti al quale prosegue il giudizio. 4.Stante il tenore della pronuncia – e considerata in particolare la natura impugnatoria del ricorso per regolamento di competenza (Cass. Sez. 6 -2, Ordinanza n. 13636 del 02/07/2020; Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 11331 del 22/05/2014) - va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass.

Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020). P.Q.M La Corte, rigetta il ricors o e per l’effetto dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Livorno. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Sez. S1 - R.G. 7577/2025 – CC 11/02/