Italian Court dismisses bankruptcy revocation appeal due to lack of liquid credit title.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the bankruptcy revocation appeal inadmissible, upholding the lower court's finding that the creditor's claim lacked liquid status. The appellant argued for exemption under bankruptcy law, but the court emphasized that a specific title determining the credit amount is required for liquid status. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and fines.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 67, co. 2 e 67, co. 3, lett. g) l. fall.; A bankruptcy revocation exemption applies only to liquid and exigible credits, which requires a title determining the exact amount, rendering appeals challenging such exemptions inadmissible when no title exists.
Parole chiave
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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 7240/2020 r.g. propostoda: MUNEGHINA MASSIMILIANO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato DI NOLA PIERGIUSEPPE (DNLPGS72D16F839G). -ricorrente- contro FALLIMENTO MERCANTILE ACCIAI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA LINGOTEVERE DEI MELLINI N. 44, presso lo studio dell’avvocato DE NOTARISTEFANI DI VASTOGIRARDI ANTONIO (DNTNTN59D11F839W) che lo rappresenta e difende. -controricorrente- avversola SENTENZA n. 4198/2019 emessa da CORTE D'APPELLO NAPOLI il 23/08/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/1/2026 dal Consigliere dott.
Roberto Amatore; FATTI DI CAUSA 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello diNapoli ha accolto l’appello proposto dal FALLIMENTO MERCANTILE ACCIAI SPA, nei confronti di MUNEGHINA MASSIMILIANO, avverso la sentenza n. 10862/2017 emessa dal Tribunale di Napoli in data 3 novembre 2017 e per l’effetto ha dichiarato inefficaci nei confronti della massa dei creditori del FALLIMENTO MERCANTILE ACCIAI SPA, ai sensi dell’art. 67, 2 comma, l. fall., il pagamento della somma di euro 50.336,00, eseguito dalla società in bonis in data 12 dicembre 2011 in favore del Muneghina e ha condannato quest’ultimo alla restituzione della predetta somma in favore delfallimento.
2. La Corte d’appello ha escluso l’operare nella fattispecie dell’esenzioneex art. 67, terzo comma, lett. g), l. fall., in quanto il credito vantato dal professionista non poteva considerarsi liquido, essendo “da determinare nella sua esatta consistenza e sulla scorta di una serie di molteplici valutazioni preliminari, come tali suscettive di differenti soluzioni” ; h a, invero, previamente stabilito che tra le parti non era stato stipulato alcun accordo sul compenso.
3. La sentenza, pubblicata il 23/08/2019, è stata impugnata da MUNEGHINA MASSIMILIANO con ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, cui il FALLIMENTO MERCANTILE ACCIAI SPA ha resistito con controricorso.
4. È stata formulata proposta di definizione accelerata del ricorso, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., essendonestati ravvisati profili di inammissibilità. Il ricorrente ha proposto istanza di decisione, con memoria depositata ai sensi del medesimo art. 380 bis c.p.c. È stata, quindi, disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c. Entrambe le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primoe unico motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell’art. 67, co. 2, e 67, co. 3, lett. g), l. fall. La doglianza è inammissibil e , esattamente per le ragioni già eviden - ziate nella proposta di decisione accelerata di cui all’art. 380 bis c.p.c., che la Corte ritiene del tutto condivisibili e che fa proprie.
2. Si discute infatti della revocatoria di un pagamento eseguito in periodo sospetto in beneficio di un professionista, per prestazioni svolte ai fini della presentazione di una domanda di concordato. Specificamente si discute della ricorrenza o meno della fattispecie di esenzione ex art. 67, co. 3, lett. g), l. fall., ritenuta sussistente dal primo giudice ed esclusa invece dalla corte d’appello. La corte d’appello ha escluso l’operare della fattispecie di esenzione in quanto il credito vantato dal professionista non poteva considerarsi liquido, essendo “da determinare nella sua esatta consistenza e sulla scorta di una serie di molteplici valutazioni preliminari, come tali suscettive di differenti soluzioni”.
Ha invero previamente stabilito che tra le parti non era stato stipulato alcun accordo sul compenso. Si tratta di un giudizio di fatto del quale il ricorrente chiedesurrettiziamente una revisione, sul rilievo che il Fallimento, avendoagito ex art. 67, co. 2, l. fall., avrebbe ammesso la natura delpagamento come relativo a un debito liquido ed esigibile. La censura non è conducente poiché presuppone il riesame delladomanda; e l’interpretazione della domanda, ai finidell’accoglimento della revocatoria, è questione di merito. Viceversa,il punto essenziale è che, come questa Corte ha chiarito proprio in relazione al fallimento di cui anche qui si discute, “ove(…) il concordato sia aperto, rientrano nell’esenzione da revocatoria anche i crediti liquidi ed esigibili ex art. 67 co. 3 lett.
g) l. fall. chesiano stati pagati dopo la scadenza” (Cass. Sez. 6-1 n. 13367-22). E cioè vi rientrano anche i pagamenti successivi alla scadenza, ma purché riferiti a crediti liquidi (oltre che esigibili). Per credito liquido -espressione che si attaglia alle obbligazioni pecuniarie o omogenee e fungibili -deve intendersi “il creditodeterminato nell'ammontare in base al titolo” (cfr. definitivamenteCass. Sez. U n. 23225-16). Ne segue che il riferimentoall’inesistenza di un titolo dal quale desumere l’ammontare delcredito vantato dal professionista rende corretta l’affermazione della corte territoriale circa la mancanza di liquidità e, di conseguenza, rende corretta anche l’affermazione circal’inapplicabilità della fattispecie di esenzione di cui alla norma primacitata.
Il ricorso va dunquedichiarato inammissibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Sussistono, inoltre, i presupposti per la condanna del ricor- rente, nella presente sede, sia ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., che ai sensi del comma 4 della medesima disposizione, come espressamente previsto dall’art. 380 bis, ultimo comma, c.p.c. (disposizione immediatamente applicabile anche ai giu- dizi in corso alla data del 1° gennaio 2023 per i quali a tale data non era stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio, come nella specie: cfr.
Cass., Sez. U, Ordinanza n. 27195 del 22/09/2023; Sez. U, Ordinanza n. 27433 del 27/09/2023). La Corte stima equo fissare in € 7.300 l a “ sanzione ” ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., e in € 2.500 q uella ai sensi del comma 4 della medesima disposizione, anche atteso il ca- rattere consolidato dei principi giurisprudenziali applicati e la manifesta inammissibilità del ricorso, per i motivi ampiamente esposti. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
P.Q.M La Corte: -dichiara inammissibile il ricorso; - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liqui- dandole in complessivi € 7.300 , oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge; - condanna il ricorrente a pagare l’importo di € 7.300 in favore del controricorrente, ai sensidell’art. 96, comma 3, c.p.c.; -condanna il ricorrente a pagare l’importo di € 2.500 in favore della cassa delle ammende, aisensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso