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Decreto — n. 4225/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to party withdrawal and orders judicial cancellation of case records.

Numero d'incarto Decreto — n. 4225/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinct following the appellant's formal withdrawal and the defendants' acceptance. The court noted that the withdrawal met the requirements of the Civil Procedure Code and that the parties concurred in requesting the removal of the case's procedural records. Consequently, the court ordered the cancellation of the judgment's transcriptions to ensure judicial economy and reasonable trial duration.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.; Art. 2668 c.c.: When a party withdraws an appeal and the opposing parties accept this withdrawal, the court must declare the proceedings extinct and order the judicial cancellation of the case's transcriptions to guarantee the economy of justice.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings judicial cancellation concordant request Civil Procedure Code judicial economy transcription removal ritiro della domanda

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
Art. 2668 c.c.
- nel senso di garantire la ragionevole durata del processo comporta che, anche nel giudizio di cassazione, nell'ipotesi di estinzione per rinunzia o inattività delle parti, deve essere giudizialmente ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale ex art. 2668 cod.
Art. 2652 c.c.
Art. 2653 c.c.
Art. 111 Cost.
2652 e 2653 c.c., in conformità al principio per cui “la necessità di assicurare l'economia dei giudizi e di interpretare le norme processuali - in conformità con l'art. 111 Cost.
d.l. n. 68 del 2016
e che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n.
legge n. 197 del 2016
68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; ritenuta altresì la sussistenza dei presupposti per ordinare in sede giudiziale, ai sensi dell’art.2668 comma 2 c.c., la cancellazione delle trascrizioni della domanda, appartenente ai tipi di cui agli artt.
art. 111 Cost
2652 e 2653 c.c., in conformità al principio per cui “la necessità di assicurare l'economia dei giudizi e di interpretare le norme processuali - in conformità con l'art. 111 Cost.
art. 2668 cod. civ
- nel senso di garantire la ragionevole durata del processo comporta che, anche nel giudizio di cassazione, nell'ipotesi di estinzione per rinunzia o inattività delle parti, deve essere giudizialmente ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale ex art. 2668 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. 13715/2016
civ., a condizione, tuttavia, che sussista una concorde richiesta delle parti anche posteriore al giudizio di legittimità” (così già Cass. 13715/2016, seguita in termini da Cass.
Cass. 18741/2016
13715/2016, seguita in termini da Cass. 18741/2016, 34609/2021 e, più di recente, Cass.
Cass. 34609/2021
Court rejects material error correction request in cassation proceeding due to lack of party consent and pending merits judgment.
Cass. 8759/2024
Cassation court dismisses appeal due to parties' settlement ending the subject matter of the dispute.
Cass. 34025/2023
Cassation appeal dismissed due to formal withdrawal by the appellant, extinguishing the proceedings without further analysis.
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Testo completo

guente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14938/2022 R.G. proposto da: Concordia Srl in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Federica Scafarelli unitamente agli avvocati Ferruccio Pezzangora, Silvia Viaro -ricorrente e già controricorrente al ricorso di Luigi Filippino – contro Roberta Cardarelli, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco De Cristofaro, nonché contro Patrizia Cardarelli, Daniela Cardarelli, Laura Cardarelli, Chiara Cardarelli, identicamente rappresentati e difesi -unitariamente costituite resistenti - Luigi Filippino, Sergio Cardarelli, Anna Grazia Del Frate -intimati- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n.727/2022 depositata il 29/03/2022.

Letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione delle controparti Roberta Cardarelli, Patrizia Cardarelli, Daniela Cardarelli, Laura Cardarelli, Chiara Cardarelli, nonchè Luigi Filippino e dato atto che, con essa, le parti chiedono altresì l’ordine di cancellazione delle trascrizioni dell’atto introduttivo del giudizio; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c. e che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; ritenuta altresì la sussistenza dei presupposti per ordinare in sede giudiziale, ai sensi dell’art.2668 comma 2 c.c., la cancellazione delle trascrizioni della domanda, appartenente ai tipi di cui agli artt. 2652 e 2653 c.c., in conformità al principio per cui “la necessità di assicurare l'economia dei giudizi e di interpretare le norme processuali - in conformità con l'art. 111 Cost. - nel senso di garantire la ragionevole durata del processo comporta che, anche nel giudizio di cassazione, nell'ipotesi di estinzione per rinunzia o inattività delle parti, deve essere giudizialmente ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale ex art. 2668 cod. civ., a condizione, tuttavia, che sussista una concorde richiesta delle parti anche posteriore al giudizio di legittimità” (così già Cass. 13715/2016, seguita in termini da Cass. 18741/2016, 34609/2021 e, più di recente, Cass. 8759/2024); ritenuto che nulla va statuito sulle spese, stante la descritta accettazione della rinuncia e la concorde volontà delle parti costituite, né sussistono i presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato (Cass.34025/2023) P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Ordina al Conservatore dell’Ufficio Provinciale del Territorio di Padova la cancellazione delle trascrizioni dell’atto introduttivo del giudizio quali effettuate su presentazioni n. 66 del 31.3.1999, al n. 9674 reg. gen. e al n. 6406 del reg. part. presso il predetto Ufficio e su presentazione al n.169 del 13.4.1999 al n. 11348 di reg. gen. e n. 7569 di reg. part. del medesi