Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The parties involved were the Sparacino sisters against Unicredit and Intesa San Paolo regarding a prior appellate judgment. The court ruled that the silence on the proposed settlement constituted a formal waiver of the right to proceed under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a proposed settlement within forty days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14885/2025 R.G. proposto da : SPARACINO LUCIA, SPARACINO GRAZIELLA, elettivamente domiciliati in MESSINA,VIA ETTORE LOMBARDO PELLEGRINO 103, DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato RIZZOTTI DOMENICO (RZZDNC56M05F158E) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro UNICREDIT S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA , VIA SERRADIFALCO 7, presso lo studio dell’avvocato FAVA ANTONIO (FVANTN56M09B118Y) rappresentato e difeso dall'avvocato CELONA FRANCESCO (CLNFNC54H16F158M) -controricorrente- contro INTESA SAN PAOLO SPA, elettivamente domiciliato in CATANIA, VIA POLA 11, DOM.
DIG., presso lo studio dell’avvocato SABATO SIMONETTA (SBTSNT72P66F842E)che la rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro Palma Sparacino -intimato- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Messina n.303/2025 depositata il 09/04/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Cos