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Decreto — n. 4001/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to 40-day silence, declaring the litigation extinguished.

Numero d'incarto Decreto — n. 4001/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for judgment within the statutory 40-day period. The proceedings involved a dispute between D'Alterio Francesco and Fino 1 Securitisation S.R.L., where the appellant remained silent after the deadline expired. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under the Civil Procedure Code, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Silence by the appellant within the forty-day period following the court's proposal for judgment constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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waiver by silence extinction of proceedings proposal for judgment forty-day period cassation appeal dismissal indennità di patrocinio spese di gratuito patrocinio compensazione nel fallimento

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
art. 380-bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 7874/2025 R.G. proposto da: D'ALTERIO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in NAPOLI, VIA TOLEDO 256, DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato PARLATO PAOLO (PRLPLA64E07F839G) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro FINO 1 SECURITISATION S.R.L., elettivamente domiciliata in NAPOLI, VIA ALCIDE DE GASPERI 33, DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato NAPPI MICHELE (NPPMHL53T10F839C) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro Davide d'Alterio -intimato- avverso la SENTENZA n. 767/2025 emessa dalla CORTE D'APPELLO DI NAPOLI il 18/02/2025;

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 7874/2025 Numero sezionale 85/2026 Numero di raccolta generale 4001/2026 Data pubblicazione 23/02/2026 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 26/01/2026 MASSIMO FALABELLA Numero registro generale 7874/2025 Numero sezionale 85/2026 Numero di raccolta generale 4001/2026 Data pubblicazione 23/02/2026