Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of settlement. The appellant, Consorzio Prato del Mare, did not act to preserve the right to a ruling, while the respondent, Baia Serena S.r.l., argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal of settlement within forty days results in the deemed withdrawal of the cassation appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.13147/2025 R.G. proposto da : CONSORZIO PRATO DEL MARE, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore Donatella Mazzenga, rappresentato e difeso dall’Avvocato Silvio Carloni (CRLSLV72A27H501Y), presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla via Filippo Corridoni n. 14. -ricorrente- contro BAIA SERENA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore Simone Puglisi-Alibrandi, elettivamente domiciliata in Civitavecchia (RM), Lungoporto Gramsci n. 63, presso lo studio dell’Avvocato Rodolfo Antonini (NTNRLF59C25C773E) che la rappresenta e difende, unitamente all’Avvocato Marco Polidori (PLDMRC69C03L814P) -controricorrente- avverso la SENTENZA, n. cron. 1943/2025, emessa dalla CORTE D'APPELLO di ROMA il 28/03/2025.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione dell’anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ giusta l’art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, ex art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, con attribuzione, ex art. 93 c.p.c., agli Avvocati Rodolfo Antonini e Marco Polidoridichiaratisene anticipatari, P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con attribuzione, ex art. 93 c.p.c., agli Avvocati Rodolfo Antonini e Marco Polidoridichiaratisene anticipatari. Roma,20 febbraio 2026.