Italian Supreme Court dismisses appeal due to appellant's waiver of decision request under CPC provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal extinguished via decree because the appellant subsequently waived the request for a decision. Although the appellant initially proposed a definition under Article 380-bis, she later submitted a waiver that the court deemed equivalent to failing to request a ruling. Consequently, the court found the waiver met the requirements of Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure to terminate the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2; Art. 390, Art. 391 c.p.c.: A subsequent waiver by the appellant of the request for a decision under Article 380-bis is validly treated as a failure to request a ruling, thereby justifying the declaration of extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIl CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 12183/2025 R.G. proposto da: FREZZA ANNA PATRIZIA, elettivamente domiciliata in Milano, al Corso di Porta Vittoria n. 28, presso lo studio dell’Avvocato Claudio Defilippi (DFLCLD68L23E463J) che la rappresenta e difende. -ricorrente- contro AK NORDIC AB - SUCCURSALE PER L’ITALIA. -intimata- avverso la SENTENZA, n. cron. 3189/2024, emessa dalla CORTE D'APPELLO di MILANO il 25/11/2024. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; letta la rinuncia al ricorso depositata dalla ricorrente successivamente alla comunicazione dell’anzidetta proposta; ritenuto che tale condotta della Frezza possa equipararsi, ai fini degli effetti, alla mancata richiesta di decisione del ricorso ex art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; ritenuto che la rinuncia suddetta ha i requisiti di cui agli articoli 390 e 391 c.p.c.;
Numero registro generale 12183/2025 Numero sezionale 80/2026 Numero di raccolta generale 3964/2026 Data pubblicazione 23/02/2026 ritenuto, pertanto, che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 197 del 2016; ritenuto, infine, che nulla va statuito sulle spese, non avendo l’intimata svolta attività difensiva in questa sede, P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Roma, 20 febbraio 2026. Il consigliere delegato Eduardo Campese Numero registro generale 12183/2025 Numero sezionale 80/2026 Numero di raccolta generale 3964/2026 Data pubblicazione 23/02/2026