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Ordinanza — n. 3930/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; parties agreed on costs and no further ruling needed.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3930/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished following the appellants' withdrawal and the respondent's acceptance of the withdrawal. The appellants had challenged a bankruptcy court ruling regarding property restitution and indemnity payments, citing violations of bankruptcy and civil procedure laws. The court dismissed the need for a substantive decision because the parties reached an agreement on cost compensation upon the withdrawal.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 13 DPR 115/2002: A cassation appeal is extinguished upon withdrawal, and the special unified contribution rule for losing appellants does not apply to withdrawn appeals.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal extinction of proceedings unified contribution waiver bankruptcy restitution costs compensation agreement restituzione della proprietà revoca del trasferimento patrimoniale confisca dei beni

Disposizioni normative citate

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Art. 360, first paragraph, no. 3, of the Code of Civil Procedure
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo i ricorrent i lamenta no , ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.
Art. 13, paragraph 1 quater, of D.P.R. no. 115 of 2002
Quanto al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui: "in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
art. 115 c.p
1366, 2727 e 2729 c.c.; dell’art. 115 c.p.c.
art. 116 c.p
69; dell’art. 116 c.p.c.; art.
art. 184 c.p
116 c.p.c.; art. 184 c.p.c.
art. 820 c.c
civ., “per violazioneo falsa applicazione dell’art. 820 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. 6-1, 12/11/2015, n. 23175
Cass., sez. 6-1, 18/07/2018, n. 190
Cass., sez. 6-1, 18/07/2018, n. 190
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 4776/2021 r.g. propostoda: Francesco EMILIO (Cod. Fisc. MLE FNC 65M26 H224N) e Angela LABATE (Cod. Fisc. LBT NGL 72C46 H224U), rappresentati e difesi dagli Avv.ti Demetrio Laganà (C.F. LGNDTR57P08H224Z) e Antonino Spinoso (C.F. SPNNNN60E28H224F) ed elettivamente domiciliati, ai finidel ricorso, presso lo studio dell’Avv. Antonino Spinoso in Roma, alla via Giuseppe Ferrari n. 35. - ricorrent i - contro Fallimento EDILGRECO S.r.l. (C.F./P.IVA 00891610800), in persona del curatore, Dott. Domenico LARIZZA, rappresentatoe difeso dall’Avv.

Fabio de Simone Saccà (C.F.: DSMFMN71R06H224N) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Reggio Calabria, Via Nazionale Pentimele n.189, giusta procura speciale allegata in atti. - controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria , depositata in data 30.1.2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/1/2025 dal Consigliere dott. Roberto Amatore; FATTI DI CAUSA 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Reggio Calabria ha rigettato l’appello proposto da Francesco EMILIO e Angela LABATE, nei confronti del Fallimento EDILGRECO S.r.l., avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Calabria n. 686/2009 del 7 agosto 2009, con la quale era stata dichiarata l’inefficacia, ai sensi dell’art. 67, 2 comma, l. fall ., nei confronti della massa dei creditori dell’atto di compravendita di un immobile ed i convenuti in revocatoria erano stati condannati al pagamento in favore della curatela fallimentare della somma di euro 8.000 a titolo di indennizzo per il godimento dell’immobile dalla data di proposizione della domanda giudiziale sino al deposito della sentenza di primo grado, oltre al pagamento dell’ulteriore somma da determinarsi da parte del g.d. per il periodo successivo alla pronuncia.

2. La sentenza, pubblicata il 30.1.2020 , è stata impugnata da Francesco EMILIO e Angela LABATEcon ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui il Fallimento EDILGRECO S.r.l. ha resistito con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo i ricorrent i lamenta no , ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., “violazione o falsa applicazione del d.lgs. 122/2005 ed in particolare dei relativi artt. 1, 5 e 10 e degli artt. 115, ratione temporisvigente, e 116 c.p.c.

2. Con il secondo mezzo si deduce violazione o falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,“dell’art. 67 II comma L.F., ratione temporis vigente; artt. 1366, 2727 e 2729 c.c.; dell’art. 115 c.p.c. ratione temporis vigente con riferimento alla violazione dell’art. 45 comma 14 e 58 della legge 18.6.2009 n. 69; dell’art. 116 c.p.c.; art. 184 c.p.c. ratione temporis vigente; in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. – violazione in materia di prove: -omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 primo comma n. 5 c.p.c.”.

3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., “per violazioneo falsa applicazione dell’art. 820 c.c. Sulla conferma della condanna al pagamento dell’importo di euro 8.000,00 a titolo di godimento medio tempore dell’immobile oggetto di revocazione oltre accessori”. 3.1 Va dichiarata l’estinzione del giudizio. Èinfatti intervenuta nelle more la rinuncia al ricorso da parte dei ricorrenti, cui è seguita in data 27.12.2025 l’accettazione da parte del curatore del fallimento controricorrente, con contestuale accordo tra le parti per la compensazione delle spese delpresente giudizio di legittimità.

Nessuna statuizione è dunque necessaria per la regolamentazione delle spese del presente giudizio. Quanto al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui: "in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica" (Cass., sez. 6-1, 12/11/2015, n. 23175;

Cass., sez. 6-1, 18/07/2018, n. 190