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Decreto — n. 3808/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 3808/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 3808/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17449/2025 R.G. proposto da : CALVARUSO LUCA, in proprio e nella qualità di titolare dell’omonima impresa individuale, rappresentato e difeso dall’Avvocato José Libero Bonomo (BNMJLB67P25A176D), presso il cui studio elettivamente domicilia in Palermo, alla via Principe di Belmonte n. 78. -ricorrente- contro SIENA NPL 2018 S.R.L., rappresentata da DOVALUE S.P.A., elettivamente domiciliata in Trapani, alla via Marinella n. 11, presso lo studio dell’Avvocato Luigi Battaglini (BTTLGU45H12E974B) che la rappresenta e difende. -controricorrente- nonché contro ITALFONDIARIO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore. -intimata- avverso la SENTENZA, n. cron. 869/2025, emessa dalla CORTE D'APPELLO di PALERMO in data 09/06/2025.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 3808/2026 — snciv · Corte di Cassazione: Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione dell’anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ giusta l’art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, ex art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Parole chiave

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anticipo delle spese restituzione dei sussidi statali condono delle spese procedurali recupero dei costi risarcimento per errore giudiziario condanna al pagamento pecuniario

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, ex art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17449/2025 R.G. proposto da : CALVARUSO LUCA, in proprio e nella qualità di titolare dell’omonima impresa individuale, rappresentato e difeso dall’Avvocato José Libero Bonomo (BNMJLB67P25A176D), presso il cui studio elettivamente domicilia in Palermo, alla via Principe di Belmonte n. 78. -ricorrente- contro SIENA NPL 2018 S.R.L., rappresentata da DOVALUE S.P.A., elettivamente domiciliata in Trapani, alla via Marinella n. 11, presso lo studio dell’Avvocato Luigi Battaglini (BTTLGU45H12E974B) che la rappresenta e difende. -controricorrente- nonché contro ITALFONDIARIO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore. -intimata- avverso la SENTENZA, n. cron. 869/2025, emessa dalla CORTE D'APPELLO di PALERMO in data 09/06/2025.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione dell’anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ giusta l’art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, ex art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Roma,20 febbraio