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Decreto — n. 3726/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 3726/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 3726/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18310/2025 R.G. proposto da : INTESA SANPAOLO S.P.A.( quale incorporante di Unione di Banche Italiane s.p.a.), con sede in Torino, allaPiazza San Carlo n. 156, in persona della procuratrice speciale dott.ssa Maria Rosaria Pisaniello, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’Avvocato Prof. Ernesto Capobianco (CPBRST59B03A662T), presso il cui indirizzo di posta elettronica certificatacapobianco.ernesto@avvocatibari.legalmail.it elettivamente domicilia. -ricorrente- contro IL QUADRIFOGLIO S.R.L., con sede in Maratea (PZ) , alla v ia Santavenere n. 40, in persona della su a legale rappresentante pro tempore Mariateresa Esposito, rappresentata e difesa , giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’Avvocato Ciro Pasquale Lenti (LNTCPS63A02L049L), presso il cui studio elettivamente domicilia in Cosenza, alla via Panebianco n. 682. -controricorrente- avverso la sentenza, n. cron. 574/2025, della CORTE D'APPELLO DI CATANZAROdepositata in data 03/06/2025 .

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 3726/2026 — snciv · Corte di Cassazione: Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ giusta l’art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, ex art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo,con attribuzione in favore dell’Avv.

Parole chiave

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ripetibili dell'avvocato compenso legato al risultato indennità del difensore d'ufficio spese di gratuito patrocinio deduzione delle spese professionali colpa del patrocinatore

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, ex art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18310/2025 R.G. proposto da : INTESA SANPAOLO S.P.A.( quale incorporante di Unione di Banche Italiane s.p.a.), con sede in Torino, allaPiazza San Carlo n. 156, in persona della procuratrice speciale dott.ssa Maria Rosaria Pisaniello, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’Avvocato Prof. Ernesto Capobianco (CPBRST59B03A662T), presso il cui indirizzo di posta elettronica certificatacapobianco.ernesto@avvocatibari.legalmail.it elettivamente domicilia. -ricorrente- contro IL QUADRIFOGLIO S.R.L., con sede in Maratea (PZ) , alla v ia Santavenere n. 40, in persona della su a legale rappresentante pro tempore Mariateresa Esposito, rappresentata e difesa , giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’Avvocato Ciro Pasquale Lenti (LNTCPS63A02L049L), presso il cui studio elettivamente domicilia in Cosenza, alla via Panebianco n. 682. -controricorrente- avverso la sentenza, n. cron. 574/2025, della CORTE D'APPELLO DI CATANZAROdepositata in data 03/06/2025 .

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ giusta l’art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, ex art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo,con attribuzione in favore dell’Avv.

Ciro Pasquale Lenti dichiaratosene antistatarioex art. 93 c . p . c. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con attribuzione in favore dell’Avv. Ciro Pasquale Lenti dichiaratosene antistatario exart. 93 c.p.c. Così deciso in Roma,il 18 febbraio 20