Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to prove factual divergence in double conformity case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to demonstrate a factual divergence between the first-instance and appellate decisions regarding usurious interest calculations. The court noted that the appellant did not transcribe the specific credit note referenced in the appeal, rendering the claim lacking in self-sufficiency. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 348-ter, comma 5, c.p.c.; Art. 360, c.1, n. 5, c.p.c.: In a double conformity scenario, a cassation appeal based on violation of law is inadmissible unless the applicant explicitly identifies and proves the factual reasons underlying the first-instance decision differ from those of the appellate court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso 27723/2021proposto da: MATIL srl unipersonale, in persona del legale rappres. p.t.,rappresentata e difesa dall’avv. Raffaele Fioresta, per procura specialein atti; -ricorrente- -contro- DEUTSCHE BANK MUTUI spa, in persona del legale rappres. p. t., rappresentatae difesa d all’avv. Enrico de Crescenzo , per procura speciale in atti; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, n. 2446 /2021, pubblicata il 27/07/2021; udita la relazione della causa svolta nel la camera di consiglio del 30.01.2026dal Cons. rel., dott.
Rosario Caiazzo . RILEVATO CHE La Matil srl citava la Deutsche Bank Mutui spa innanzi al Tribunale di Milano chiedendo che fosse dichiarata la nullità parziale delle clausole del contratto di mutuo ipotecario, stipulato tra le parti l’11.9.08, circa gli interessi corrispettivi e di mora in quanto usurari alla data della stipula, con conseguente condanna della parte convenuta alla restituzione delle somme dovute per indebito, pari a euro 998.448,49 al 14.1.15, e che fosse accertato che alcuna altra somma per interessi era dovuta dalle rate successive all’11.1.2024 ex art. 1815, c.2, cc.
Con sentenza del 13.1.2020 il Tribunale rigettava la domanda, osservando che: alla data del contratto di mutuo gli interessi corrispettivi convenuti erano inferiori al tasso-soglia rilevato; parte attrice non aveva allegato di aver mai corrisposto interessi moratori o dimostrato dunque che fossero stati applicati o pattuiti interessi usurari; in particolare, le penali previste a carico del cliente, in caso d’estinzione anticipata del rapporto, non erano applicabili. Con sentenza del 27.7.2021 la Corte territorialer igettava l’appello della Matil srl, osservando che:non era fondato il motivo che aveva lamentato la decisione della causa prima della scadenza del termine ex art. 190 cpc, in quanto la sentenza era stata pubblicata il 13.1.19, dal giudice monocratico, dopo la scadenza dei suddetti termini; era pacifico che gli interessi corrispettivi non fossero usurari e che al maggio 2015 non erano stati pagati interessi di mora; il mutuatario non aveva esercitato la facoltà di recesso, per cui nessuna penale era stata applicata; non era stata provata neppure la natura usuraria degli interessi di mora, la cui ipotetica nullità peraltro non s’estenderebbe ai corrispettivi.
La Matil srl ricorre in cassazione, avvero la sentenza d’appello, con unico motivo, illustrato da memoria. Deutsche Bank Mutui spa resiste con controricorso, illustrato da memoria. RITENUTO CHE L’unico motivo denunzia omesso esame di documentazione decisiva, e violazione dell’art. 115 cpc, nonché violazione degli artt. 1 l. n. 108/96, 1 dl n. 394/2000 e 1815 cc, a norma dell’art. 360, c.1, nn. 3 e 5, cpc, per non aver la Corte d’appello esaminato la nota di precisazione del credito, perché erroneamente ritenuta tardiva, depositata dalla banca il 28.10.2019, a seguito della richiesta di conversione del pignoramento notificato dallo stesso istituto mutuante, successivamente alla precisazione delle conclusioni in primo grado.
In particolare, la ricorrente si duole che la decisione impugnata è stata fondatasu rilievi contrastanti con la suddetta nota ove erano elencate le somme percepite dalla banca nei vari anni (anche a seguito di cessione di credito effettuata dopo la stipula del contratto di mutuo e riguardante i canoni di locazione di un immobile di proprietà della stessa società ricorrente), le spese di riscossione delle rate scadute e non pagate, e le somme corrisposte per interessi di mora fino alla risoluzione del contratto, adducendo che il tassosoglia era stato superato per l’addebito di spese per rate scadute e per l’applicazione delle penali per l’estinzione anticipata del mutuo.
Il motivo è inammissibile. Anzitutto, con riferimento alla questione della quantificazione del credito, venendo in rilievo una fattispecie di doppia conforme, non risulta dimostrata una divergenza delle ragioni di fatto fra la decisione di primo grado e quella di appello. Giova al riguardo rilevare che, a tenore della consolidata giurisprudenza di questa Corte, nell'ipotesi di "doppia conforme", prevista dall'art. 348- ter, comma 5, c.p.c., il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n.
5) dell'art. 360 c.p.c. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass., n. 5947/2023; n. 26934/2023). Quanto alle censure di violazione di legge, esse sono dirette al riesame dei fatti in ordine al calcolo degli interessi usurari; peraltro, emergeanche una carenza d’autosufficienza poiché nel ricorso non è stata trascritta la nota del calcolo degli interessi prodotta nel giudizio esecutivo alla quale il ricorso fa riferimento.
E’ appena il caso di aggiungereche, in tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degliinteressi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi (Cass., n. 7352/2022; n. 23866/2022).
Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile i l ricorso, condannando la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso artico