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Ordinanza — n. 3617/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to client's late withdrawal of appeal with cost compensation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3617/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished after the appellants formally withdrew their request on November 23, 2025, with agreed cost compensation. The underlying dispute involved a loan contract where the lower courts rejected the debtors' claim for balance determination while ordering the bank to pay €41,000. Although the appellants had initially raised four grounds regarding procedural violations and interest calculations, the withdrawal rendered the substantive legal arguments moot.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.p.c.; Art. 165 c.p.c.: The appeal is extinguished when the appellant voluntarily withdraws the request with compensation of costs, accepted by the respondent.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinguishment of proceedings compensation of costs loan contract dispute Cassation procedure debito pecuniario rimborso del mutuo spese bancarie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 391 c.p.c.
Pertanto, il giudizio va dichiarato estinto, a norma dell’art. 391 cpc.
Art. 165 c.p.c.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 20815/2021proposto da: RUSSO ANGELO; CARRAFIELLO SANTINA rappres entat i e di fes i dall’avv. Marco Salerno, per procura specialein atti; -ricorrenti- -contro- Banca di Credito Cooperativo Campania Centro –Cassa Rurale ed Artigiana Coop. (già Cassa Rurale ed Artigiana – Banca di Cred ito Cooperativo di Battipaglia e Montecorvino Rovella Coop., come da atto di fusione per incorporazione del 21.12.2017 ), in persona del legale rappres. p.t., rappresentatae difesa dall’avv.to Cesare Carbone, per procura speciale in atti; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno,n. 836/2021, pubblicata in data 7giugno 2021 ; udita la relazione della causa svolta nel la camera di consiglio del 30.01.2026dal Cons. rel., dott.

Rosario Caiazzo . RILEVATO CHE Angelo Russo e Santina Carrafiello proponevano appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Salerno il 23.2.2017, che aveva rigettato la d omanda - proposta nei confronti della cassa Rurale ed Artigiana-Banca di Credito cooperativo di Battipaglia e Montecorvino Rovella-di determinazione del saldo debitore di un contratto di mutuo chirografario proposta da debitore e garante, accogliendo invece la domanda riconvenzionale di condanna al pagamento di euro 41.000 a favore della banca. Con sentenza depositata il 7.6.2021 la Corte territoriale rigettava l’appello, confermando la sentenza impugnata.

Angelo Russo e Santina Carrafiello ricorrevano in cassazione, avverso la sentenza d’appello, affidandosi a quattro motivi. Banca di Credito Cooperativo Campania Centro –Cassa Rurale ed Artigiana soc.coop. (già Cassa Rurale ed Artigiana – Banca di Credito Cooperativo di Battipaglia eMontecorvino Rovella) resiste con controricorso. RITENUTO CHE Il primo motivo denunzia omessa pronuncia sull’eccezione di nullità della fideiussione sollevata con le note di trattazione scritta all’udienza di precisazione delle conclusioni. Il secondo motivo denunzia violazione degli artt. 113 cpc, 2697, 1421, cc, e della l. n. 108/90 per aver la Corted’appello disatteso l’istanza di CTU in relazione al tasso soglia per mancata produzione dei DM, lamentando che illegittimamente erano stati cumulati interessi corrispettivi e di mora.

Il terzo motivo denunzia violazione dell’art. 115 cpc, e omessa, insufficiente valutazione di fatto decisivo per non essere stata disposta CTU. Il quarto motivo denunzia violazione degli artt. 2697 cc, per aver la Corte d’appello accolto la domanda riconvenzionale, dando atto che non vi era stata la mancata specifica contestazione, pur essendo insufficiente la documentazione prodotta. Parte ricorrente ha depositato atto di rinunzia al ricorso, in data 23.11.2025, con compensazione delle spese, accettato dalla controricorrente con atto del 17.12.2025.

Pertanto, il giudizio va dichiarato estinto, a norma dell’art. 391 cpc. P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudiziodi legittimità. Così deciso, in Rom