Cassation appeal dismissed as untimely due to failure to file within thirty days of appellate judgment notification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because it was filed late, exceeding the statutory thirty-day deadline. The appellant submitted the appeal on February 27, 2025, while the appellate judgment was only notified on January 23, 2025. The court ruled that the new procedural law extended the right to appeal to the Supreme Court but strictly enforced the thirty-day limit for filing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 70, comma 8 c.c.i.i.; Art. 51 c.c.i.i.: The appeal to the Supreme Court against the appellate court's decision on a consumer debt restructuring plan must be filed within thirty days of notification; failure to comply renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 5110-2025proposto da: PANARESE ORONZO, difes o da ll ’ Avvocat o ANTONIO COSTANTINIper procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; CASSA DI RAVENNA S.P.A., difesa dall’Avvocato PAOLO BONTEMPI per procura in calce al controricorso; I.N.P.S.-ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, difeso dagli Avvocati GINO MADONIA e PIERA MESSINA per procura in atti; PROVINCIA DI LECCE, difesa dalle Avvocate MARIA GIOVANNA CAPOCCIA e SIMONA ANNA TONDI per procura in calce al controricorso; -controricorrenti - Ric. 2025n. 5110 - Sez. 1 – CC d el 15 gennaio 2 02 6 nonché AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE;
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.; BANCA POPOLARE PUGLIESE S.P.A.; UNICREDIT S.P.A.; FINDOMESTIC S.P.A. ; CENTRO FINANZIAMENTI S.P.A.; IREN MERCATO S.P.A. ; GESTORE DELLA CRISI; -intimati - avverso la SENTENZA N. 7/2025 DEL LA CORTE D ’ APPELLO DI LECCE, depositata in data 23/1/2025; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO nell ’ adunanza in camera di consiglio del 15/1/2026; FATTI DI CAUSA 1.1. Oronzo Panarese, con ricorso del 23/9/2024, ha proposto reclamo avverso il decreto con il quale , i n data 18/9/2024, il tribunale di Lecce ha rigetta to la domanda per l’omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatoreche lo stesso aveva presentato ai sensi degli artt. 67 ss.c.c.i.i. 1.2.
La Cassa di Ravenna S.p.a. e la Provincia di Lecce, hanno resistito alreclamo. 1.3. La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato il reclamo. 1.4. Oronzo Panarese, con ricorso notificato il 27/2/2025 e il 28/2/2025, illustrato da memoria, ha chiesto, per cinque motivi, la cassazione della sentenza della corte d’appello. 1.5. Hanno resistito, con controricorsi , la Cassa di Ravenna s.p.a., la Provincia di Lecce e l ’ I. N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. 1.6. L’Agenzia delle entrate ha depositato un atto di costituzione.
Ric. 2025n. 5110 - Sez. 1 – CC d el 15 gennaio 2 02 6 1.7. Sono rimasti intimati l’Agenzia delle Entrate- Riscossione, la Banca Nazionale Del Lavoro s.p.a., la Banca Popolare Pugliese s.p.a., l’Unicredit s.p.a., la Findomestic s.p.a., la Centro Finanziamenti s.p.a., l’Iren Mercato s.p.a. e il Gestore della Crisi. RAGIONI DELLA DECISIONE 2.1. Il ricorso è inammissibileperchè tardivo. 2.2. L’art. 70, comma 8, c.c.i.i., nel testo successivoalle modifiche apportatedal d.lgs. n. 136/2024 ed applicabili, come stabilito dall’art. 56, comma 4, anche ai “procedimenti” (come quello in esame) instaurati ai sensi dell’art. 40 c.c.i.i. e ancora “pendenti” al momento in cui(in data 28/9/2024 ) è entrato in vigore, prevede, infatti, che la sentenza del tribunale che “provvede”sull ’ omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore è impugnabile a norma dell’art. 51 c.c.i.i., e cioè con reclamo alla corte d’appello. 2.3.
Tale disposizione, a sua volta e a differenza di quanto già previsto dall’art. 270, commi 10 e 11, c.c.i.i., nel testo anteriore alle suindicate modifiche, che rinviava all’art. 50 e, dunque, al comma 4, che, in caso di conferma da parte della corte d’appello, escludeva la ricorribilità in cassazione del relativo decreto) prevede, al comma 13,che la sentenza con la quale la corte d’appello decide sul reclamo è suscettibile di ricorso per cassazione nel termine di trenta giorni dalla sua notificazione(ad opera della cancelleria: comma 12). 2.4.
Nel caso in esame, la sentenza impugnata , come emerge dagli atti del giudizio di merito (cui la Corte, come emerge dall’art. 137-bisdisp.att. c.p.c. , accede d ’ ufficio), risulta notificata al ricorrente in data 23/1/2025. Ric. 2025n. 5110 - Sez. 1 – CC d el 15 gennaio 2 02 6 2.5. Il ricorso per cassazione è stato, per contro, notificato solo il 27/2/2025: ben oltre , dunque, il termine di trenta giorni stabilito dalla legge. Il ricorso è, dunque, inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità, nei confronti di Cassa di Ravenna s.p.a., Provincia di Lecce e I.N.P.S.-Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Tali spese, per contro, devono essere integralmente compensate tra il ricorrente e l’Agenzia delle entrate, che si è limitata ad un mero atto di costituzione in giudizio. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare ai controricorrent i Cassa di Ravenna s.p.a., Provincia di Lecce e I.N.P.S.-Istituto Nazionale della Previdenza Sociale le spese del giudizio, che liquida , per ciascuno di essi, nella somma di € . 7. 2 0 0,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; compensa integralmente le spese del giudizio tra il ricorrente e l’Agenzia delle entrate; dàatto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato Ric. 2025n. 5110 - Sez. 1 – CC d el 15 gennaio 2 02 6 pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello s