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Ordinanza — n. 3539/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal on inadmissibility grounds regarding double uniform contribution for administrative acts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3539/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the double uniform contribution applies to the appeal against the liquidator's decision. The appellant argued that the appeal was an administrative act rather than a judicial one, yet the lower court had already rejected the opposition to the passive status. The Court held that the nature of the contested act does not determine the contribution rate; instead, the judicial nature of the proceeding itself, which reviews the act's correctness, is the decisive factor.

Regesto Legislator

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Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002; The double uniform contribution applies to appeals against administrative acts when the resulting judicial proceeding is inherently impugnatory in nature.

Parole chiave

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double uniform contribution administrative act appeal liquidation controlled inadmissibility appeal judicial nature proceeding notificazione tardiva eccezioni processuali tardive tempestività dell'invio postale

Disposizioni normative citate

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Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Il tribunale ha, quindi, rigettato il reclamo ed ha ritenuto la sussistenza dei presupposti per il pagamento a carico della reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ex art. 13 del d.P.R.
Art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012
115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art.
Art. 273, comma 5, c.c.i.i.
Il liquidatore della liquidazione controllata, in data 25/11/2024, ha, tuttavia, rigettato la domanda in quanto presentata tardivamente ai sensi dell’art. 273, comma 5, c.c.i.i. e senza la dimostrazione di un incolpevole ritardo.
Art. 270, comma 1, lett. d), c.c.i.i.
1 – CC d el 15 gennaio 2 02 6 inserita tra i principi generali di carattere processuale, è , peraltro, espressamente richiamatadall’art. 270, c omma 1 , lett.
Art. 10, comma 1, c.c.i.i.
La ricorrente, infatti, non si confronta realmente con la pronuncia che ha impugnato: la quale, con statuizioni rimaste incensurate, dopo aver affermato che l’art. 10, comma 1, c.c.i.i.
art. 270 c.c
1 – CC d el 15 gennaio 2 02 6 inserita tra i principi generali di carattere processuale, è , peraltro, espressamente richiamatadall’art. 270, c omma 1 , lett.
art. 136 c.p
art. 149 - bis c.p
art. 137 c.p
art. 273 c.c
Il liquidatore della liquidazione controllata, in data 25/11/2024, ha, tuttavia, rigettato la domanda in quanto presentata tardivamente ai sensi dell’art. 273, comma 5, c.c.i.i.

Giurisprudenza citata

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Cass. 4315 del 2020
Cass. n. 48 del 2025
115/2002, quando la pronuncia adottata è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma(Cass. n. 48 del 2025; Cass.
Cass. 4346 del 2024
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Testo completo

to la seguente: ORDINANZA sul ricorso 8515-2025proposto da: ABACO S.P.A., QUALE CONCESSIONARIA DELLA RISCOSSIONE DEL CREDITO DELLE ENTRATE COMUNALI PER L ’ UNIONE VALDERA-COMUNE DI BUTI, difes a da ll ’ Avvocat o MASSIMO ZAMPESE per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro LIQUIDAZIONE CONTROLLATA PRATALI COSETTA; -intimata - avverso il DECRETO N. 2 4 /202 5 del TRIBUNALE DI PISTOIA , depositatoin data 5/3/2025; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO nell ’ adunanza in camera di consiglio del 15/1/2026;

FATTI DI CAUSA 1.1. L’Abaco s.p.a., nella qualità di concessionaria della riscossione del credito delle entrate comunali per l’Unione Valdera-Comune di Buti, ha presentato domanda di ammissione al passivo della liquidazione controllata di Pratali Cosetta. Ric. 2025n. 8515 - Sez. 1 – CC d el 15 gennaio 2 02 6 1.2. Il liquidatore della liquidazione controllata, in data 25/11/2024, ha, tuttavia, rigettato la domanda in quanto presentata tardivamente ai sensi dell’art. 273, comma 5, c.c.i.i. e senza la dimostrazione di un incolpevole ritardo. 1.3.

L’Abaco ha presentato reclamo avverso tale decisione, assumendone l’erroneità sul rilievo che la sentenza di apertura della liquidazione le sarebbe stato solo comunicata a mezzo pec in data 14/4/2024 ma non anche notificata, come prescrive la legge, e che il termine previsto a pena d’inammissibilità dall’art. 270 c.c.i.i. non poteva, di conseguenza, decorrere. 1.4. Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha rigettato il reclamo. 1.5. Il tribunale, in particolare, dopo aver rilevato che il liquidatore, com’è rimasto pacifico, ha provveduto a trasmettere a tutti i creditori(e tra essi Abaco s.p.a. ed il Comune di Buti) , a mezzo pec, in data 15/4/2024, la sentenza di apertura della liquidazione controllata, ha ritenuto che non fosse condivisibile la tesi, sostenuta dall’opponente, secondo cui tale comunicazione non integra unanotifica. 1.6.

Intanto, ha osservato il tribunale, la trasmissione a mezzo pec è la modalità corretta per assolvere al l ’ obbligo di notificazione che grava sul liquidatore: - l ’ art. 10 , comma 1, c.c.i.i., nella formulazione vigente ratione temporis, ha stabilito, infatti, che “le comunicazioni poste a carico degli organi di gestione, controllo o assistenza delle proceduredisciplinate dal presente codice sono effettuate con modalità telematiche al domicilio digitale risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti, quando i destinatarihanno l’obbligo di munirsene”; - tale norma , certamente applicabile alla liquidazione controllata p erché Ric. 2025n. 8515 - Sez. 1 – CC d el 15 gennaio 2 02 6 inserita tra i principi generali di carattere processuale, è , peraltro, espressamente richiamatadall’art. 270, c omma 1 , lett. d), c.c.i.i., il quale prevede l’applicazione dell’art. 10, comma 3; - l ’ art. 10, comma 3, c.c.i.i. , a sua volta, stabilisce come eseguire le comunicazioni nell’ipotesi dimancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario ; - l’espresso richiamo dell’art. 10,c omma 3 , “ rende evidente che, pur prescrivendo la “notifica” della sentenza di liquidazione controllata, il legislatore abbia richiamato le disposizioni sulle “comunicazioni” da parte degli organi delle procedure, e quindi del liquidatore”; - di conseguenza, “ la trasmissione della sentenza operata dal liquidatore a mezzo pec assolve correttamentel’obbligo di notificazione previsto dalla legge”. 1.7.

Inoltre, ha aggiunto il tribunale, le regole del codice di procedura civile prevedono che le modalità ordinarie di comunicazione e notificazione alle persone giuridiche sono costituite dalla trasmissione di un messaggio di posta elettronica certificata: - s ia l ’ art. 136 c.p.c., in tema di comunicazioni effettuate dal cancelliere, sia l ’ art. 149 - bis c.p.c., in tema di notificazioni, prescrivono, infatti, che, qualora il destinatario sia un soggettoper il quale la legge prevede l’ obbligo di munirsi di un indirizzo di postaelettronica certificata (e tra essi, le società), le comunicazioni e le notificazioni devono essere eseguite a mezzo posta elettronica certificata; - la trasmissione a mezzo pec ad una società, di conseguenza, non può essere riten uta comeuna notifica inesistente . 1.8.

Nel caso in esame, ha concluso il tribunale, “Abaco spa ha avuto piena e legale conoscenza della sentenza di liquidazione controllata il 15.4.2024”, con la conseguenza che, come correttamente ritenuto dal liquidatore, “ la domanda di Ric. 2025n. 8515 - Sez. 1 – CC d el 15 gennaio 2 02 6 ammissioneavanzata il 25.11.2024 è inammissibile ex art. 270 CCII… per decorso del termine di 60 gg. fissato in sentenza”. 1.9. Né, del resto, Abaco s.p.a.ha illustrato, in reclamo, la causa del ritardo e la sua nonimputabilità. 1.10. Solo nelle osservazioni trasmesse al liquidatore, l’istante aveva fatto generico richiamo a circostanze oggettive connesse alla necessità diacquisire e verificare atti risalenti nel tempo. 1.11.

La genericità delle circostanzeaddotte, unitamente alla loro mancata riproposizione nel reclamo, impedisce , tuttavia, una positiva valutazione dell’esistenza di una causa giustificabile delritardo. 1.12. Il tribunale ha, quindi, rigettato il reclamo ed ha ritenuto la sussistenza dei presupposti per il pagamento a carico della reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ex art. 13 del d.P.R. n. 115/2002. 1.13. L’Abaco s.p.a., con ricorso notificato il4/4/2025, ha chiesto, per due motivi, la cassazione di tale decreto. 1.14.

La Liquidazione controllata Pratali Cosettaè rimasta intimata. RAGIONI DELLA DECISIONE 2.1. Con il primo motivo, la ricorrent e , lamentando la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 136 e 137 c.p.c. , in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale, dopo aver correttamente affermato che il liquidatore della liquidazione controllata ha l’obbligo di notificare ai creditori la sentenza di apertura della procedura, ha, tuttavia, ritenuto che, nel caso in esame, il liquidatore oppostoaveva correttamente adempiuto a tale obbligo attraverso la comunicazione eseguita a mezzo pec Ric. 2025n. 8515 - Sez. 1 – CC d el 15 gennaio 2 02 6 in data 15/4/2024 in ragione dell ’ affermata equivalenza tra la procedura prevista per la notifica a quella prevista per le comunicazioni, omettendo, tuttavia, di considerare che: - la comunicazione consiste in un atto che compie il cancelliere ovvero, come nella specie, l’ausiliario del giudice, allo scopo di informare il destinatario dell’esistenza di una vicenda accaduta nel processo; - la notificazione è, invece, il procedimento che, attraverso l’attività di un soggetto particolarmente qualificato, come l’ufficiale giudiziario, è preordinato a portare un atto (giudiziale e non), a conoscenza di uno o più soggetti determinati; - il liquidatore della liquidazione giudiziale, quale dottore commercialista, non rientra tra i soggett i idone i alla esecuzione delle notifiche ai sensi dell’art. 137 c.p.c.; - il liquidatore della procedura, essendosi limitato alla comunicazione della sentenza al creditore, non ha posto in essere alcuna procedura notificatoria, per cui, a fronte dell’inesistenza della notifica, il termine per presentare la domanda di ammissione al passivo non è decorso; -il termine per la produzione della domanda di ammissione al passivo è, infatti, ancorato ad una valida e regolare notifica della sentenza di liquidazione controllata che, ai fini della sua decorrenza, non ammette equivalenti. 2.2.

Il motivo è inammissibile. La ricorrente, infatti, non si confronta realmente con la pronuncia che ha impugnato: la quale, con statuizioni rimaste incensurate, dopo aver affermato che l’art. 10, comma 1, c.c.i.i. (applicabile alla liquidazione controllata perché inserito tra i principi generali di carattere processuale) stabilisce, nella formulazione vigente ratione temporis, che “le comunicazioni poste a carico degli organi di gestione … delle proceduredisciplinate dal presente codice sono effettuate con modalità telematiche al domicilio digitale Ric. 2025n. 8515 - Sez. 1 – CC d el 15 gennaio 2 02 6 risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di postaelettronica certificata delle imprese e dei professionisti, quando i destinatari hanno”(come la società reclamante) “l ’ obbligo di munirsene ”, e che l’art. 270, comma 1, lett. d), c.c.i.i., prevede l’applicazione, in materia di liquidazione controllata, dell’art. 10, comma 3, c.c.i.i., il quale, però, disciplina l’esecuzione delle comunicazioni nell’ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario, ha, in sostanza, ritenuto che: - l’espresso richiamo, da parte dell’art. 270, comma 1, lett. d), c.c.i.i. all’art. 10, comma 3, c.c.i.i.

“rende evidente che, pur prescrivendo la “notifica” della sentenza di liquidazione controllata, il legislatore abbia”, in realtà, “richiamato le disposizioni sulle “comunicazioni” da parte degli organi delle procedure,e quindi del liquidatore”, e che “la trasmissione della sentenza operata dal liquidatore a mezzo pec” abbia, di conseguenza, correttamente assolto “l’obbligo di notificazione previsto dalla legge”. 2.3. Ed è, invece, noto che, in tema di ricorso per cassazione, l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366 n. 4c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360 n. 3 c.p.c., l’onere (rimasto nella specie inadempiuto) non solo di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazionema anche, a pena d’inammissibilità della censura, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano con il precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare, con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni, la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa(Cass.

SU n. 23745 del 2020). Ric. 2025n. 8515 - Sez. 1 – CC d el 15 gennaio 2 02 6 2.4. D’altra parte, ai fini dell’ammissibilità della domanda tardiva a norma dell ’ art. 273, comma 5, c.c.i.i., ciò che rileva non è che la sentenza che dichiara l’apertura della procedura sia stata correttamente notificata al creditore ( a cura del liquidatore, come, a giudizio del tribunale, prevede l’art. 270, comma 4, c.c.i.i.), ma solo (come già ai fini dell’ammissibilità della domanda tardive per l’ammissione al passivo fallimentare a norma dell’art. 101, comma 4°, l.fall.) che il ritardocon il quale tale domandaè stata presentata non sia imputabile al creditore che la propone: ciò che deve, evidentemente, escludersi tutte volte in cui quest’ultimo abbia avuto (come, nel caso in esame, è rimasto incontestato all ’ esito della comunicazione ricevuta a mezzo pec dell’apertura della procedura) “conoscenza effettiva” e “tempestiva” della sentenza dichiarativa (cfr.

Cass. n. 30846 del 2023; Cass. n. 21760 del 2022). 2.5. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e l’errata applicazione dell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale, dopo aver rigettato il reclamo, ha ritenuto la sussistenza dei presupposti per il pagamento a carico della reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ex art. 13 del d.P.R. n. 115/2002, omettendo, per contro, di considerare che: -il procedimento di reclamo avverso il provvedimento adottato dal liquidatore giudiziale è il primo procedimento giurisdizionale predisposto a sindacare la validità e regolarità degli atti del liquidatore; - il reclamo non può essere, di conseguenza, qualificato come un’impugnazione poiché il provvedimento contestato non è di natura giudiziale bensì amministrativa, per cui il raddoppio previsto dall’art. 13 cit. non è applicabile.

Ric. 2025n. 8515 - Sez. 1 – CC d el 15 gennaio 2 02 6 2.6. Il motivo è inammissibile. Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. 4315 del 2020) hanno enunciato il principio secondo cui è riservata al giudice la valutazione del “presupposto processuale” che determina in astratto il raddoppio del contributo, ossia l ’ aver adottato una pronuncia integrale di rigetto o d’inammissibilità o d’improcedibilità dell’impugnazione, come, in effetti, è avvenuto nel caso di specie, in cui il tribunale ha adottato la statuizione censurata dopo aver rigettato l’opposizione allo stato passivo proposta dalla reclamante a norma dell’art. 273 c.c.i.i. 2.7.

Questa Corte, del resto, ha già avuto modo di affermare che anche il giudice dell’opposizione allo stato passivo proposta ai sensi dell’art. 98 l.fall., a fronte dell a natura impugnatoria, sia pur sui generis, del giudizio, deve rendere l’attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/2002, quando la pronuncia adottata è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma(Cass. n. 48 del 2025; Cass. 4346del 2024). 2.8. Né può rilevare che, nella liquidazione controllata, l’oggetto dell’impugnazione non è una pronunciaemessa da un giudice ma un atto (e cioè il rigetto della domanda di ammissione) che, essendo stato compiuto dal liquidatore, non ha carattere giudiziale: ai fini del raddoppio del contributo unificato, invero, ciò che rileva non è la natura (giudiziale o meno) dell’atto impugnato ma che abbia (come accade senz’altro nel caso del reclamo proposto a norma dell’art. 273 c.c.i.i.) natura impugnatoria il giudizio all’esito del quale il giudice decide sull e contestazioni sollevate in ordine a lla correttezza in fatto e/o in dirittodello stesso.

Il ricorso è, dunque, inammissibile. Ric. 2025n. 8515 - Sez. 1 – CC d el 15 gennaio 2 02 6 Nulla per le spese di lite in difetto di costituzione in giudizio della Liquidazione intimata. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della