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Ordinanza — n. 3535/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because appeal against appeal court rejection is not reviewable by Supreme Court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3535/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal filed by Benessere S.R.L. inadmissible, rejecting their request to access controlled liquidation procedures. The company had previously lost at the trial court and appeal court, arguing for a preliminary reference to the EU Court of Justice. The court ruled that the appeal court's decision rejecting the liquidation request is explicitly non-appealable to the Supreme Court under the Insolvency Act.

Regesto Legislator

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Art. 270, comma 5, c.c.i.i.; Art. 50, c.c.i.i.: The decision of the Court of Appeal rejecting a claim for judicial liquidation is not appealable to the Supreme Court, rendering any cassation request inadmissible.

Parole chiave

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controlled liquidation insolvency proceedings cassation inadmissibility appeal court decision preliminary reference domanda di fallimento motivi di cassazione procedure di ricorso

Disposizioni normative citate

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Art. 270, comma 5, c.c.i.i.
L’art. 270, comma 5, c.c.i.i., prevede, infatti, che, nella liquidazione controllata (quale strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza), si applica no , “ in quanto compatibili”, “ le disposizioni del titolo III ” , a partire, evidentemente, dall’art.
Art. 50, c.c.i.i.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 268 c.c
La Benessere s.r.l., con ricorso del 20 / 6 / 2023, ha chiesto,a norma dell’art. 268 c.c.i.i., di accedere alla procedura di liquidazione controllata.

Giurisprudenza citata

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Cass. SU n. 10107 del 2021
Cass. n. 14840 del 2024
10107 del 2021; Cass. n. 14840 del 2024).
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Testo completo

o la seguente: ORDINANZA sul ricorso 23025-2024proposto da: BENESSERE S.R.L., difes a da ll ’ Avvocat o GIUSEPPE MARIA BERRUTI per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA; -intimata - avverso il DECRETO N. 3254/2024 DELLA CORTE D’APPELLO DI ROMA, depositato in data 23/9/2024; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO nell ’ adunanza in camera di consiglio del 15/1/2026; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica MAURO VITIELLO FATTI DI CAUSA 1.1.

La Benessere s.r.l., con ricorso del 20 / 6 / 2023, ha chiesto,a norma dell’art. 268 c.c.i.i., di accedere alla procedura di liquidazione controllata. Ric. 2024n. 23025 - Sez. 1 – CC d el 15 gennaio 2 02 6 1.2. Il tribunale, con decreto del13/9/2023, ha rigettato la domanda. 1.3. La Benessere s.r.l. ha, quindi, presentato reclamo avverso il suddetto decreto che la corte d ’ appello, con la pronuncia in epigrafe, ha rigettato. 1.4. La Benessere s.r.l., con ricorso notificato il 17/10/2024e illustrato da memoria, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione del decreto. 1.5.

La procura della Repubblica presso il tribunale di Roma è rimasta intimata. 1.6. Il Pubblico Ministero, con memoria depositata in data 20/12/2025, ha chiesto il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 2.1. Il ricorso per cassazione è inammissibile. 2.2. L’art. 270, comma 5, c.c.i.i., prevede, infatti, che, nella liquidazione controllata (quale strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza), si applica no , “ in quanto compatibili”, “ le disposizioni del titolo III ” , a partire, evidentemente, dall’art. 50, che disciplina il provvedimento di rigetto della domanda di apertura della liquidazione giudiziale e il reclamo contro tale provvedimento. 2.3.

Tale norma, com’è noto, con disposizione senz’altro compatibile con la disciplina sulla liquidazione controllata (che ne regola, non a caso, solo l’apertura: v. l’art. 270), prevede che: - il tribunale, se respinge la domanda di apertura della procedura di liquidazione (giudiziale), provvede con decreto motivato; - il ricorrente p uò proporre reclamo contro tale decreto alla corte d’appello; -il decreto della corte d’appello che respinge il reclamo “non è ricorribile per cassazione”. Ric. 2024n. 23025 - Sez. 1 – CC d el 15 gennaio 2 02 6 2.4.

L’inammissibilità del ricorso esclude, peraltro, ogni rilievo alla richiesta, ivi formulata dalla ricorrente, di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione Europea. 2.5. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno, infatti, affermato che, in presenza di una declaratoria d’inammissibilità del ricorso per cassazione, non è accoglibile la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia in quanto viene in rilievo un difetto di rilevanza della questione, potendo infatti il giudice dell’Unione rifiutarsi di statuire su domande in via pregiudiziale se è manifesto che l’interpretazione richiesta non ha rapporto con l’effettività o l’oggetto del giudizio principale (così Cass.

SU n. 10107 del 2021; Cass. n. 14840 del 2024). Il ricorso è, dunque, inammissibile. Nulla per le spese di lite in difetto di costituzione in giudizio dell’intimata. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. Ric. 2024n. 23025 - Sez. 1 – CC d el 15 gennaio 2 02 6 C