Italian Court of Cassation corrects a clerical error in a case number within an administrative order.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation granted the Data Protection Authority's request to correct a clerical error in the case number cited in its order. Although the Authority initially claimed the lower court decision was numbered 641/2023, the parties had consistently treated the correct number, 811/2023, throughout the original proceedings. The court ruled that since the substantive arguments were based on the correct case file, the error was merely formal and required correction without further procedural steps.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366-bis c.p.p.; Art. 366-ter c.p.p.: A clerical error in the citation of a case number in a cassation order, where the parties have consistently relied on the correct number in the underlying proceedings, constitutes a material error subject to correction without the need for a full trial.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nunciato la seguente ORDINANZA nel procedimento di correzione di errore materiale tra le parti: AUTORITA’ GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, in persona del legale rapp. p.t., domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ex lege. -già ricorrente- AZIENDA SANITARIA FRIULI CENTRALE, in persona del legale rapp. p.t., -già controricorrente – relativamente alla pronuncia di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMAn.6067/2025depositata il 06/03/2025. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/01/2026 dal Consigliere LAURA TRICOMI.
RILEVATO CHE: L'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ha chiesto la correzione di un errore materiale contenuto nell'ordinanza n. 6067/2025, pubblicata il 06/03/2025, deducendo che la sentenza del Tribunale di Udine, oggetto del ricorso per cassazione, era stataivi contrassegnata con il n.641/2023, mentre il suo numero corretto era 811/2023 e che ciò integrava un mero errore. Ha chiesto che a ciò si provvedesse mediante la procedura di correzione dell’errore materiale. L’intimatanon ha svolto attività difensiva. CONSIDERATO CHE:
L’istanza è fondata e va accolta la richiesta di correzione dell’errore materiale contenuto nell’intestazione dell’ordinanza n. 6067/2025 al fol. 2, rig.1 e 2, ove è scritto «Avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di UDINE n. 641/2023 depositata il 05/12/2023». Come si evince dagli atti - istanza di correzione e controricorso depositato nel giudizio di legittimità originario recante il n.r.g. 2988/2024 deciso con l’ordinanza n. 6067/2025 - le parti univocamente e concordemente hanno svolto le loro domande e le loro difese nel giudizio di legittimità n.r.g. 2988/2024 avendo riguardo alla sentenza del Tribunale di Udine recante il numero 811/2023 depositata il 21/11/2023 ed al suo contenuto: la domanda di correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 6067/2025va, perciò, accolta .
Va pertanto disposta la correzione dell'errore materiale, nei sensi di cui in dispositivo, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese del presente procedimento. P.Q.M Accoglie l’istanza e dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nell’intestazione dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 6067/2025, pubblicata il 06/03/2025, nel senso che al fol.2, rig. 1 e 2, laddove si legge «Avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di UDINE n. 641/2023 depositata il 05/12/2023» si deve invece leggere ed intendere «Avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di UDINE recante il numero 811/2023 depositata il 21/11/2023».
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti. Così deciso in Roma, nella camera di cons