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Ordinanza — n. 3486/2026 — snciv Generato dall'IA

Court orders correction of Supreme Court order omitting lawyer's expense deduction clause.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3486/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation opened an ex officio procedure to correct a material error in a previous Supreme Court order regarding litigation costs. The Pension Fund argued the original ruling failed to include a clause for deducting expenses from the lawyer's advance, while the appellants contended the omission was harmless. The Court ruled that the omission created an inconsistency between the formal will and the actual content of the judicial decision, necessitating a correction to ensure the lawyer's right to expense deduction was properly recognized.

Regesto Legislator

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Art. 287 c.p.c.; Art. 288 c.p.c.: When a Supreme Court order omits a necessary provision regarding the deduction of a lawyer's expenses from an advance, the material error must be corrected to align the formal decision with the substantive intent and the lawyer's legitimate rights.

Parole chiave

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material error correction litigation costs deduction lawyer advance payment ex officio procedure Supreme Court order procurator anticipatario c.p.c. provisions correzione di errore materiale

Disposizioni normative citate

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Art. 287 c.p.c.
6859/2025 del 14.03.2025 “appare affetto da un possibile errore materiale o di calcolo ai sensi dell’art. 287 c.p.c.”, disponeva l’apertura d’ufficio del presente procedimento per la correzione dell’errore materiale, con autonomo n.
Art. 288 c.p.c.
In ogni caso, l’epoca della pronuncia corrigenda giustifica il descritto principio anche alla luce dell’art. 288 comma 3 c.p.c.
art. 287 c.p
6859/2025 del 14.03.2025 “appare affetto da un possibile errore materiale o di calcolo ai sensi dell’art. 287 c.p.c.”, disponeva l’apertura d’ufficio del presente procedimento per la correzione dell’errore materiale, con autonomo n.
art. 288 comma 3 c.p
In ogni caso, l’epoca della pronuncia corrigenda giustifica il descritto principio anche alla luce dell’art. 288 comma 3 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. L, ord. n. 15302 del 31/05/2023
Sez. U, ord. n. 31033 del 27/11/2019
Cass. Sez. U.14/11/2024, n. 29432
Pertanto occorre procedere alla relativa correzione , mentre non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. Sez. U.14/11/2024, n. 29432), né sul cd.
Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19171/2025 R.G. promosso d’Ufficio con decreto presidenziale del 29/09/2025: nel procedimento tra le parti Giovanna Russo, Grazia Faraco, Silvana Castellano, Salvatore Straniero, Anna Damiano, Antonia Caradonna, Anna Pettoello, Giulia Lops, Domenica Antonacci, Lucia Chiapperini, Camilla Spinelli, Angela Maria Monacelli, Tommaso Paccione, Donato Mazzacane, Rossella Garofalo, Anna Abbattista, Luisa Lattanzi, Annamaria Cazzorla, Pietro Piscopo, Antonio Lampedecchia, Michele Vaccaro, Isabella Calia, Silvana Mancini, Donato Lavermicocca, Maria Carla Loiacono, Anna Maria Lassandro, Vincenza Caradonna, Giuseppe Catalano, Angelo Diana, rappresentati e difesi dall'avvocato Alfredo Placidi unitamente agli avvocati Luigi Paccione, Aurelio De Angelis, Nicola Maria Caroppo nonché Giuseppina Ferri, Antonia Paradiso, Michele Angelo Lorusso, Angelo Peccarisi, Ida Curci, Annamaria Bellomo, Lucia Miolla, Claudio Giampetruzzi, Michele Mariani, Antonio Genchi, Sergio Stellato, Leonardo Spagone, Paola Grimaldi, Rosa Calabria, Maria Catalano, Mariamaddalena Martino, Rocco Martellotta, Elisabetta Tedeschi, Antonia Rondinella, Pia Altomare, Gaetana Chimenti, Maurantonio Ivo, Silvia Grieco, Nicola Sodano, Stefania Scarpa, Sebastiano Trisciuzzi, Paola Napolitano, Nicola Milella, Francesco Mastromarino, Francesco d'Ingeo, Ivana Aurelio, Luigi Santoro, Vincenzo Perfido, Aldo Parise, Vittoria Bosco, Filomena Lisco, Loredana Patarino, Giuseppe Braccia, Giovanni Frigeri, Michele Mario Schiavo, Nicola Damato, Lina De Virgilio, Maria Cinquepalmi, Carmela Gatta, rappresentati e difesi dall'avvocato Gennaro Paldera -già ricorrenti- contro Cassa Previdenza Sovvenzioni Assistenza t ra Dipendenti Comunali , rappresentata e difes a dall'avvocato Claudio Lucisano unitamente all’avvocato Elio Vulpis -già controricorrente- relativamente all’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 6859/2025 depositata il 14/03/2025.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/01/2026 dal Consigliere Alessandro Farolfi. FATTI DI CAUSA 1. Con decreto del 29.09.2025 il Presidente Coordinatore dell’Area 3 di questa Sezione, rilevato che il provvedimento n. racc. gen. 6859/2025 del 14.03.2025 “appare affetto da un possibile errore materiale o di calcolo ai sensi dell’art. 287 c.p.c.”, disponeva l’apertura d’ufficio del presente procedimento per la correzione dell’errore materiale, con autonomo n. R.G.19171/2025.

2. La Cassa di Previdenza Sovvenzioni ed Assistenza tra Dipendenti Comunali, facendo seguito a detto impulso officioso, ha chiesto procedersi alla correzione dell’errore materiale da cui sarebbe affetta l'ordinanza n. 6859/2025, pubblicata in data 14.03.2025 di questa Corte, esponendo che le spese sono state poste a carico dei ricorrenti soccombenti ed a favore della parte istante, mentre il provvedimento avrebbe dovuto disporre altresì che il pagamento fosse “da distrarsi in favore del procuratore, avv. Elio Vulpis, dichiaratosi anticipatario”.

3. Gli intimati non hannosvolto attività difensiva in questa sede.

4. La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. per il 15 gennaio 2026. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il procedimento per correzione di errore materiale è fondat o su elementi che ne giustificano l’esito ipotizzato . Come si è recentemente osservato da Sez. 3, ord. n. 28035 del 22/10/2025, l'inammissibilità o improcedibilità del ricorso ex art. 391 bis, comma 1, c.p.c., non impedisce alla Corte di cassazione di correggere d'ufficio le proprie statuizioni, purché sia instaurato il contraddittorio e ricorrano le condizioni per l'intervento emendativo, prevalendo l'esigenza di rimediare all'incoerenza tra la manifestazione formale della volontà giurisdizionale ed il suo reale contenuto.

2. Risulta depositato il provvedimento censurato, il quale - effettivamente – contiene le seguenti espressioni: “Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 9.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge”.

3. Come già più volte rimarcato da questa Corte, i l ricorso per correzione di errore materiale di una sentenza della S.C. per omessa pronuncia sulla distrazione delle spese non deve essere notificato anche alla parte difesa dall'avvocato antistatario, atteso che il difensore agisce, ex art. 287 e s. c.p.c., in forza della procura rilasciatagli nel giudizio concluso con la pronuncia da correggere, non potendosi distinguere una proposizione "in proprio" dell'istanza di distrazione avanzata dal difensore (tale da imporre la notificazione della richiesta di correzione anche alla parte rappresentata) da una proposizione della domanda in rappresentanza di parte e in base all'originaria procura (Sez.

L, ord. n. 15302 del 31/05/2023) e ciò a seguito della pronuncia resa da Sez. U, ord. n. 31033 del 27/11/2019, secondo cui, appunto, “In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali ed il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta, la quale deve ritenersi validamente proposta anche nel caso in cui manchi l'esplicita dichiarazione in ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione degli onorari, atteso che quest'ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione”.

In ogni caso, l’epoca della pronuncia corrigenda giustifica il descritto principio anche alla luce dell’art. 288 comma 3 c.p.c. Nella specie, risulta documentato che, effettivamente, era stata richiesta la distrazione delle spese in favore dell’Avv. Vulpis; è invece accaduto che il dispositivo dell’ordinanza definitoria del giudizio nulla ha disposto al riguardo. Pertanto occorre procedere alla relativa correzione , mentre non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. Sez. U.14/11/2024, n. 29432), né sul cd. raddoppio del contributo unificato (Cass.

Sez. U.20/02/2020, n. 4315).

P.Q.M.

dispone che il dispositivo della ordinanza di questa Corte n. 6859/2025, pubblicata in data 14.03.2025, sia corretto inserendo, dopo l’espressione ”Condanna i ricorrenti principali e i ricorrenti incidentali in solido al pagamento delle spese processuali che liquida in € 7.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge” le parole “da distrarsi in favore del procuratore, avv. Elio Vulpis, dichiaratosi anticipatario”; fermo il resto. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta gli artt. 288, comma 2, ultimo periodo, c.p.c. e 196 - quinqu