Cassation appeal dismissed due to withdrawal; incidental appeal extinguished by lack of interest following main appeal withdrawal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the main cassation appeal extinguished following the appellant's withdrawal on December 5, 2025. The incidental appeal was subsequently dismissed because its admissibility depended on the main appeal's success, which no longer existed. Although the case involved complex EU law issues regarding safe country designations resolved by the Court of Justice, the procedural outcome was driven by the parties' voluntary withdrawal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; Withdrawal of the main appeal extinguishes the proceedings, rendering the incidental appeal inadmissible due to lack of interest.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22151/2024 R.G. proposto da : MINISTERO DELL’INTERNO e QUESTORE DELLA PROVINCIA DI ROMA , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati presso gli uffici dell’Istituto in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; - ricorrenti - contro RASHWAN KAMAL MOUSA KAMALAN, rappresentato e difeso dall’Avvocato Dario Belluccio; - controricorrente e ricorrente in via incidentale condizionata - avverso il decreto del Tribunale di Roma, sezione diritti della persona e immigrazione, depositato il 18 ottobre 2024.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8 gennaio 2026 dalla Consigliera Laura Tricomi; FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE 1.– Con provvedimento depositato in data 18.10.2024 il Tribunale di Roma non ha convalidato il provvedimento di trattenimento in Albania disposto dal Questore di Roma in data 16.10.2024, ai sensi degli artt. 3 e 4 della legge n.14/2024 nei confronti di Rashwan Kamal Mousa Kamalan, proveniente dall’Egitto, Stato del quale si è dichiarato cittadino. Per la cassazione del decreto di non-convalida del provvedimento di trattenimento, il Ministero dell’interno e, per quanto occorra, il Questore della Provincia di Roma hanno proposto ricorso, con atto notificato il 21 ottobre 2024, articolando due motivi di censura.
Il cittadino straniero ha resistito con controricorso, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, improcedibile o, comunque, rigettato nel merito. In via incidentale, e sotto condizione di accoglimento di uno dei motivi di ricorso, ha avanzato ricorso incidentale avverso la decisione del Tribunale di Roma. Il ricorso inizialmente fissato per la discussione in udienza pubblica, con ordinanza interlocutoria n.568/2025 è stato rinviato a nuovo ruolo in quanto, nel ricorso si sostiene, tra l’altro, che sussistono gravi motivi per ritenere che il Paese d’origine non è sicuro e che, sulla questione di rinvio pregiudiziale in tema sollevata dal Tribunale di Roma nelle cause riunite C758/24 e C-759/24, Alace e altro, l’udienza pubblica dinanzi alla Seconda Sezione della Corte di giustizia, in esito a un procedimento accelerato ai sensi dell’art. 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura, si era tenuta il 25 febbraio 2025, essendo destinata la pronuncia della Corte di giustizia ad avere effetti sulla decisione che questa Corte è chiamata ad emettere e a orientarne i principi ispiratori.
La Corte di Giustizia, con sentenza del 1° agosto 2025 nelle cause riunite C-758/24 e C-759/24, ha stabilito che:
1) Gli articoli 36 e 37 nonché l’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, letti alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che: essi non ostano a che uno Stato membro proceda alla designazione di paesi terzi quali paesi di origine sicuri mediante un atto legislativo, a condizione che tale designazione possa essere oggetto di un controllo giurisdizionale vertente sul rispetto delle condizioni sostanziali di siffatta designazione, enunciate all’allegato I a detta direttiva, da parte di qualsiasi giudice nazionale investito di un ricorso avverso una decisione concernente una domanda di protezione internazionale, esaminata nell’ambito del regime speciale applicabile alle domande presentate dai richiedenti provenienti da paesi terzi designati come paesi di origine sicuri.
2) Gli articoli 36 e 37 nonché l’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, letti alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, devono essere interpretati nel senso che: – lo Stato membro, che designa un paese terzo come paese di origine sicuro, deve garantire un accesso sufficiente e adeguato alle fonti di informazione di cui all’articolo 37, paragrafo 3, di tale direttiva, sulle quali si fonda tale designazione, accesso il quale deve, da un lato, consentire al richiedente protezione internazionale interessato, originario di tale paese terzo, di difendere i suoi diritti nelle migliori condizioni possibili e di decidere, con piena cognizione di causa, se gli sia utile adire il giudice competente e, dall’altro, consentire a quest’ultimo di esercitare il proprio sindacato su una decisione concernente la domanda di protezione internazionale;
– il giudice nazionale investito di un ricorso avverso una decisione relativa a una domanda di protezione internazionale, esaminata nell’ambito del regime speciale di esame applicabile alle domande presentate dai richiedenti provenienti da paesi terzi designati come paesi di origine sicuri, può, qualora verifichi, anche solo in via incidentale, se tale designazione rispetti le condizioni sostanziali di siffatta designazione, enunciate all’allegato I a detta direttiva, tener conto delle informazioni da esso stesso raccolte, a condizione, da un lato, di accertarsi dell’affidabilità di tali informazioni e, dall’altro, di garantire alle parti in causa il rispetto del principio del contraddittorio.
3) L’articolo 37 della direttiva 2013/32, letto in combinato disposto con l’allegato I a tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che: esso osta a che uno Stato membro designi come paese di origine sicuro un paese terzo che non soddisfi, per talune categorie di persone, le condizioni sostanziali di siffatta designazione, enunciate all’allegato I a detta direttiva. . All’esito di questa decisione, la causa è stata nuovamente rimessa in trattazione per l’adunanza camerale del 9 gennaio 2026. In prossimità dell’adunanza camerale, in data 5 dicembre 2025, la parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia.
La parte controricorrente ha depositato memoria instando per la condanna alle spese della controparte. In considerazione dell'intervenuta rinuncia, deve essere dichiarata la estinzione del processo ex artt. 390 e 391 c.p.c. anche in assenza di accettazione (Cass. n. 11033/2019); l a dichiarazione di estinzione del giudizio concernente ilricorso per cassazione proposto in via principale, per avvenutarinuncia allo stesso, determina la carenza di interesse alla decisione sulricorso incidentale condizionato, poiché la decisione di quest'ultimo presuppone l'accoglimento delricorso principale, escluso dall'estinzione del giudizio su di esso(Cass. n.19295/2005).
La novità delle questioni prospettate con il ricorso, risolte alla luce della sentenza della Corte di giustizia del 1° agosto 2025 nelle cause riunite C-758/24 e C-759/24, pubblicata in pendenza del presente giudizio di legittimità, giustificano la compensazione delle spese di giu