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Ordinanza — n. 3418/2026 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses lawyer's request to substitute themselves as recipient of court costs for losing clients.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3418/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court rejected a lawyer's request to be substituted as the recipient of court costs for their losing clients. The opposing party argued the request was inadmissible due to improper notification and the lawyer's lack of victory. The court ruled the request was merely a solicitation for the judge to exercise their power to assign costs to the actual winning party.

Regesto Legislator

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Art. 100 c.p.c.; Art. 101 c.p.c.: A lawyer cannot request substitution to receive court costs from a losing client, as the judge must designate the actual prevailing party as the legitimate recipient.

Parole chiave

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court costs allocation lawyer substitution prevailing party rights procedural inadmissibility costs distribution

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 100 c.p.c.
Art. 101 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., n. 25247/2017

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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA nel procedimento tra le parti: CULTRERA SALVATORE e CABIBBO GRAZIA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ALBERICO II 33, presso lo studio dell’avvocato LUDINI ELIO (LDNLEI46H30H501H) rappresentati e difesi dall'avvocato LO GIUDICE VITTORINO(LGDVTR58C16B428M) -già ricorrente- contro MONTAPERTO SILVANA, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA VERBANO, 16, presso lo studio dell’avvocato CONTE GIOVANNI (CNTGNN63E17C352F) rappresentata e difes a dall'avvocato MASTRANDREA LORENZO (MSTLNZ65L30B428J) -già resistente- CULTRERA MARCELLO, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA VERBANO, 16, presso lo studio dell’avvocato CONTE GIOVANNI (CNTGNN63E17C352F) rappresentato e difeso dall'avvocato MASTRANDREA LORENZO (MSTLNZ65L30B428J) -già resistente- relativamente alla pronuncia della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 6187/2025 depositata in data 08/03/2025.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/11/2025 dal Consigliere FILIPPO D'AQUINO. PREMESSO CHE L’Avv. VITTORINO LO GIUDICE ha assunto la difesa dei ricorrenti CULTRERA SALVATORE e CABIBBO GRAZIA nei procedimenti nn. 20536/2020 R.G. e 4751/2024 R.G., riuniti con ordinanza di questa Corte n. 6187/2025, che –per quanto qui rileva –ha dichiarato inammissibile il secondo ricorso e ha rigettato il primo, condannando gli assistiti dell’Avv. Lo Giudice al pagamento delle spese del primo giudizio e di ½ delle spese del secondo giudizio, per la residua parte compensate tra le parti; che l’Avv.

Lo Giudice ha formulato istanza di correzione materiale della menzionata ordinanza di questa Corte n. 6187/2025, per essere stata omessa la distrazione delle spese processuali in favore del procuratore antistatario («gent.ma direzione della Cancelleria della 1° sezione civile in riferimento all'ordinanza indicata in oggetto e di cui alla Vs. comunicazione del 11/03/2025, allegata in t[ra]scinamento, si comunica che nel provvedimento del 08/03/2025 non è stata inserita la distrazione, a favore del sottoscrit[t]o, della condanna alle spese a carico dei controricorrenti sig.ri Montaperto Silvana e Cultrera Marcello»), richiesta formulata nel ricorso e in memoria illustrativa; che si sono costituiti nel procedimento di correzione materiale le controparti, già costitute nei procedimenti riuniti in oggetto CULTRERA MARCELLO e MONTAPERTO SILVANA, deducendo preliminarmente l’inammissibilità dell’istanza, in quanto non comunicata alla controparte e non indirizzata alla Corte ma alla Cancelleria, nonché l’infondatezza della stessa, perché il difensore che ha chiesto la distrazione ha assistito la parte che non è risultata vincitrice.

CONSIDERATO CHE L’eccezione di inammissibilità dell’istanza per omessa notificazione alla controparte è infondata, essendone la parte venuta a conoscenza, allegandola alla propria memoria, come è infondata l’eccezione di inammissibilità per inoltro dell’istanza alla sola cancelleria, essendone stato così investito l’Ufficio giudiziarionel suo complesso; che l’istanza è infondata, costituendo l'istanza didistrazione delle spese processuali mera sollecitazione nei confronti del giudice dell'esercizio del potere-dovere di sostituire un soggetto (il difensore della parte vittoriosa) ad altro (la parte vittoriosa) nella legittimazione a ricevere dal soccombente il pagamento dellespese processuali (Cass., n. 25247/2017); che il ricorrente ha assistito parti processuali che – in quanto soccombenti - non sono risultate vittoriose in alcuna delle due cause riunite con la citata ordinanza, per cui l’istanza va rigettata.

P.Q.M Rigetta