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Ordinanza — n. 3324/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses bank appeal regarding interest calculation on debt recovery costs per single action.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3324/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the Bank's appeal against the Milan Court of Appeal's decision denying specific interest claims. The bank argued the lower court failed to examine evidence proving payment deadlines for individual invoices, while the municipality contended that interest should be calculated based on the total debt rather than per invoice. The court ruled that the statutory provision for recovery costs applies to each distinct legal action taken by the creditor, not to every invoice issued, thereby upholding the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 6 d.lgs. 231/2002; Art. 5 d.lgs. 231/2002: The compensation for recovery costs provided by law is due in respect of every single action promoted by the creditor to obtain satisfaction of the credit, and not in respect of the single invoice issued in relation to the same performance.

Parole chiave

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recovery costs interest on debt single action principle invoice vs action civil procedure evidence spese di mora termine di pagamento azione creditoria

Disposizioni normative citate

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Art. 6 d.lgs. 231/2002
Va dunque affermato il principio che il risarcimento dal danno previ- sto dall’art. 6 d.lgs. 231/2002 sia dovuto in ragione di ogni singola azione promossa del creditore diretta ad ottenere il soddisfacimento del credito e non in ragione della singola fattura emessa in relazione alla medesima prestazione.
Art. 5 d.lgs. 231/2002
Art. 115-116 cod. proc. civ.
Art. 2697 cod. civ.
5009); ed in ultimo, che la violazione dell'art. 2697 cod.
Art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.
, in relazione all o art. 360, comma 1 , n.
Art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.
, in relazione all o art. 360, comma 1 , n.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
art. 2697 cod. proc. civ
5009); ed in ultimo, che la violazione dell'art. 2697 cod.
art. 5 d.lgs. 231/2002
art. 6 d.lgs. 231/2002
Va dunque affermato il principio che il risarcimento dal danno previ- sto dall’art. 6 d.lgs. 231/2002 sia dovuto in ragione di ogni singola azione promossa del creditore diretta ad ottenere il soddisfacimento del credito e non in ragione della singola fattura emessa in relazione alla medesima prestazione.

Giurisprudenza citata

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Corte Giust. UE, 13/09/2018, in causa C-287/2017, Česká pojišťovna a.s.
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Testo completo

sigliere ORDINANZA sul ricorso 11934/2024proposto da: BFF BANK SPA rappresentata e difesa dall’avvocato Michele Del Be- -ricorrente - contro COMUNE DI ALZATE BRIANZA rappresentato e difeso da ll’avvocato Ernesto Beretta -controricorrente - avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO d i MILANO n. 3090/ 2023 depositata il 07/11/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2/10/2025dal Cons. Dott. Marco Marulli.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Milano, definendo il contenzioso tra BFF Bank ed il Comune di Alzate Brianza in merito ai crediti ceduti alla RG 11934/24 BFF Bank-Comune di Alzate Brianza Est. Cons. Marulli prima dagli enti fornitori di energia elettrica in favore del secondo, ha, con la sentenza riportata in epigrafe, respinto per difetto di prova il gravame principale della banca nella parte in cui questa aveva re- clamato la riforma dell'impugnata decisione di primo grado in punto al mancato riconoscimento 1) degli interessi di mora con decorrenza dalla scadenza delle singole fatture, piuttosto che dalla domanda, sulla sorte capitale di euro 12.800,48;

2) degli interessi di mora sulla sorte capitale pagata in ritardo;

3) degli interessi di mora fatturati con il documento denominato nota di accredito;

4) della somma di euro 40,00 per ciascuna fattura, piuttosto che in ragione di ogni sin- gola azione, costituente la sorte capitale di euro 12.800,48. Avverso la predetta decisione la soccombente formula il presente ri- corso articolato su quattro motivi, a cui replica il Comune intimato con controricorso e memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.Il primo motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115-116 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ. , in relazione all o art. 360, comma 1 , n. 4 , cod. proc. civ. , nonché in relazione all’art. 360,comma 1, n. 5 , cod. proc. civ. , per avere la C orte territoriale to- talmente errato la motivazione avendo omesso di esaminare, in rela- zione agli interessi di mora reclamati sulla sorte capitale di euro 12.800,48, atti e documenti acquisiti al giudizio decisivi per la con- troversia, in quanto ove li avesse esaminati avrebbe rilevato che BFF aveva fornito la prova dei termini di scadenza di pagamento di cia- scuna fattura e che il Comune non aveva contestato in modo specifi- co tali date.

Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115-116 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ. , in relazione all o art. 360, comma 1 , n. 4 , cod. proc. civ. , nonché in relazione all’art. RG 11934/24 BFF Bank-Comune di Alzate Brianza Est. Cons. Marulli 360,comma 1, n. 5, cod. proc. civ. per avere la C orte territoriale to- talmente errato la motivazione avendo omesso di esaminare, in rela- zione agli interessi di mora reclamati sulla sorte capitale azionata in citazione, atti e documenti acquisiti al giudizio decisivi per la contro- versia, in quanto ove li avesse esaminati avrebbe rilevato che BFF aveva fornito la prova dei termini di scadenza di pagamento di cia- scuna fattura e che il Comune non aveva contestato in modo specifi- co tali date.

Il terzo motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115-116 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ. in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4 , cod. proc. civ. , nonché in relazione all’art. 360 , comma 1, n. 5 , cod. proc. civ. per avere la C orte territoriale total- mente errato la motivazione avendo omesso di esaminare, in relazio- ne agli interessi di mora fatturati con nota di debito di euro 7.537,26, atti e documenti acquisiti al giudizio decisivi per la controversia, in quanto ove li avesse esaminati avrebbe rilevato che BFF aveva forni- to la prova degli elementi di calcolo degli interessi e che il comune non aveva contestato in modo specifico tali elementi.

3. Tutti i sopradetti motivi si prestano ad una cumulativa declaratoria di inammissibilità. Per vero –una volta osservato più in generale che secondo quel che si insegna abitualmente, la violazione e falsa applicazione dell’art.115 cod. proc. civ. si rende riconoscibile solo denunciando che il giu- dice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri of- ficiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convin- cimento ad alcune piuttosto che ad altre (ex plurimis, Cass., Sez.

III, 10.06.2016, n. 11892 ); che la violazione dell'art . 116 cod. proc. RG 11934/24 BFF Bank-Comune di Alzate Brianza Est. Cons. Marulli civ. è idonea a integrare il vizio di cui all'articolo 360, n. 4, del cod. proc.civ., denunciabile per cassazione, solo quando il giudice di me- rito abbia disatteso il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale, e non per lamentare che lo stesso abbia male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova e che essa non è perciò ravvisabile nella mera circostanza che il giu- dice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcun piuttosto che a altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'art.116 del cod. proc. civ., che non a caso è rubricato «della valutazione delle prove» (ex plurimis, Cass., Sez.

III, 28.2.2017, n. 5009); ed in ultimo, che la violazione dell'art. 2697 cod. proc. civ.si configura solo nell'ipotesi in cui il giu- dice di merito abbia applicato la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l'onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scom- posizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni, ma non anche laddove si contesti il concreto apprezza- mento delle risultanze istruttorie, assumendosi che le stesse non avrebbero dovuto portare al convincimento raggiunto dal giudice di merito (ex plurimis, Cass.

Sez. II, 24.1.2020, n. 1634 ) – va, più in dettaglio, rilevato che le contestazioni sollevate impingono in valuta- zioni di merito, di cui si chiede qui la rimodulazione nell’errata con- vinzione che il giudizio di cassazione costituisca una terza istanza di merito in cui poter porre riparo alla pretesa ingiustizia della decisione impugnata, laddove al contrario è noto che le valutazioni di merito e, quindi, anche il governo delle prove, a cui si procede in primo e se- condo grado, sia di esclusiva competenza di quei giudici e non spetti perciò alla Corte di Cassazione, il cui unico compito, nei limiti propri del giudizio che abbia luogo avanti ad essa, è solo quello di verificare la legittimità della decisione, ovvero la sua rispondenza ai principi del diritto e ai canoni della razionalità.

RG 11934/24 BFF Bank-Comune di Alzate Brianza Est. Cons. Marulli 4. Il quarto motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazio- ne dell’art. 6 comma 2, d. lgs.9 ottobre 2002, n. 231 e della diretti- va europea n. 2011/7/EU del 16 febbraio 2011 in relazione all’art. 360, comma 1 , n. 3 , cod. proc. civ., per non aver ritenuto dovuto l’importo di € 40 in relazione a ciascuna fattura insoluta e/o tardiva- mente pagata, ritenendolo invece dovuto in “ragione di ogni singola azione”. Il motivo è infondato e va pertanto respinto.

Come è noto a mente dell’art. 6, comma 2, d.lgs. 231/2002 al credi- tore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un im- porto forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. È fatta salvala prova del maggior danno, che può comprendere i costi di as- sistenza per il recupero del credito. La lettera della norma riconosce, in caso di ritardo dei pagamenti nel- le cd. transazioni commerciali, ildiritto al risarcimento del danno, for- fettariamente determinato nella misura minima. La tesi patrocinata dalla ricorrente è che la liquidazione forfettaria del danno sia dovuta in ragione di ogni singola fattura da cui origini una pretesa di pagamento.

Il Collegio reputa la tesi incondivisibile perché essa conduce a conclu- sioni che tradiscono lo spirito della disposizione, che è quello di rin- saldare l’ineludibile cogenza degli obblighi di pagamento rafforzando attraverso la previsione di un’ulteriore sanzione patrimoniale la tutela già accodata più in generale al creditore dall’art. 5 d.lgs. 231/2002 mediante il riconoscimento degli interessi di mora. Per vero, ritenere che la somma in questione sia dovuta per ogni fat- tura significa riconoscere al creditore, già tutelato dall’art. 5, una condizione di privilegio che non solo non si giustifica sul piano razio- nale, ma che si presta anche ad essere fonte di possibili comporta- menti abusivi da parte dello stesso, dal momento che le modalità di RG 11934/24 BFF Bank-Comune di Alzate Brianza Est.

Cons. Marulli fatturazionesono rimesse al creditore il quale potrebbe, astrattamen- te, frazionare medianteemissione di diversi documenti fiscali, il prez- zo della medesima fornitura. Riconoscere, peraltro, a fronte di un'at- tività di recupero unitaria, un risarcimento forfettario in ragione di ciascuna singola fattura oggetto dell'unico sollecito è contrario tanto alla lettera della direttiva (“gli Stati membri assicurano che l'importo forfettario di cui al paragrafo 1 sia esigibile … quale risarcimento dei costi di recupero sostenuti dal creditore") e del d.lgs. 231/2002 ("co- sti sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corri- sposte"), quanto alle finalità perseguite dal legislatore europeo – co- me chiaramente espresse dalla sentenza della Corte Giust.

UE, 13/ 09/2018, in causa C-287/2017, Česká pojišťovna a.s.) – risolvendosi in una inammissibile applicazione abusiva della disciplina, considerata la facoltà del creditore, espressamente fatta salva, di dimostrare i maggiori costi subiti a fronte dell'attività di sollecito effettuata in ra- gione del ritardo del debitore. Va dunque affermato il principio che il risarcimento dal danno previ- sto dall’art. 6 d.lgs. 231/2002 sia dovuto in ragione di ogni singola azione promossa del creditore diretta ad ottenere il soddisfacimento del credito e non in ragione della singola fattura emessa in relazione alla medesima prestazione.

Al principio in parola si è attenuta la sentenza impugnata sicché essa non merita per questo censuraalcuna.

5. Il ricorso va dunquerespinto.

6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da disposi- tivo. Ove dovuto, sussistono i presuppos ti per il raddoppio a carico della ricorrente del contributo unificato ai sensi del dell'art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. RG 11934/24 BFF Bank-Comune di Alzate Brianza Est. Cons. Marulli P.Q.M Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presentegiudizio che liquida in favore di parte controricor- rente in euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge. Ai sensi del dell'art.13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da par- te della ricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore impo