Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of critical reasoning regarding conflicting precedents.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Consorzio CO.GE.RI. appealed a lower court decision revoking an injunction regarding indemnity payments to the Campania Region. The appellant argued that the appellate court misapplied precedents concerning the transfer of litigation obligations between public entities. The court rejected this claim because the contested decision aligned with established case law, rendering the appellant's critique of the precedents devoid of any substantive legal criticism.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.; The appeal is inadmissible when the appellant merely reproduces the reasoning of cited precedents without formulating a specific reason for criticism that necessitates a remeditation of those dicta.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
sigliere ORDINANZA sul ricorso 6705/2024proposto da: CONSORZIO COGERI rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Iannuccilli -ricorrente - contro REGIONE CAMPANIA rappresentata e difesa da ll ' avvocato Fabrizio Niceforo -controricorrente - avverso la sentenza della CORTE D ' APPELLO di NAPOLI n. 3595/2023 depositata il 07/03/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2/10/2025dal Cons. Dott. Marco Marulli.
RITENUTO IN FATTO
1.Il Consorzio CO.GE.RI., già officiato a mezzo di atto concessorio della realizzazione, nel quadro degli interventi diretti alla ricostruzio- RG 6705/24 Consorzio CO.GE.RI-Regione Campania Est. Cons. Marulli ne seguita al sisma del 1980, delle opere a corredo della circumval- lazione esterna di Napoli per le quali aveva proceduto all'erogazione delle indennità di esproprio, impugna l'epigrafata sentenza con la quale la Corte d'Appello di Napoli, rigettandone il gravame, ha con- fermato la revoca disposta in prima istanza del decreto ingiuntivo a mezzo del quale CO.GE.RI. aveva instato la Regione Campania, giu- sta le disposizioni convenzionali in essere, per il rimborso delle som- me riconosciute agli interessati nell'ambito delle predette procedure. Al proposto ricorso fondato su un solo motivo al quale ha fatto segui- to anche il deposito di memoria ex art. 380-bis1 cod. proc. civ. resi- ste l'intimata con controricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.Con l'unico motivo di ricorso si allega la violazione e falsa applica- zionedell'art. 3, comma 3, d.P.C.M. 21 febbraio 2000 come modifica- to dal d.P.C.M. 21settembre 2001 , dell ' art. 12 preleggi e degli artt.1362 e segg. cod. civ. in ragione dei contrapposti opinamenti della stessa Corte di cassazione circa la individuazione del legittimato/tito- lare passivo dell'obbligo di restituire al consorzio CO.GE.RI. le somme indennitarie di cui agli espropri, richiamando i precedenti di questa Corte 39429/2021 e 17013/2022 ed assumendo più in dettaglio che «la tesi secondo cui l'autonomia dell'ultimo inciso dell'art. 3, che rife- rirebbe al subingredito Anas l'onere dei conteziosi, pure instaurati dopo il subingresso, per tutti “i fatti ed atti antecedenti alla scadenza relativamente ai beni trasferiti”, prova troppo ed, in ogni caso, viola non solo l'art. 1362 c.c. con riferimento ai pregressi comportamenti di correttezza amministrativa nella restituzione dell'indennità antici- pata (comportamenti cui si riferirebbero i fatti e gli atti indicati dall'o- pinamento della I Sezione), ma soprattutto, l'art. 12 delle preleggi. […].
L'ultimo inciso –così come viene letto dalla sentenza della I Se- RG 6705/24 Consorzio CO.GE.RI-Regione Campania Est. Cons. Marulli zione della S.C. –viola l'art. 12 delle preleggi, nella misura in cui non rispetta le “intenzioni del legislatore”, laddove queste ultime postula- vano delle mere “eccezioni” al criterio naturale, secondo cui nel tra- sferimento tra soggetti pubblici (o assimilati) di una concessione sta- tale tutte le posizioni attive e passive del subingrediente passano al subingredito. Per contro, allorchési interpreta – così come ha fatto la sentenza che si esamina –che il contenzioso da rimanere in carico alla trasferente Anas, anche se instaurato successivamente al subingresso riguardas- se – indiscriminatamente - tutti i fatti e gli atti anteriori al trasferi- mento, ciò, certamente, viola il criterio dell'eccezionalità insito nella norma di cui all'art. 12 preleggi.
In sostanza, proprio per rimanere aderenti alla natura dell'art. 3 DPCM del 21.02.2000 modificato dal successivo DPCM 21.09.2000, quale norma che eccezionalmente limi- ta il trasferimento di funzioni dal trasferente la concessione al trasfe- rito, l'ultimo inciso del suddetto art. 3 deve essere interpretato stricto iuree non con riferimento ad atti e fatti pregressi, che per la loro in- determinatezza, immutano la natura – si ripete – eccezio nale della norma di sub ingresso».
3. Il motivo non ha pregio poiché, in disparte che come già si è chia- rito altrove non sussiste alcun preteso contrasto tra i ricordati prece- denti di questa Corte (ex plurimis, Cass., Sez. I, 21/02/2023, n. 5390), la decisione impugnata si allinea ai reiterati dicta di questa Corte (ex plurimis, Cass., Sez. I, 10/11/2022 , n. 33104 ), sicché la declinata censura rifluisce nel solco dell'inammissibilità regolata dallo art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., posto che la sua illustrazione – per oltre otto pagine condensatasi nella mera riproduzione delle motiva- zioni dei due precedenti di questa Corte asseritamente in contrasto – non formula alcuna ragione di critica che di quei dicta i mponga una qualsivoglia rimeditazione. RG 6705/24 Consorzio CO.GE.RI-Regione Campania Est. Cons. Marulli 4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da disposi- tivo. Ove dovuto, sussistono i presuppos ti per il raddoppio a carico della ricorrente del contributo unificato ai sensi del dell'art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pa- gamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte controricorrente in euro 5200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge. Ai sensi del dell'art.13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da par- te della ricorrente, ove dovuto, dell ' ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato pari a quello dovuto per il