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Ordinanza — n. 3294/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility as the legal issue was not examined by the lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3294/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the contested legal issue regarding the nature of a planning constraint was never examined by the Court of Appeal. The appellant argued that a specific constraint should be treated as expropriatory rather than conformative to justify a higher compensation, but failed to identify where this specific point was raised during the lower proceedings. The court ruled that the Supreme Court cannot review issues not previously addressed by the trial judge, rendering the appeal procedurally invalid.

Regesto Legislator

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Art. 12, 19, 32 TUE; Art. 2 d.m. 2 aprile 1968, n. 1444: The Court of Cassation cannot examine legal issues that were not previously scrutinized by the court of first instance or appeal, as its jurisdiction is limited to reviewing the regularity of the proceedings and the application of law to facts already established.

Parole chiave

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inadmissibility appeal expropriation compensation planning constraint nature conformative vs expropriatory Cassation procedure rules terreno industriale spese di urbanizzazione indennità d'espropriazione

Disposizioni normative citate

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Art. 12, 19, 32, comma 1 e 37 TUE
Art. 2 d.m. 2 aprile 1968, n. 1444
12, 19, 32, comma 1 e 37 TUE e dell'art. 2 d.m.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ove dovuto, sussistono i presupposti per il raddoppio a carico de lla ricorrente del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, d.P.R.30 maggio 2002, n.115.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. I, 25/10/2017 n. 25319
Cass., Sez. I, 26/03/2012, n. 4787
Cass., Sez. U, 18/03/2022, n. 8950
Cass., Sez. I, 18/10/2013, n. 23675
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Testo completo

sigliere ORDINANZA sul ricorso 20079/2024proposto da: BELMARE SRL rappresentata edifesa dall'avvocato Alfredo Contieri -ricorrente - contro COMUNE DI CASTELLABATE -intimato - avverso l'ordinanzadella CORTE D ' APPELLO di SALERNO n. 107/2024 depositata il 9.2.2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2/10/2025dal Cons. Dott. Marco Marulli.

RITENUTO IN FATTO

1. La Belmare s.r.l. ricorre a questa Corte onde sentir cassare l'im- pugnata ordinanza con la quale la Corte di appello di Salerno, da es- sa attinta in opposizione alla stima dell'indennità di esproprio deter- RG 20079/24 Belmare-Comune di Castellabate Est. Cons. Marulli minata dal Comune di Castellabate per l'acquisizione di alcune aree di proprietà dell'opponente da destinarsi alla realizzazione di un Polo scolastico sportivo, ha respinto la proposta opposizione sul rilievo della natura conformativa del vincolo di destinazione impresso sulle aree di interesse dall'ente territoriale mediante le varianti apportate al PRG approvate con delibere comunali n. 41 del 2.12.2018 e n. 2 del 15.3.2019, che avevano mutato la destinazione urbanistica delle particelle 1699 e 1700, originariamente collocate in zona "edilizia agevolata e convenzionata", parificandole alle altre particelle oggetto di esproprio, tutte ricadenti in zona F4 "attrezzature pubbliche". Il proposto ricorso si vale di un solo motivo illustrato pure con me- moria. Non ha svolto attività processuale l'intimato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.L'unico motivo di ricorso allega la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12, 19, 32, comma 1 e 37 TUE e dell'art. 2 d.m. 2 aprile 1968, n. 1444 in cui il decidente sarebbe incorso nell'atto di qualifica- re l'impresso vincolo di destinazione, risultante dalla citate delibere municipali, come avente natura conformativa, piuttosto che espro- priativa, e ciò benché per effetto dell'approvazione del progetto defi- nitivo dell'intervento deliberata in data 28.4.2016, a cui avevano fat- to seguito le delibere già citate, non si fosse proceduto alla zonizza- zione dell'intero territorio comunale, ma si fosse proceduto ad impor- re un vincolo particolare incidente su beni determinati, che andava perciò inteso come preordinato alla relativa espropriazione, con la conseguenza che l'indennizzo doveva essere commisurato al valore edificatorio dell'area, quale risultante prima dell'apposizione del vin- colo in questione.

3. Il motivo si sottrae al richiesto scrutinio di legittimità in quanto la questione che con esso si solleva non consta che sia stata previa- RG 20079/24 Belmare-Comune di Castellabate Est. Cons. Marulli mente esaminata dal giudice di merito, né l'illustrazione che se ne fa nel motivo soddisfa il presupposto dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, atteso che la ricorrente non precisa dove e quando la questione in parola sia stata sottoposta al vaglio del giudice gravato. Non dubita in principio il collegio che, stante la distinzione tra vincoli conformativi e vincoli espropriativi risultante dal diritto vivente, effet- tivamente l'iter procedimentale di cui si ripercorrono i passaggi nel ri- corso possa condurre a qualificare, sul presupposto che in base allo art. 19 TUE l'approvazione del progetto definitivo comporti una va- riante urbanistica e determini perciò una localizzazione lenticolare dell'opera pubblica, il vincolo così imposto come avente natura espropriativa, ma di ciò non vi è traccia nella precedente fase del giudizio, non solo perché la CTU, a cui si è riportato il decidente, non ne fa cenno, limitandosi a registrare le sole variazioni intervenute con le delibere 41/2018 e 2/2019 senza che dette allegazioni sollevassero l'opposizione della ricorrente, ma perché neppure l'ordinanza – che alla CTU, si è detto, si uniforma –mostra di essere stata sollecitata a prendere posizione sul punto.

Ed è allora agevole rammentare, da un lato, che secondo uno stabile insegnamento di questa Corte «non so- no prospettabili, per la prima volta, in sede di legittimità le questioni non appartenenti al tema del decidere dei precedenti gradi del giudi- zio di merito» (ex plurimis,Cass., Sez. I, 25/10/2017 n. 25319 ), in quanto il giudizio di cassazione «ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle que- stioni di diritto proposte» (ex plurimis,Cass., Sez. I , 26/03/2012 , n. 4787); così come dall'altro si impone pure di considerare alla luce di questo rilievo che il motivo non èneppure autosufficiente, laddove al contrario, sia pure nella più misurata accezione autorizzata dal caso Succi (Cass., Sez.

U, 18/03/2022, n. 8950),è suo onere precipuo «di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, RG 20079/24 Belmare-Comune di Castellabate Est. Cons. Marulli onde dar modo alla Suprema Corte di controllare "ex actis" la veridi- cità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione» (ex plurimis, Cass., Sez. I , 18/10/2013 , n. 23675 ).

4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

5. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Ove dovuto, sussistono i presupposti per il raddoppio a carico de lla ricorrente del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, d.P.R.30 maggio 2002, n.115. P.Q.M Dichiara il ricorsoinammissibile. Ai sensi del dell'art.13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da par- te della ricorrente, ove dovuto, dell ' ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato pari a quello dovuto per il ric