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Ordinanza — n. 3245/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as litigation ended by settlement agreement between BMW and Motorsport bankruptcy. Parties extinguished dispute and court terminated proceedings without further costs. Settlement agreement extinguished dispute; court terminated proceedings without additional costs due to settlement. Parties reached agreement; court dismissed appeal and terminated case without extra fees.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3245/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the litigation extinguished because the parties reached a settlement agreement, ending the dispute. BMW Italia and the Motorsport bankruptcy had previously appealed a denial of a creditor's admission, but both subsequently filed documents confirming their transactional agreement. Consequently, the court terminated the proceedings without ordering a separate liquidation of litigation costs, noting that the settlement compensated the parties' respective claims.

Regesto Legislator

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Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002; Art. 1 comma 17 della l. n. 228 del 2012: When parties reach a settlement agreement during proceedings, the litigation is extinguished by the cessation of the subject matter of the dispute, and no separate liquidation of costs is required.

Parole chiave

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settlement agreement extinguishment of litigation cessation of subject matter bankruptcy proceedings litigation costs allocation chiusura della procedura di assistenza giudiziaria fine del processo negoziazione e conclusione

Disposizioni normative citate

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Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
P.Q.M Dichiara l’estinzione del giudizio, per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, compensando tra le parti le spese di lite; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.
Art. 1 comma 17 della l. n. 228 del 2012
P.Q.M Dichiara l’estinzione del giudizio, per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, compensando tra le parti le spese di lite; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19525/2020 R.G. proposto da : S.p.a. Bmw Italia, rappresentato e difeso dall'avvocato Iolanda Boccia unitamente agli avvocati Fabio Marelli, Paolo Quattrocchi -ricorrente- contro S.r.l. Fallimento Motorsport, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Nicolai -controricorrente- avverso il decreto del Tribunale di Venezia al RG n. 66/2019 depositato i l 15/06/2020, n. 5765/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/02/2026 dal Consigliere Massimo Ferro. FATTI DI CAUSA All’esito del ricorso per cassazione di BMW Italia s.p.a. avverso il decreto del Tribunale di Venezia, denegativo della ulteriore ammissione al passivo del credito originariamente insinuato, sia la ricorrente che il fallimento costituito hanno depositato atti con cui enunciano di aver raggiunto un accordo transattivo, autorizzato dagli organidella procedura e con il quale danno altresì atto dell’avvenuta cessazione della materia del contendere.

RAGIONI DELLA DECISIONE La omogeneità dei due atti, in stretta sequenza (depositati il 1° dicembre 2025), è motivo integrante la conseguente dichiarazione di sopravvenuta cessazione della materia del contendere, senza doversi disporre alcuna liquidazione positiva sulle spese del presente procedimento (così avendo inteso regolare in modo compensativo le parti il rispettivo rapporto), né sussistendo ilpresupposto del cd . raddoppio del contributo unif icato (Cass.20697/2021, 3542/2017). P.Q.M Dichiara l’estinzione del giudizio, per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, compensando tra le parti le spese di lite; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

Così deciso in