Italian Court corrects Supreme Court order regarding attorney fee allocation for self-represented party.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation ordered a correction to a previous Supreme Court order due to a material error in fee allocation. The opposing counsel, having declared themselves as a self-represented party under Article 93 of the Civil Procedure Code, sought the deduction of litigation costs. The court found the prior order incorrectly assigned the costs to the opposing party instead of the self-represented attorney.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 93 c.p.c.; Art. 288 c.p.c.: A material error in a judicial order regarding the allocation of litigation costs to a party declared self-represented must be corrected to ensure the proper deduction of expenses.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17665/2025 R.G. promosso d’Ufficio con decreto presidenziale del 08/09/2025: nel procedimento tra le parti Casa Di Cura Privata Nuova Villa Claudia Spa in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Santarossa -già ricorrente- contro Francesca Fioravanti, Sabatino Fioravanti, Alessandra Fioravanti, Emilia Sorrentino, rappresentati e difesi dall'avvocato Enrico Iannotta -già controricorrenti- relativamente all’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 24581/2023 depositata l’11/08/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/02/2026 dal Consigliere Silvia Vitro'.
1) Vista l’istanza 24/6/2025 dell’avv. Enrico Iannotta, già difensore dei sig.ri Fioravanti Sabatino, Alessandra e Francesca e di Emilia Sorrentino, di correzione di errore materiale dell’ordinanza n. 24581/2023 Racc. Gen., pubblicata l’11/8/2023, per mancato riconoscimento della distrazione delle spese; Rilevato che dagli atti prodotti risulta che l’avv. Enrico Iannotta si era dichiarato antistatario ex art. 93 c.p.c. (pag. 13 controricorso notificato il 24/6/2020 e pag. 11 della memoria depositata il 4/5/2023) e aveva avanzato istanza di distrazione delle spese e che la fissazione dell’odierna camera di consiglio è stata comunicata alle parti;
Ritenuto sussistente l’errore materiale su indicato; P.Q.M La Corte dispone la correzione dell’errore materiale dell’Ordinanza n. 24581/2023 Racc. Gen., pubblicata l’11/8/2023, resa inter partes nel giudizio recante n. 15821/2020 R.G., nella parte in cui, nel dispositivo della stessa, a pag. 7, la Corte di Cassazione ha liquidato le spese del giudizio in favore dei controricorrenti e non in favore dell’avv. Enrico Iannotta, che si era dichiarato antistatario ex art. 93 c.p.c., sostituendo alla dicitura “Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 3.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge”, la dicitura “Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 3.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge da liquidarsi in favore dell’avv. Enrico Iannotta, che si è dichiarato antistatario ex art. 93 c.p.c.”. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta gli artt. 288, comma 2, ultimo inciso, cod. proc. civ. e 196- quinquies, comma 5, disp. att. cod. proc. civ. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio d