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Ordinanza — n. 3209/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court corrects a material error in a prior ruling regarding the correct court of first instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3209/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court granted Activetrades PLC's request to correct a material error in a previous ruling. The original decision incorrectly identified the Court of Appeal of Turin as the court of first instance, whereas the correct court was the Turin District Court. The court exercised its power under Article 391-bis of the Civil Procedure Code to rectify this clerical mistake without ruling on procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 353, Art. 383 comma 3, Art. 391-bis c.p.c.: The Supreme Court may, ex officio, correct material errors in its own rulings that affect the identity of the court of first instance, remitting the case to the correct court as if the error had not occurred.

Parole chiave

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material error correction court of first instance Civil Procedure Code ex officio remedy clerical mistake ruling correzione di errore materiale motivi di revisione competenza concorrente

Disposizioni normative citate

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Art. 353 cod. proc. civ.
U, 31033/19, 16037/10) e meritevole di accoglimento, risultando che, sulla base alla formulazione dell’art. 353 cod.
Art. 383, comma 3, c.p.c.
Art. 391-bis, comma 1, cod. proc. civ.
sussistono, dunque, i presupposti per procedere d’ufficio allacorrezione del rappresentato errore materiale, ai sensi dell’art. 391-bis, comma 1, cod.proc.
art. 353 cod. proc. civ
U, 31033/19, 16037/10) e meritevole di accoglimento, risultando che, sulla base alla formulazione dell’art. 353 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U, 31033/19
I l rimedio azionato risulta ammissibile (Cass. Sez. U, 31033/19, 16037/10) e meritevole di accoglimento, risultando che, sulla base alla formulazione dell’art.
Cass. Sez. U, 16037/10
Cass. Sez. U, 1316/1979
Cass. Sez. L, 20098/2015
Cass. Sez. U, 9438/2002
Cass. n. 27196/2018
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Testo completo

corso iscritto al n. 23777/2025R.G. su segnalazione di Activetrades PLC, in persona del l.r.p.t., rappresenta ta e dife sa dall’avv. Leonardo Giani, giusta procura in calce al l’originario controricorso; - ricorrente - Contro Brunetti Clara e Luciano Alessandro, rappresentati e difesi dall’avv. Massimiliano Elia, giusta procura in calce all’originario ricorso; -controricorrenti - Oggetto: Correzione errore materiale AC –11/2/2026 r.g. n. 23777/2025 Cons. est. Paolo Fraulini per la correzione di un errore materiale contenuto nell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 26457/2025, pubblicata il 30 settembre2025.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11 febbraio 2026dal Consigliere Paolo Fraulini. RILEVATO CHE 1. Con istanza depositata in data 25 novembre 2025, la Activetrades PLC (in prosieguo, breviter: “la società”), ha evidenziato la sussistenza di un errore materiale nella sentenza n. 26457/2025, resa da questa Corte in data 30 settembre 2025 , nell’ambito del contenzioso pendente con Clara Brunetti e Alessandro Luciano , avente a oggetto la declaratoria di inesistenza, di nullità e di inefficacia - e in subordine di annullabilità e di risoluzione - del contratto quadro di negoziazione e dei successivi ordini di acquisto di titoli sottoscritti inter partes, nella parte in cui il giudice di rinvio è stato individuato nella Corte di appello di Torino e non nel Tribunale di Torino.

2. La ricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE 1. I l rimedio azionato risulta ammissibile (Cass. Sez. U, 31033/19, 16037/10) e meritevole di accoglimento, risultando che, sulla base alla formulazione dell’art. 353 cod. proc. civ. , vigente alla data di pubblicazione della sentenza impugnata (ciò che consente il rilievo dell’errore materiale, risultando la detta data dal provvedimento), e alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte sul punto (Sez. U, Sentenza n. 1316 del 01/03/1979; Sez. L, Sentenza n. 20098 del 07/10/2015), in caso di cassazione della sentenza d'appello la quale, confermando la statuizione di primo grado, abbia erroneamente negato la giurisdizione del r.g. n. 23777/2025 Cons. est. Paolo Fraulini giudice ordinario, il rinvio va disposto , ai sensi dell'articolo 383, comma 3, c.p.c., ratione temporis vigente, al giudice di primo grado al quale la pronuncia d'appello, se avesse rettamente giudicato, avrebbe dovuto rimettere le parti;

2. sussistono, dunque, i presupposti per procedere d’ufficio allacorrezione del rappresentato errore materiale, ai sensi dell’art. 391-bis, comma 1, cod.proc. c iv . ;

3. nel procedimento di correzione degli errori materiali ex artt.287 e 391- bis cod. proc. civ. non vi è luogo a pronuncia sulle spese processuali (Cass., Sez. U., n. 9438/2002; Cass., n. 27196/2018). P.Q.M La Corte d ispone la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza di questa Corte n. 26457/2025, nel senso che a pagina 7, sia nel paragrafo 2 della motivazione che nel dispositivo, là dove si legge: « Corte di appello di Torino » si de ve intendere : « Tribunale di Torino Ordina che la correzione sia annotata, a cura della Cancelleria, sull'originale dell’ordinanza di questa Corte n. 26457/25, depositata il 30/09/2025. Così deciso in Roma, nella camera di