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Ordinanza — n. 3204/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal where preliminary contract effects are lost due to missing judicial demand transcription before bankruptcy.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3204/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by a co-heir against a bankruptcy trustee regarding a preliminary exchange contract. The lower courts held that the judicial demand for specific performance was inadmissible because it was not transcribed before the company's bankruptcy declaration, thereby losing its prescriptive effects. The Supreme Court affirmed this ruling, stating that the loss of the original judgment's effects precludes invoking the contract against the bankruptcy estate, and credit claims must be filed within the bankruptcy passivity state.

Regesto Legislator

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Art. 72 l. fall.; Art. 1372 c.c.; Art. 2932 c.c.; Art. 118 disp. att. c.p.c.: The prescriptive effects of a judicial demand in a preliminary contract are lost if the demand is not transcribed prior to the debtor's bankruptcy declaration, rendering the contract unenforceable against the bankruptcy estate.

Parole chiave

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preliminary contract bankruptcy estate judicial demand transcription prescriptive effects specific performance insolvency proceedings creditor's rights perenzione dell'azione

Disposizioni normative citate

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Art. 72 l. fall.
civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 72 l. fall., nonché degli artt.
Art. 1372 c.c.
Art. 2932 c.c.
Lops Nicola ha promosso giudizio ex art. 2932 cod.
Art. 118 disp. att. c.p.c.
Art. 360, n. 3 c.p.c.
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 96 c.p.c.
La condanna alle somme di cui al terzo comma dell’art. 96 cod.
Art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002
per ciascun controricorrente, nonché all’importo ulteriore di € 2.500,00 in favore della Cassa delle Ammende; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R.
art. 2932 cod. civ
Lops Nicola ha promosso giudizio ex art. 2932 cod. civ.
art. 118 disp. att. cod. proc. civ
e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che il ricorrente non può beneficiare degli effetti prenotativi della trascrizione della domanda, in assenza di trascrizione precedente la sentenza dichiarativa di fallimento.
art. 2932 c.c
La proposta di definizione accelerata ha ritenuto infondato il primo motivo in quanto «il provvedimento impugnato individua un elemento ostativo all’ammissibilità dell’effetto prenotativo connesso alla domanda ex art. 2932 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 794/1999
Cass. 18756/2022
Cassation court dismisses appeal regarding revocation of state-funded legal aid within a single judgment.
Cass. n. 28668/2013
Cass. n. 9623/2010
Cass. n. 17839/2005
Cass. Sez. U. n. 32001/2022
Cass. n. 34693/2022
Cass. n. 18481/2018
Cass. n. 5255/2017
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.473/2021 R.G. proposto da : Fabio Lops, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrica Bastoni unitamente agli avvocati Andrea Violante, Michele De Palma -ricorrente- contro Curatela Fallimento Md Manufatti Di Mastrorilli Marcello C Snc in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Panariti unitamente all’avvocato Rosanna Belsanti -controricorrente- nonché contro Marcello Mastrorilli, Giuseppe Mastrorilli, Mario Mastrorilli -intimati- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 1852/2020 depositata il 29/10/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2026 dal Consigliere Filippo D'Aquino. FATTI DI CAUSA 1. Lops Nicola ha promosso giudizio ex art. 2932 cod. civ. davanti al Tribunale di Trani nei confronti del Fallimento MD MANUFATTI di MASTRORILLI MARCELLO C. S.n.c. e dei singoli soci, deducendo che il fallimento era subentrato nel contratto preliminare di permuta del 31 gennaio 2002; ha chiesto, quindi, il trasferimento di tre appartamenti e tre box promessi in permuta liberi da pesi e trascrizioni. L’attore ha dedotto di avere dato esecuzione alle obbligazioni su di lui gravanti, trasferendo alla società poi fallita il suolo edificabile e di avere promosso precedente giudizio nei confronti della società, dichiarato improcedibile per intervenuto fallimento della società.

In via gradata, il promissario ha proposto domanda di ammissione allo stato passivo in prededuzione per il controvalore degli immobili in oggetto.

2. Il Tribunale di Trani ha dichiarato inammissibile la domanda, ritenendo che l’intervenuto fallimento della società promittente preclude la proposizione dell’azione nei confronti della curatela del fallimento.

3. La Corte di Appello di Bari, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello proposto dagli eredi di Lops Nicola. Ha ritenuto il giudice di appello che il promissario non può invocare gli effetti del contratto preliminare, in quanto il precedente giudizio promosso nei confronti della società poi dichiarata fallita è stato dichiarato estinto, privando dei suoi effetti prenotativi la trascrizione della relativa domanda, né risultando trascritta la domanda giudiziale nei confronti del fallimento prima della sentenza dichiarativa del fallimento medesimo. Il giudice di appello ha, poi, ritenuto inammissibile la domanda subordinata di accertamento del credito.

4. Propone ricorso per cassazione Lops Fabio, quale coerede di Lops Nicola, affidato a due motivi, cui resiste con controricorso il Fallimento.

5. E’ stata emessa proposta di definizione accelerata in data 29 giugno 2023, ritualmente opposta dal ricorrente. Entrambe le parti hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 72 l. fall., nonché degli artt. 1372 e 2932 cod. civ. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che il ricorrente non può beneficiare degli effetti prenotativi della trascrizione della domanda, in assenza di trascrizione precedente la sentenza dichiarativa di fallimento. Deduce parte ricorrente che la domanda ex art.2932 cod. civ. è proponibile per il solo fatto che una delle parti della permuta abbia eseguito la propria prestazione, circostanza che preclude il potere di scioglimento del curatore, risultando irrilevante l’anteriorità alla dichiarazione di fallimento della trascrizione della domanda giudiziale.

2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 42, 45, 52 e 72 l. fall., nonché degli artt. 2652, 2915, 1372 cod. civ., per avere ritenuto il giudice di appello inammissibile la domanda principale di esecuzione forzata in forma specifica e inammissibile la domanda subordinata di accertamento del credito in prededuzione pari al valore delle unità immobiliari, dovendo il fallimento risarcire il danno derivante dalla mancata esecuzione del contratto preliminare di permuta, quale obbligazione incombente sulla massa.

3. La proposta di definizione accelerata ha ritenuto infondato il primo motivo in quanto «il provvedimento impugnato individua un elemento ostativo all’ammissibilità dell’effetto prenotativo connesso alla domanda ex art. 2932 c.c. ove ha statuito che “non vi è dubbio che se il precedente giudizio instaurato tra le parti non si fosse estinto, a seguito della mancata riassunzione dopo la dichiarazione di fallimento della società convenuta e dei soci illimitatamente responsabili, il Fallimento sarebbe rimasto vincolato all’obbligo di dare piena esecuzione al contratto di permuta oggetto di giudizio” e pertanto “in mancanza della trascrizione della domanda oggetto di giudizio prima della sentenza di fallimento, tale domanda è inammissibile”.

Vanno dunque distinti i piani dell’inadempimento contrattuale della parte debitrice poi fallita rispetto al preteso perdurante onere di darvi corso in capo al curatore. Se risulta infatti che parte ricorrente ha proposto domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. ante fallimento dopo avere eseguito per intero la sua prestazione prima della sentenza dichiarativa di fallimento del contraente inadempiente, pur tuttavia a causa dell’interruzione del giudizio per l’intervenuto fallimento e in difetto di riassunzione ex art. 43 l.f. nei confronti del curatore, sono venuti meno gli ipotetici effetti prenotativi connessi alla trascrizione della citata domanda giudiziale.

Di essi, dunque, parte ricorrente non si può avvalere chiedendo l’esecuzione integrale della prestazione anche ad opera del curatore e pur avendo la richiedente eseguito la propria prestazione: la circostanza ha solo determinato la preclusione della facoltà di scioglimento unilaterale del contratto conferita al curatore, accordatagli in via generale ai sensi dell’art. 72 l.f. ma insussistente per le connotazioni della permuta in oggetto (Cass. 28480/2005, 8331/2018). La citata prerogativa, invero, sarebbe stata azionabile dal curatore – come osservato dalla corte - solo se il preliminare di permuta non fosse stato ancora ineseguito, o non compiutamente eseguito, da entrambe le parti, mentre il citato effetto prenotativo mostra di non essersi congiunto alla trascrizione processualmente evoluta della domanda (Cass. 794/1999, 18756/2022)».

4. La proposta ha, poi, ritenuto inammissibile il secondo motivo «perché – al d là della qualificazione del debito siccome concorsuale, perché direttamente e solo connesso all’inadempimento del fallito ovvero anche riferibile, per la prededuzione infatti chiesta, ad inadempimento ascritto agli organi della procedura, con ogni dipendenza dalla definitività della reiezione della domanda principale – la sua non pacificità, in quanto oggetto di sicura contestazione ad opera del curatore, richiama la necessità che la relativa domanda sia veicolata quale insinuazione al passivo (Cass. 9623/2010, 17839/2005); nella specie, tale onere non appare essere stato assolto».

5. Il ricorrente, in memoria, concentra l’illustrazione del primo motivo sul venir meno del potere di scioglimento del curatore, ma non sull’evaporazione degli effetti prenotativi dell’originaria domanda giudiziale, il cui giudizio è stato dichiarato estinto, così come – quanto al secondo motivo – si limita in memoria a ribadire le originarie argomentazioni.

6. Il Collegio condivide la proposta di definizione accelerata, posto che – in relazione al primo motivo - l'opponibilità al fallimento della domanda giudiziale di esecuzione in forma specifica di un contratto preliminare presuppone la trascrizione della domanda medesima in data antecedente alla dichiarazione di fallimento (Cass., n. 28668/2013).

7. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto le domande di accertamento del credito vanno proposte all’interno dello stato passivo e non in sede ordinaria; le domande proposte davanti al giudice ordinario vanno dichiarate inammissibili o, se proposte prima dell’apertura del fallimento, sono improcedibili (Cass., n. 18481/2018; Cass., n. 5255/2017).

8. Il ricorso va, pertanto, rigettato in conformità alla proposta di definizione accelerata, con condanna alle spese liquidate come da dispositivo e raddoppio del contributo unificato. La condanna alle somme di cui al terzo comma dell’art. 96 cod. proc. civ. consegue alla conferma della proposta di definizione accelerata, quantificata in via equitativa in relazione alla liquidazione delle spese legali (Cass., Sez. U., 28 novembre 2022, n. 32001; Cass., n. 34693/2022), come da dispositivo, così come viene equitativamente determinata la somma di danaro di cui al quarto comma del medesimo articolo, anch’essa come da dispositivo.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 10.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, 15% per rimborso forfetario e accessori di legge; condanna, altresì, il ricorrente al pagamento dell’importo di € 10.000,00 a termini dell’art. 96, terzo comma cod. proc. civ. per ciascun controricorrente, nonché all’importo ulteriore di € 2.500,00 in favore della Cassa delle Ammende; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di cont