Cassation court dismisses appeal against liquidation damages, ruling unjust enrichment claim absorbed by contract termination.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Mario Pompeo De Luca's appeal against a lower court ruling that ordered him to pay liquidation damages to Ferro e Gambardella s.r.l. De Luca argued that his claim for unjust enrichment regarding a portion of the termination indemnity should have been recognized separately from his contractual claim. The court held that since the company held the primary right to the credit, the residual nature of the unjust enrichment action was not triggered, rendering the claim absorbed by the contractual resolution.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2041, 2042 c.c.; Art. 360, n. 3 c.p.c.: The action for unjust enrichment is not residual when the company, as the sole creditor, holds the right to the termination indemnity, meaning the claim is absorbed by the contractual resolution and cannot be separately sustained.
Parole chiave
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corso iscritto al n. 02043/2022R.G. proposto da: De Luca Mario Pompeo, r appresenta to e dife so da ll’ avv. Nicola de Luca,giusta procura in atti; -ricorrent e - Contro Oggetto: s.r.l. liquidazione AC – 11/02/2026 r.g. n. 02043/2022 Cons. est. Paolo Fraulini Ferro e Gambardella s.r.l., in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Enrico Cadelo ed Elvira Ganci , giusta procura in atti; -controricorrente - avverso la sentenza della Co rte di appello di Palermo n. 1864/2021, pubblicata il 17 novembre2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11 febbraio 2026 dal Consigliere Paolo Fraulini.
RILEVATO CHE 1. Mario Pompeo De Luca ha proposto ricorso per cassazione, affidato a undici motivi, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo, dopo aver confermato la statuizione con cui il locale Tribunale aveva condannato la Ferro e Gambardella s.r.l.(in prosieguo, breviter, “la società”) a corrispondergli la somma di euro 48.000,00, oltre accessori, a titolo indennità di fine mandato agenziale, riferita al contrattoprincipale di agenzia in essere con la Reale Mutua Ass.ni s.p.a., lo ha condannato a pagare alla società la somma di euro 155.462,62, come conseguenza della dichiarata risoluzione del contratto di collaborazione professionale stipulato tra le odierne parti in data 1° luglio 2011.
2. La società ha resistito con controricorso.
3. La Corte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, ha osservato che:
a) la società era attivamente legittimata, ai sensi dell’art. 2476 cod. civ., a proporre azione di responsabilità nei confronti del suo (ex) amministratore De Luca;
b) tale azione era fondata, atteso che dalle prove in atti emergeva la responsabilitàdel De Luca, derivante dalla distrazione di somme di r.g. n. 02043/2022 Cons. est. Paolo Fraulini denaro appartenenti alla società , per effetto di bonifici ed emissione di un assegno a proprio favore, senza che nella contabilità sociale risu l t a sse appostata alcuna giustificazione per le relative operazion i , se non la generica locuzione “anticipazioni” che, se idonea a livello contabile a determinare la variazione patrimoniale, non aveva a livello sostanziale alcuna giu st ificazione causale;
c) la sussistenza delle ridette condotte di mala gestio giustificava a livello causale il recesso operato dalla società d al contratto di consulenza stipulato con il De Luca in data 1° luglio 2011;
d) corretta era la decisione di primo grado laddove aveva negato il diritto del De Luca a reclamare in proprio una quota del trattamento di fine mandato liquidato dalla Reale Mutua Assicurazioni spa alla società di cu i era stato amministratore e socio, stante l’alteritàsoggettiva tra società e soci, che giustificava la corresponsione dell’intera somma alla società odierna controricorrente, quale controparte contrattuale del contratto di agenzia assicurativa;
e) corretta era la decisione di primo grado laddoveaveva dichiarato assorbita la domanda del De Luca avente a oggetto l’accertamento dell’ingiustificato arricchimento della società ai suoi danni, siccome logicamente compresa nel rigetto della domanda av e nt e a oggetto la pretesa di pagamento dell’indennità di agenzia e, comunque, perché sfornita di alcuna prova.
4. Le parti ha nno depositato memoria. CONSIDERATO CHE 1. Il ricorso lamenta:
a) Primo motivo di ricorso: « per nullità della sentenza o del procedimento, a norma dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.:
a) per avere la Corte di Appello di Palermo omesso di valutare l’eccezione r.g. n. 02043/2022 Cons. est. Paolo Fraulini di nullità della domanda riconvenzionale di Ferro e Gambardella per carenza dell’editio actionis, in relazione agli artt. 163, comma 3, n. 4, 164, comma 4, c.p.c., nonché 2 e 24 Cost., là dove impongono di indicare nell’atto introduttivo gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, onde la controparte possa esercitare rispetto ad essa il proprio diritto alla difesa;
b) in subordine, per avere la Corte di Appello di Palermo, in spregio della successiva espressa esclusione dell’attrice in riconvenzionale che l’azione costituisse esercizio di un’azione di responsabilità (e la qualificazione dell’azione come esercitata a norma degli artt. 2033 o 2043 c.c.), accolta quale azione di responsabilità a norma dell’art. 2476 c.c., con i relativi e molto diversi oneri di allegazione e prova, in violazione del principio della domanda ex art 112 c.p.c.;
c) in ulteriore subordine, per violazione o falsa applicazione di legge, a norma dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione agli artt. 1362 ss. c.c., per avere la Corte di Appello di Palermo interpretato la domanda riconvenzionale avversaria in spregio delle regole di interpretazione dei contratti, ritenute applicabili anche alle domande giudiziali, nel senso che la stessa potesse qualificarsi azione di responsabilità in presenza di una espressa esclusione di tale qualificazione», deducendo la nullità dellasentenza impugnata per non avere rilevato come né dall’atto introduttivo, né dagli allegati sia dato comprendere quale sia la causa petendi a sostegno della domanda spiegata in via riconvenzionale dalla società, per non avere, comunque , ril e vato che la stessa società aveva qualificato nel corso del processo la propria domanda come fondata ai sensi degli art t . 2043 o 2033 c od . c iv ., dunque quale illecito o quale indebito, e ha espressamente escluso che si trattasse di azione di responsabilità ex art. 2476 c od . c iv . e per r.g. n. 02043/2022 Cons. est.
Paolo Fraulini avere, comunque , errato nell’interpretazione della domanda medesima, qualificandola come azione sociale di responsabilità. La censura è, innanzitutto, inammissibile per mancanza di appello incidentale, che avrebbe dovuto essere proposto dall’appellante principale, ai sensi del secondo comma dell’art. 343 cod. proc. civ., essendosi, invece, formato il giudicato interno avendo il tribunale, come si evince dalla sommaria esposizione (pag. 13), risolto la controversia rigettando le eccezioni. In relazione al dedotto error in procedendo , va ulteriormente rilevato che, alla luce di Sezioni Unite n. 24172 del 2025, la parte che ha interesse a far valere un vizio processuale rilevabile d'ufficio (in base alla norma del processo o desumibile dallo scopo di interesse pubblico, indisponibile alle parti), sul quale il giudice di primo grado abbia omesso di pronunciare espressamente, decidendo la controversia nel merito, è onerata di proporre, nel grado successivo, impugnazione sul punto, la cui omissione determina la formazione del giudicato interno sulla questione processuale, in applicazione del principio di conversione del vizio in motivo di gravame ex art. 161, comma 1, cod. proc. civ., rimanendo precluso -tanto al giudice del gravame, quanto a quello di legittimità - il potere di rilevare per la prima volta tale vizio ex officio; a tale regola si sottraggono situazioni estranee al caso di specie e rinvenibili nella sussistenza divizi processuali rilevabili, in base ad espressa previsione legale, in ogni stato e grado del processo e quelli relativi a questioni "fondanti" (la cui omessa rilevazione si risolverebbe in una pronuncia inutiliter data), nonché diipotesi in cui il giudice abbia esternato la propria decisione come fondata su una "ragione più liquida", inidonea a ravvisare una decisione implicita sulla questione processuale implicata.
Da r.g. n. 02043/2022 Cons. est. Paolo Fraulini ultimo, la censura è inammissibile nella parte in cui, sotto la pretesa falsa applicazione dei canoni ermeneutici, finisce per chiedere a questa Corte di sola legittimità un nuovo esame nel merito della domanda riconvenzionale, in presenza, come già rilevato, di una statuizione che, nell’accogliere la domanda per mala gestio, ha chiaramente evidenziato da quali elementi in fatto abbia dedotto la qualificazione della domanda stessa.
b) Secondo motivo di ricorso: « per nullità della sentenza o del procedimento, a norma dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per avere la Corte di Appello di Palermo accolto l’azione di responsabilità di un amministratore, seppur esercitata da un soggetto –la società in persona dei suoi amministratori – privo di legittimazione attiva a norma dell’art. 2476, comma 3, c.c.; o, in subordine, qualora sia riconosciuta la legittimazione attiva della società, per avere la Corte di Appello di Palermo accolto l’azione di responsabilità di un amministratore in assenza di una condizione necessaria dell’azione, data la (tardiva) produzione in giudizio di una deliberazione assembleare inesistente o, comunque, assolutamente inefficace per essere stata assunta con il solo voto di due soci al contempo amministratori della cui responsabilità si doveva trattare in giudizio, a ratifica di una azione già esercitata.», deducendo la nullità della sentenza impugnata peravere omesso di rilevare il difetto di legittimazione attiva della società alla proposizione della domanda riconvenzionale di responsabilità dell’amministratore De Luca, siccome a ciò legittimati ex art. 2476 cod. civ. solo i soci, e per avere,comunque , omesso di rilevare che la società non poteva esercitare la ridetta azione semplicemente conferendo una generica procura alle liti all’avvocato, in assenza di una previa deliberazione assembleare , anche considerando che i r.g. n. 02043/2022 Cons. est.
Paolo Fraulini soci della stessa erano in evidente conflitto di interesse stante la loro contemporanea qualifica di co - amministratori della società medesima, il che li avrebbe esposti a un’ ipotetica responsabi lità solidale con il coamministratore odierno ricorrente, in assen za , peraltro, dell ’ avvenuta dimostrazione dell’esistenza di una valida deliberazionedi ratifica dell’operato degli amministratori medesimi per conto della società. Il motivo è inammissibile per essere mancato l’appello incidentale ai sensi dell’art. 343, secondo comma , cod. proc. civ. da parte dell’appellante principale avendo il tribunale, come si evince dalla sommaria esposizione (pag. 14),risolto la controversia rigettando le due eccezioni.
Ad ogni buon conto, fermo il rilievo assorbente di inammissibilità, la censura si prospetta anche infondata. Essè infondat a nella parte in cui lamenta la nullità della sentenza impugnata per avere omesso di rilevare il difetto di legittimazione attiva della società alla proposizione della domanda riconvenzionale di responsabilità dell’amministratore De Luca, siccome a ciò legittimatiex art. 2476 cod. civ. solo i soci. In primo luogo, va rilevato che non sussiste alcun error in procedendo che possa far ritenere nulla la sentenza impugnata nella parte in cui ha, espressamente , come argomentato a commento del primo motivo di ricorso, qua li ficato la domanda riconvenzionale formulata dalla società come azione di responsabilitàsociale nei confronti di uno degli amministratori .
La censura è infondata anche nella parte in cui sostiene che l’art.2476 cod. civ., come novellato dalla Riforma delle società di capitali del 2003, nell’attribuire al socio la legittimazione individuale all’esercizio dell’azione di responsabilità contro r.g. n. 02043/2022 Cons. est. Paolo Fraulini l’amministratore, avrebbe escluso la possibilità di ritenere ancora proponibile l’azione sociale di responsabilità che, nel sistema previgente, trovava il suo fondamento nel rinvio operato alla disciplina delle società per azioni, rinvio invece eliminato per effettodella citata Riforma.
L’argomento non ha pregio. Come questa Sezione ha già avuto modo di affermare ( Sez. 1, Ordinanza n. 17493 del 04/07/2018), con argomentazioni che si attagliano perfettamente alla fattispecie oggetto del presente giudizio e che è il caso di riprodurre letteralmente “la circostanza che l'art. 2476 cod. civ. riconosca a ciascun socio, senza alcun vincolo di quorum, il potere di esercitare l'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori è la conseguenza della nuova struttura con cui il legislatore della Riforma societaria del 2003 ha disegnato la s.r.l.
Una società che, pur restando di capitali, si è staccata dal paradigma della s.p.a., cui precedentemente era legata da espressi e numerosi rinvii normativi codicistici, per assumere una connotazione tipica, caratterizzata dalla marcata rilevanza della persona dei soci rispetto alla mera loro rappresentanza rispetto al capitale posseduto. E certamente l'autonoma iniziativa di ciascun socio in tema di azione di responsabilità contro gli amministratori, slegata da alcuna connessione con la quota di capitale posseduto, testimonia l'avvicinamento del modello a quello delle società di persone, e fonda anche la correlativa eliminazione di alcuni preesistenti presidi a garanzia di un controllo diffuso sulla gestione, come quello del controllo giudiziario ex art. 2409 cod. civ. r.g. n. 02043/2022 Cons. est.
Paolo Fraulini Tuttavia,non può ritenersi che l'azione di responsabilità esercitata dal socio in luogo della società possa legittimarlo in via esclusiva a partecipare al relativo giudizio. Invero si tratta pur sempre di un'azione sociale di responsabilità; l'eventuale condanna dell'amministratore responsabile rifluisce nel patrimonio sociale e non già in quello del singolo socio; la società (e non il socio) può rinunciare e transigere l'azione. A livello sistematico, può dunque dirsi che, fermo restando l'importanza del valore innovativo in tema di legittimazione, l'art.2476 cod. civ. continui a pretendere che nel relativo giudizio di responsabilità la società sia presente, o perché soggetto attore, o perché comunque evocata in giudizio da parte del socio che ha preso l'iniziativa”.
Da tanto può concludersi, all’opposto di quanto argomentato dal ricorrente nella parte del motivo in esame, che la società deve sempre essere presente nella controversia avente a oggetto l’azione di responsabilitàverso un suo amministratore , sussistendo un litisconsorzio necessario con il socio eventualmente singolo attore, proprio perchéè direttamente la società, e non il socio, che può beneficiare dell’accoglimento dell’azione , giacché il socio può beneficiarne solo di riflesso, in termini di tutela e valorizzazione della sua partecipazione al capitale, ma mai in via diretta attraverso l’apprensione della somma eventualmente liquidata a titolorisarcitorio, che è destinata obbligatoriamente a confluire nel patrimonio della sola società.
E tanto perché, conclusivamente sul punto, la s.r.l. – pur avendo subito in più di venti anni dalla Riforma del 2003 importanti modificazioni che ne hanno ulteriormente mo dellato la tipologia (si pensi, su tutte, alla possibilità della costituzione con capitale di un r.g. n. 02043/2022 Cons. est. Paolo Fraulini solo euro) –è pur sempre una società di capitali , costitu it a , quindi , su base corporativa e con organi obbligatoriamente presenti che svolgono funzioni ben distinte dalle persone fisiche dei soci che eventualmenteli compongono.
La censura è, poi, ulteriormente inammissibile, nella parte in cui lamenta che la Corte di appello avrebbe accolto l’azione di responsabilità promossa contro il De Luca in assenza di una condizione necessaria dell’azione, data la (tardiva) produzione in giudizio di una deliberazione assembleare inesistente o, comunque, assolutamente inefficace per essere stata assunta con il solo voto di due soci al contempo amministratori, della cui responsabilità si doveva trattare in giudizio, a ratifica di una azione già esercitata.La questione va, infatti, giudicata nuova , in quanto proposta per la prima volta in questa sede, giacché la censura omette, ai fini della completezza del motivo di ricorso ai sensi dell’art. 366, primo comma, n.
6) e 369, secondo comma, n.
4) cod. proc. civ., di specificare come, dove e quando, tale questione è stata introdotta e coltivata nella fase di merito, adempimento vieppiù necessario in quanto di tale eccezione la sentenza impugnata non fa cenno alcuno, sicché pregiudiziale è la dimostrazione delle modalità di introduzione e coltivazione della questione nella fase di merito. Peraltro, la censura finisce anche per essere inammissibile , perché pretende da que s ta Corte una valutazione sulla genuinità e validità della deliberazione assembleare di ratifica che sarebbe stata prodottain atti nella fase di merito, ancora una volta omettendo di far constare le modalità di introduzione e coltivazione nella fase di merito della relativa questionesu cui, parimenti, la sentenza di appello tace del tutto. r.g. n. 02043/2022 Cons. est.
Paolo Fraulini c) Terzo motivo di ricorso: « per nullità della sentenza o del procedimento, a norma dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per avere la Corte di Appello di Palermo affermato la responsabilità ex art. 2476 c.c. del convenuto in riconvenzionale senza dapprima consentire la chiamata in causa, ritualmente richiesta nella prima udienza ex art. 183 c.p.c. (e non accolta solo per il rilievo, ritenuto dirimente dal primo giudice istruttore, della eccezione di difetto di legittimazione attiva della società) degli altri componenti il consiglio di amministrazione le cui azioni sono state imputate, senza peraltro alcuna prova, come accertato nella Sentenza di primo grado, al solo convenuto in riconvenzionale, pregiudicandone così il diritto alla difesa garantito dagli artt. 2 e 24 Cost., oltre che dalle norme del codice di rito.», deducendo la nullità della sentenza impugnata poiché, pur in presenza di una regolare e tempestiva richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa dei restanti componenti delconsiglio di amministrazione, ha proceduto all’esame nel merito della domanda, senza prima avere consentito la chiamataalla parte che abbia costantemente ribadito la richiesta, risultando così pregiudicato il diritto alla difesa e , quindi, affettoil procedimento da un vizio rilevabile in ogni stato e grado successivo del processo.
Il motivo è inammissibile per una serie di concomitanti ragioni. Innanzitutto, l’inammissibilità deriva dal principio di diritto affermato dalle citate Sezioni Unite di questa Corte n. 24172 del 2025, sempre per essere mancato l’appello incidentale ai sensi dell’art. 343 secondo comma cod. proc. civ. da parte dell’appellante principale. In secondo luogo, l’inammissibilità deriva da ciò che la censura omette, ai fini della sua completezza ai sensi dell’art. 366, primo r.g. n. 02043/2022 Cons. est. Paolo Fraulini comma, n.
6) e 369, secondo comma, n.
4) cod. proc. civ., di specificare come, dove e quando, la domanda di autorizzazione alla chiamata in causa dei due co-amministratori della società controricorrente sia stata coltivata in fase di appello, atteso che nelle conclusioni riportatenell’epigrafe della sentenza impugnata in questa sede non vi è traccia di alcuna reiterazione dell’istanza istruttoria, sicché l’onere di specificità della censura imponeva di indicare a questa Corte le specifiche circostanz e che avrebbero determinato la lamentata violazione delle regole processuali , non essendo certo a tal fine sufficiente – come la censura si limita a proporre – ritenere che l’ iterazione dell’ i stanza sia affidabile a un generico rinvio ad ogni “istanza istruttoria” formulata in primo grado, allorquando espressamente già il tribunale in primo grado aveva respintol’istanza di chiamata in causa.
d) Quarto motivo di ricorso: « p er violazione o falsa applicazione di legge, a norma dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione all’art. 2476 c.c., per avere la Corte di Appello di Palermo interpretato tale disposizione in spregio del suo terzo comma (che attribuisce legittimazione solo ai soci), nel senso che l’azione di responsabilità di un amministratore potrebbe essere esercitata anche dalla società a responsabilità limitata in nome proprio, in persona degli amministratori, nonché in relazione agli artt. 2373, comma 2, e 2393 c.c. là dove è stata ritenuta efficace una deliberazione assembleare inesistente o, comunque, assolutamente inefficace per essere stata assunta con il solo voto di due soci al contempo amministratori della cui responsabilità si doveva trattare in giudizio a ratifica di una azione già esercitata.», deducendo l’erroneità della sentenza per aver ritenuto che l’azione di responsabilità di un amministratore potrebbe essere esercitata r.g. n. 02043/2022 Cons. est.
Paolo Fraulini anche dalla società a responsabilità limitata in nome proprio, in persona degli amministratori, e per aver ritenuto efficace, in violazione degli artt. 2373, comma 2, e 2393 cod. c iv ., una deliberazione assunta dopo l’esercizio dell’azione e con il voto quali soci di due amministratori che componevano il medesimo consiglio con colui contro il quale è stata esercitata l’azione di responsabilità: soggetti, dunque, cui andavano per definizione imputate le medesime responsabilità in assenza della prova che le azioni siano inequivocamente riferibili ad uno solo.
La censura è inammissibile in tutte le sue articolazioni , rinviando sul punto a quanto affermato a giustificazione della reiezione del secondo motivo di ricorso.
e) Quinto motivo di ricorso: « per violazione o falsa applicazione di legge, a norma dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione agli artt. 2033, 2043, 2476, 2697 c.c. per avere la Corte di Appello di Palermo applicato l’inversione dell’onere probatorio tipica delle azioni di natura contrattuale (ex art. 1218 c.c.), al cospetto non solo di una azione espressamente qualificata come esercitata a norma degli artt. 2033 e 2043 (I mem. ex art. 183 di Ferro e Gambardella, p. 4; II mem. ex art. 183 di Ferro e Gambardella, p. 3, in cui viene corretto il riferimento all’art. 2038 c.c. con l’art. 2033 c.c.), con la conseguenza che il pagamento viene censurato al percettore, di esso destinatario, non all’amministratore di esso asseritamente autore, ma persino in presenza di un atto per sua natura neutro sotto il profilo causale – un pagamento –in cui, per costante giurisprudenza, è la società (o il socio che agisce in responsabilità) a dover dimostrare la distrazione e i suoi connotati di antigiuridicità, anche per il principio di vicinanza della prova, non è l’amministratore censurato r.g. n. 02043/2022 Cons. est.
Paolo Fraulini di distrazione gravato dell’onere della prova del contrario.», deducendo l’erroneità della sentenza per non a ver tenuto conto che, laddove una società contesti a un proprio amministratore di avere percepito somme a seguito di bonifici o incasso di assegni,è la stessa a dovere dimostrare che si tratti di distrazioni di patrimonio sociale, qualora agisca a norma dell’art. 2476 cod.civ ., avendo essa l’onere di dimostrare come illeciti i fatti imputati all’amministratore; d’altronde, qualora agisca a norma dell’art. 2043 cod. c iv . o 2033 c od . c iv . , la stessa è gravata dell’onere di provare tutti gli elementi dell’illecito aquiliano (danno, nesso e colpa) o dell’indebito (percezione delle somme e assenza di titolo giustificativo).
Il motivo è inammissibile nella parte in cui mostra di non confrontarsicon la ratio decidendi della sentenza impugnata che (a pag.
5) ha espressamente qualificato l ’ azione sociale di responsabilità come avente natura contrattuale e, poco dopo (a pag. 6), ha rappresenta to le fonti di prova d a cui ha tratto il convincimento della sussistenza della responsabilità per mala gestiodel De Luca. La prima affermazione è del tutto in linea con la condivisibile giurisprudenza di questa Sez ione ( cfr. Ordinanza n. 2975 del 07/02/2020), che ha affermato che l'azione di responsabilità sociale promossa contro amministratori e sindaci di società di capitali ha natura contrattuale, dovendo di conseguenza l'attore provare la sussistenza delle violazioni contestate e il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi, mentre sul convenuto incombe l'onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta, fornendo la prova positiva dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi imposti. r.g. n. 02043/2022 Cons. est.
Paolo Fraulini La seconda affermazione, inerente per l’appunto alla citazione delle fonti di prova dell ’ affermata responsabilità ges t oria, è cont ras tata dalla censura in esame con argomenti di puro fatto, pretendendosi da questa Corte una nuova analisi del materiale probatorio al fine di pervenire a diverse conclusioni , ciò che non è nei poteri del Giudice di legittimità. il giudizio della corte si è basato sull’allegazione di inadempimento rappresentato da bonifici in proprio favore non riconducibili ad alcun costo sostenuto dalla società e contabilmente registrati come anticipazioni all’amministratore, da un assegno incassato dal De Luca e contabilizzato in modo scorretto come pagamento effettuato all’Amia; a fronte di tale ratio decidendi, che non è stata colta dal motivo – da cui la sua inammissibilità - , la corte ha rilevato che l’amministratore non ha assolto il proprio onere probatorio.
Per il resto, il motivo è assorbito dal mancato accoglimento del secondo motivo. f)Sesto motivo di ricorso: « per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, a norma dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per avere la Corte di Appello di Palermo affermato che è risultato provato che autore dei pagamenti censurati è Mario Pompeo de Luca mentre tale prova non è stata offerta in giudizio, come accertato dalla Sentenza di primo grado.», deducendo l’erroneità della sentenza laddove, nell’affermare che Mario Pompeo De Luca ha disposto i contestati bonifici, emesso e incassato il contestato assegno, la stessa ha omesso l’esame di un fatto storico diversamente accertato nel processo, la cui esistenza ha costituito oggetto di discussione tra le parti e che ha carattere decisivo, in quanto ove r.g. n. 02043/2022 Cons. est.
Paolo Fraulini esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia. Il motivo è inammissibile. Innanzitutto, l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nella formulazione introdotta a seguito dell’entrata in vigore della legge 7 agosto 2012, n. 134, consente la denuncia del vizio motivazionale in cassazione solo per anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.
Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014). L’irrilevanza delle risultanze processuali ai fini dell’applicazione del sindacato sulla motivazione è stata ulteriormente precisata nel senso che il vizio denunciabile è limitato all'omesso esame di un fatto storico - da intendere quale specifico accadimento in senso storico-naturalistico (Cass.
Sez. 5, Ordinanza n. 24035 del 03/10/2018; id. sez. 6-1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019; id. Sez. 2, Ordinanza n. 20610 del 09/07/2021), principale o secondario, rilevante ai fini del decidere e oggetto di discussione tra le parti (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 26305 del 18/10/2018), nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente l’omessa valutazione di deduzioni difensive. r.g. n. 02043/2022 Cons. est. Paolo Fraulini Pertanto, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018), come nella specie è certamenteaccaduto.
La censura è, poi , inammissibile anche perché versata totalmente in fatto, pretendendo, come già argomentato a commento del quinto motivo di ricorso, da questa Corte un nuovo e non consentitogiudizio sul merito delle prove raccolte nel processo .
g) Settimo motivo di ricorso: « nullità della sentenza o del procedimento, a norma dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per avere la Corte di Appello di Palermo riformato il capo relativo all’accoglimento della domanda attorea di indennizzo per abusivo recesso in tronco dal contratto di collaborazione con la società resistente, senza esaminare l’eccezione di giudicato ritualmente svolta nel corso del processo (nel primo scritto utile: Comparsa conclusionale in appello), in contrasto con la Sentenza n. 560/2017 del Tribunale di Palermo, passata in cosa giudicata, la quale – previa riqualificazione del rapporto in lavoro subordinato – ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento e reintegrato il lavoratore condannando la società, in mancanza, al pagamento di una indennità sostitutiva.», deducendo la nullità della sentenza impugnata per aver dichiarato l’efficacia del recesso d a un contratto di lavoro a progetto, in presenza di una sentenza, avente forza di cosa giudicata tra le medesime parti, che ha riqualificato il rapporto a progetto in lavoro dipendente a tempo indeterminato e che ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento, non solo per la mancata osservanza delle cautele procedimentali a tutela del r.g. n. 02043/2022 Cons. est.
Paolo Fraulini lavoratore, ma soprattutto perché ha reputato non provate le condotte che la società datrice ha addotto quali giusta causa di licenziamento ovvero giustificato motivo di recesso. Il motivo è inammissibile perché non conforme ai criteri di specificitàdel motivo di ricorso per cassazione , come ricavabile dal combinato disposto degli artt. 366, primo comma, n. 6 ) e 369, secondo coma, n. 4)cod. proc. civ. Invero, la censura, pur lamentando una violazione del giudicato esternoformatosi per effetto della sentenza n. 560/17 pronunciata tra le parti dal Tribunale di Palermo , non indica come, dove e quando tale pronuncia sia stata depositata nel corso del giudizio di appello, epoca nella quale tale provvedimento sarebbe stato pronunciato e, successivamente , sarebbe passat o in giudicato , secondo quanto si afferma nel motivo.
Il diretto controllo degli atti - c he la censura , deducente un vizio processuale, abilitaquesta Corte a compiere quale giudice del fatto processuale - consente di rilevare che solo nella parte finale della comparsa conclusione in appello il De Luca ha, del tutto genericamente, accennato al passaggio in giudicato della citata sentenza, senza che dall’indice degli atti sia possibile identificare il deposito in quella fase processuale del provvedimento munito dell’attestazione di passaggio in giudicato. Ta l e documentazione si rinviene, invece , nel fascicolo telematico di legittimità in possesso di questaCorte, ma evidentemente il deposito in questa fase non è ammissibile, essendo il documento estraneo a quelli che l’art. 372 cod. proc. civ. tassativamente individua come ammissibili, posto che è del tutto pacifico che il giudicato si sia format o nel corso del giudizio di appello e che ciò che rileva è, per conseguenza , le modalità di formulazione della relativa eccezione in quella fase del r.g. n. 02043/2022 Cons. est.
Paolo Fraulini processo e non in questa . Al riguardo va rammentato che l’eccezione di giudicato esterno deve essere provata mediante la produzione della sentenza con il relativo attestato di giudicato (fra le tante Cass.n. 6868 del 20 22) . In mancanza dell’assolvimento di tale onere processuale la corte d’appello non avrebbe potuto valutare l’eccezione proposta.
h) Ottavo motivo di ricorso: « per violazione o falsa applicazione di legge, a norma dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione all’art. 2697 c.c. per avere la Corte di Appello di Palermo affermato che il medesimo riparto dell’onere della prova valevole per la dimostrazione della (ri)responsabilità dell’amministratore (che afferma essere a carico dell’amministratore convenuto in responsabilità) vale anche per la prova del giustificato motivo rispetto al recesso in tronco (pur se dalla società qualificato come risoluzione per inadempimento) dal contratto di collaborazione a progetto, pur in assenza di inadempimenti al contratto, ma solo per l’affermazione di una asserita cessazione della relazione fiduciaria; al contrario, come del resto affermato dalla Sentenza di primo grado (p. 15), per i princìpi sul riparto dell’onere della prova, era la società a dovere positivamente dimostrare il giustificato motivo onde sottrarsi al risarcimento del danno.», deducendo l’erroneità della sentenza impugnata per non aver tenuto conto che, a norma dell’art. 2697 cod. civ., il datore di lavoro non può ritenersi esonerato dall’onere di provare la sussistenza della giusta causa di licenziamento o del giustificato motivo di recesso da un contratto a progetto sol perché in altra causa, avente ad oggetto la responsabilità del lavoratore in diversa qualità e per fatti non attinenti all’esecuzione del contratto r.g. n. 02043/2022 Cons. est.
Paolo Fraulini a progetto, questo non abbia dimostrato – nel presupposto che ne avesse l’onere –di non essere incorso in responsabilità. Il motivo è inammissibile per estraneità alla ratio decidendi espressa sul punto dalla sentenza impugnata : la C orte territoriale non ha applicato alla domanda di risoluzione la stessa regola dell’onere probatorio in materia di azione di responsabilità, ma ha fatto applicazione del principio soggiacente al processo simultaneo relativo ad una pluralità di domande, che impone la trattazione unificata in ordine ai punti comuni ai fini dell’omogeneità della statuizione per cui, accertato il fatto della condotta distrattiva facendo applicazione delle regole dell’onere probatorio proprie all’azione di responsabilità, ha tenuto fermo tale fatto, come accertato all’esito dell’azione di responsabilità, per l’omogeneità della statuizione, in relazione alla domanda cumulata di risoluzione.
i) Nono motivo di ricorso: « per violazione o falsa applicazione di legge, a norma dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione agli artt. 2469, 2470 e 2473 c.c. in materia di effetti del trasferimento di quote di s.r.l. e di determinazione del valore della quota in caso di recesso, nonché dell’art. 1346 c.c., in materia di oggetto del contratto, e degli artt. 1362-1371 c.c., in materia di interpretazione dei contratti, per avere erroneamente ritenuto che la quota di indennità di fine rapporto dovuta al socio- amministratore cessato fosse un diritto sociale pertinente alla quota compravenduta, mentre si trattava di un diritto personale che sorge per effetto della cessazione della qualità di socio- amministratore in relazione al rapporto agenziale e che non venne trasferito in uno con la quota stessa.», deducendo l’erroneità della sentenza impugnata per non aver tenuto conto che, a norma di r.g. n. 02043/2022 Cons. est.
Paolo Fraulini legge e dell’Accordo collettivo di categoria, una società di capitali agente di assicurazioni, al momento in cui un suo socio- amministratore fuoriesce dalla compagine sociale, per recesso o per cessione delle quote di partecipazione, acquista un diritto di credito, non fondato dal rapporto di partecipazione, ma dalla prestazione dell’attività professionale riservata, ad una quota parte di indennità di fine rapporto versata alla società agente dalla compagnia preponente e che la cessione delle partecipazioni agli altri soci non comporta né rinuncia né trasferimento di tale diritto agli altri soci e che, pertanto, era necessario dichiarare che dell’indennità corrisposta dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni al De Luca, alla società controricorrente , una parte pari alla relativa interessenza (un terzo) spettava al De Luca a titolo definitivo, e che sussisteva in capo alla nuova società agente Ferro e Gambardella s.r.l., non in capo al socio-amministratore cessato Mario Pompeo de Luca, l’obbligo di rivalsa verso la Compagnia per l’intero, con ogni conseguente statuizione in tema di condanna al pagamentodelle somme accertate.
Il motivo è i n fondato atteso che il diritto di credito spetta all’agente costituito in forma societaria (cfr. Sez. U, Sentenza n. 27986 del 16/12/2013; si veda anche Cass. n. 6481 del 2009) e che l’apporto positivo che tale introito determina nel patrimonio sociale, una volta contabilizzato, entra a far parte per l’appunto del patrimonio della società, diven en do “attivo patrimoniale ” e perdendo ipso facto ogni possibile lega m e con il presupposto che ha dato vita alla posta positiva, di talché non sussiste alcuna possibilità per dedurre in via automatica un diritto del socio a vedersi “segregare” una parte dell’attivo a tacitazione di propri r.g. n. 02043/2022 Cons. est.
Paolo Fraulini diritti connessi alla (futura e ipotetica ) liquidazione di tut t a o di parte della sua partecipazionesociale. j)Decimo motivo di ricorso: « p er violazione o falsa applicazione di legge, a norma dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione agli artt. 2041 e 2042 c.c., per avere la Corte di Appello di Palermo rigettato la domanda, svolta in via subordinata, di ingiustificato arricchimento con le stesse motivazioni con le quali ha rigettato la domanda fondata sul rapporto contrattuale, in violazione del principio, espresso all’art. 2042 c.c., secondo cui l’azione ex art.2041 c.c., in quanto residuale e da proporre proprio quando non sussista una pretesa fondata con altro titolo, non può considerarsi fondata o infondata per le stesse ragioni per le quali lo è quella sorretta da un titolo contrattuale, avendo tale domanda causa petendi totalmente diversa.», deducendol’erroneità della sentenza impugnata per non avere statuito che il diritto alla quota parte di indennità di fine rapporto di un socio amministratore cessato da una società agenziale, anche ove non fondato da titolo contrattuale, va riconosciuto nei limiti dell’ingiustificato arricchimento della società agente.
Il motivo è infondato giacché, essendo la società il titolare del diritto di credito nei confronti della società preponente, non ricorre il presupposto della residualità dell’azione, che è consustanziale alla proponibilità dell’azione disciplinata dall ’art. 2041 cod. civ .
k) Undicesimo motivo di ricorso: « nullità della sentenza o del procedimento, a norma dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per avere la Corte di Appello di Palermo omesso sostanzialmente, seppur non formalmente l’esame della domanda di ingiustificato arricchimento, in contrasto con il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c.; o quanto meno, per r.g. n. 02043/2022 Cons. est. Paolo Fraulini avere rigettato il motivo di appello con motivazione meramente apparente.», deducendo la nullità della sentenza impugnata per avere omesso l’esame del secondo motivo dell’appelloprincipale, o per averlo deciso con motivazione meramente apparente, con il quale si lamentava l’omessa pronuncia del Tribunale sulla domanda di ingiustificato arricchimento svolta in via subordinata. Il motivo è infondato, avendo la Corte di appello pronunciato, con ratio decidendichiara e immediata mente individuabile , la conferma dell’assorbimento della domanda già disposto dal Tribunale.
2. Il ricorso va, quindi, complessivamente respinto .
3. Le spese di lite della presente fase di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo.
4. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020). P.Q.M la Corte rigetta il ricorso e condanna De Luca Mario Pompeo a rifondere alla Ferro e Gambardella s.r.l. l e spese della presente fase di legittimità, che