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Ordinanza — n. 3172/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on abuse of process, citing irrebuttable factual findings on litigation misconduct.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3172/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court erred in assessing the burden of proof regarding inheritance documentation. The appellant argued that the postal service must prove non-filing of succession records, while the respondent maintained the right to full reimbursement under joint account clauses without joint heir consent. The supreme court upheld the appellate decision, ruling that factual evaluations of litigation misconduct and procedural abuse are non-reviewable in cassation proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 96 c.p.c.; Art. 360 n. 3 c.p.c.: The assessment of facts regarding malicious or grossly negligent litigation conduct constitutes an irrebuttable factual finding, precluding cassation review of the lower court's evaluation of abuse of process.

Parole chiave

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abuse of process litigation misconduct burden of proof joint account clause cassation review factual findings inheritance documentation successione legittima

Disposizioni normative citate

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Art. 96 c.p.c.
Secondo motivo di impugnazione: “Violazione dell’art. 96 c.p.c. in relazione all’art.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., degli art.
Art. 360 n. 5 c.p.c.
4; Omessa valutazione di circostanza determinante ex art. 360 n. 5 c.p.c.”.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.
Art. 1 comma 17 della legge n. 228 del 2012
11137/2020, secondo cui, ai sensi dell’art. 187, co.
art. 2697 c.c
RAGIONI DELLA DECISIONE 1) Primo motivo di impugnazione: “Violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.
art. 112 c.p
3-4 c.p.c., nonché dell’art. 112 c.p.c.
art. 360 c.p
in relazione all’art. 360 c.p.c.
art. 96 c.p
Secondo motivo di impugnazione: “Violazione dell’art. 96 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. civ., sez. trib., 19/05/2025, n. 13315
Cass. civ., sez. II, 17/04/2023, n. 10097
13315; nello stesso senso, per es.: Cass. civ., sez. II, 17/04/2023, n. 10097; Cass.
Cass. civ., sez. II, 5/02/2018, n. 2758
10097; Cass. civ., sez. II, 5/02/2018, n. 2758).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22906/2021 R.G. proposto da: Luigi De Sisto, rappresentato e difeso da se stesso -ricorrente- contro Poste Italiane Spa in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefania Stazzi -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 2814/2021 depositata il 19/04/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/02/2026 dal Consigliere Silvia Vitro'. FATTI DI CAUSA 1) Il sig. De Sisto Luigi ha ottenuto la pronuncia di un decreto ingiuntivo per la somma di €. 9.656,50, dichiarato provvisoriamente esecutivo, fondato su due buoni postali fruttiferi trentennali, emessi in data 20/2/1981 in favore di Angela Rao (madre del ricorrente, deceduta), il cui pagamento era stato rifiutato dall’ufficio postale cui si era rivolto il sig.

De Sisto. Poste Italiane spa ha proposto opposizione avverso detto decreto ingiuntivo, deducendo che il ricorrente non aveva dato prova della sua qualità di erede e che il rifiuto di pagamento era stato legittimo, attesa la mancata dimostrazione dell’effettiva insussistenza di altri eredi beneficiari. Il Tribunale di Roma, ritenendo che il personale dell’ufficio postale avesse rifiutato senza motivo il pagamento dei buoni, pure pagabili a vista, ha respinto l’opposizione e, in considerazione dell’illegittima condotta dell’opponente, e del fatto che la pretesa dell’opposto era stata soddisfatta solo a seguito della messa in esecuzione del decreto ingiuntivo, ha condannato Poste Italiane a pagare all’opposto anche la somma di €. 10.000 per lite temeraria, oltre alle spese.

A seguito di appello da parte di Poste Italiane spa, la Corte d’Appello di Roma, premesso che l’unica contestazione dell’appellante riguardava la legittimazione della controparte a ricevere il versamento della somma al momento in cui era stato rifiutato dall’ufficio postale per la carenza della documentazione e che tale argomentazione era unicamente strumentale alla contestazione della condanna ex art. 96, co. 3, c.p.c., ha accolto l’appello, revocando tale condanna. La Corte, in particolare, premesso che ai BFP si applicava il DPR 156/1973 e il regolamento attuativo emesso con DPR 256/1989, il cui art. 203 estendeva ai BFP le norme sui libretti di risparmio postali, ha richiamato il principio espresso da Cass. n. 11137/2020, secondo cui, ai sensi dell’art. 187, co. 1, DPR 256/1989, il rimborso a saldo del libretto cointestato anche con clausola di pari facoltà a due o più persone, una delle quali deceduta, viene eseguito con quietanza di tutti gli aventi diritto.

Sulla scorta di tale disciplina, applicabile ratione temporis, e speciale rispetto all’art. 48, co. 3, d.lgs. 346/1990, e del predetto principio e considerato che i BFP in esame erano cointestati all’appellante e alla madre, la Corte ha ritenuto che la riscossione di un BFP a opera del cointestatario richieda la presentazione di una quietanza da parte di eventuali coeredi o di documentazione idonea ad attestarne l’insussistenza, che nel caso in esame non vi era prova dell’effettiva presentazione, al momento della richesta di incasso, della denuncia di successione (allegata dal ricorrente, ma contestata da Poste Italiane) e che, dunque, le argomentazioni difensive esposte da Poste Italiane nell’atto di opposizione non potevano ritenersi avere carattere abusivo e pretestuoso e quindi non erano idonee a fondare la pronuncia ex art. 96, co. 3, c.p.c.

2) Con ricorso notificato l’8/9/2021 il sig. De Sisto Luigi ha impugnato la sentenza della Corte d’Appello di Roma, proponendo due motivi di ricorso. Poste Italiane resiste con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1) Primo motivo di impugnazione: “Violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., degli art. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 m. 3-4 c.p.c., nonché dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 4; Omessa valutazione di circostanza determinante ex art. 360 n. 5 c.p.c.”.

Il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dei principi in materia di onere della prova e per aver trascurato le tesi della parte appellata. Sostiene che, come creditore, non aveva l’onere di provare di aver presentato la denuncia di successione all’ufficio postale (incombendo semmai sul debitore l’onere di provare la mancata presentazione), che, comunque, lo ha provato (in particolare lo ha allegato e la controparte non lo ha contestato) e che, in ogni caso, alla luce dell’esistenza della clausola di “pari facoltà di rimborso”, portata dai BFP, secondo la più recente giurisprudenza (successiva alla decisione, Cass. n. 11137/2020, citata dalla Corte d’Appello), il cointestatario, rimasto in vita, ha sempre il diritto a pretendere il rimborso dell’intero valore del titolo, senza la necessità di alcuna richiesta congiunta degli altri eventuali eredi del cointestatario defunto.

Secondo motivo di impugnazione: “Violazione dell’art. 96 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. Omessa valutazione di circostanza determinante ex art. 360 n. 5 c.p.c.”. Il ricorrente sostiene la sussistenza dei presupposti (abuso del processo) per la condanna di Poste Italiane ex art. 96 c.p.c. per quanto indicato con il primo motivo di impugnazione e anche per l’errata proposizione, da parte dell’opponente, dell’opposizione al precetto davanti al giudice della cognizione, invece che davanti al giudice dell’esecuzione. I motivi vengono trattati congiuntamente e sono entrambi inammissibili.

2) Secondo costante giurisprudenza di questa Corte, in materia di responsabilità aggravata e lite temeraria ex art. 96 c.p.c., ai fini della condanna al risarcimento dei danni, l'accertamento dei requisiti costituiti dall'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, ovvero dal difetto della normale prudenza, implica un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità (Cass. civ., sez. trib., 19/05/2025, n. 13315; nello stesso senso, per es.: Cass. civ., sez. II, 17/04/2023, n. 10097; Cass. civ., sez. II, 5/02/2018, n. 2758).

3) Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in €. 2.000, oltre a €. 200 per esborsi, oltre alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso a