Cassation court dismisses appeal for non-procedural reasons due to lack of certified notification of the lower court judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Poste Italiane Spa inadmissible because the applicant failed to deposit the certified copy of the lower court judgment with a notification report. While the opposing party merely asserted that the judgment was served, the court held that this assertion remained unproven without the required documentary evidence. Consequently, the appeal was rejected as non-procedural, and the appellant was ordered to pay the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 369, comma 1, n. 2, comma 2; Art. 372 c.p.c.: The appellant bears the burden of depositing the certified copy of the contested decision with a notification report; if the opposing party merely asserts service without providing proof, the appeal is declared non-procedural.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21901/2022 R.G. proposto da: Poste Italiane Spa in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefania Stazzi unitamente all’avvocato Alessandro Dentamaro -ricorrente- contro Pina Lo Chiatti, rappresentato e difeso dall'avvocato Gino Bazzani unitamente all’avvocato Pasqualino Pavone -controricorrente- avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 1058/2022 depositata il 06/06/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/02/2026 dal Consigliere Silvia Vitro'.
FATTI DI CAUSA 1) La sig.ra Lo Chiatto Pina ha ottenuto dal Giudice di Pace di Sant’Angelo dei Lombardi decreto ingiuntivo nei confronti di Poste Italiane spa, per ottenere il pagamento della somma di €. 195,20, oltre interessi, risultante dalla differenza tra l’importo riscosso per un buono postale fruttifero serie Q. n. 000261 di lire 1.000 emesso il 21/9/1987 e quanto riportato sulla tabella apposta sul retro del titolo. Il GDP con sentenza n. 292/2019 ha poi respinto l’opposizione proposta da Poste Italiane, confermando il decreto opposto e condannando Poste Italiane al risarcimento d €. 600.
Poste Italiane spa ha appellato la sentenza, eccependo l’erronea individuazione del tasso applicabile al buono postale dal 21° al 30° anno successivo all’emissione (avvenuta il 21/9/1987), con erronea interpretazione e applicazione del D.M. 13/6/1986 art.
5. Il Tribunale di Avellino ha rilevato che la decisione era stata pronunciata secondo equità ex art. 113, co. 2, c.p.c. e che tali sentenze erano appellabili solo nei limiti in cui fosse denunciata la violazione dei principi regolatori della materia, specificando che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che l’appello con cui si censuri la sentenza del GDP, adito per una controversia il cui valore non ecceda €. 1.100, relativamente all’erronea valutazione delle risultanze probatorie, è ammissibile, nel regime successivo alla novella dell’art.339, co. 3, c.p.c., soltanto ove si deduca il superamento dei limiti costituiti dalle norme costituzionali e dai principi informatori della materia e la denuncia della violazione di tali principi indichi con chiarezza e in modo specifico quale sia il principio violato.
Il Tribunale ha ritenuto inammissibile l’appello, perché l’appellante non ha denunciato alcuna violazione dei principi regolatori della materia, lamentandosi esclusivamente di una errata interpretazione del D.M. 13/6/1986 che, secondo la sua tesi, avrebbe avuto efficacia integrativa delle pattuizioni contrattuali.
2) Con ricorso notificato l’8/9/2022 Poste Italiane spa ha impugnato la sentenza del Tribunale di Avellino, proponendo un motivo di ricorso e sostenendo che il buono postale derivava dalla conclusione di un contratto secondo le modalità di cui all’art. 1342 c.c., a mezzo di modulo prestampato- il che consentiva di ritenere la sentenza impugnata pronunciata secondo diritto-, e che le condizioni di emissione dei buoni postali fruttiferi erano disciplinate dalla legge, il che precludeva la libera negoziazione delle parti e comportava il prevalere delle disposizioni normative sulle indicazioni letterali contenute sui buoni.
La sig.ra Lo Chiatto Pina resiste con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1) Il ricorso è improcedibile, ex art. 369, co. 2 n. 2, c.p.c., per mancato deposito della notifica della sentenza. Nei propri atti la ricorrente dà atto che la sentenza è stata notificata (per cui non è applicabile l’art. 327 c.p.c.), ma non deposita la relata di notifica, né dà atto di aver effettuato una tale produzione. Né la relata di notifica risulta prodotta dalla parte controricorrente. Inoltre, la notifica del ricorso non supera la prova di resistenza (calcolando il termine ex art. 325 c.p.c. a partire dalla pubblicazione della sentenza).
L’improcedibilità consegue per giurisprudenza costante di questa Corte. Secondo Cass. civ., sez. III, n. 24199 del 29/08/2025, “nel giudizio di cassazione il deposito della relazione di notificazione della sentenza impugnata deve avvenire, a pena di improcedibilità, entro il termine di venti giorni dalla notifica del ricorso-sicché è inammissibile ove effettuato unitamente all'istanza di decisione ex art. 380-bis c.p.c.-“. Cass. civ., sez. I, n. 23982 del 27/08/2025, ribadisce: “nel giudizio di legittimità, ove il ricorrente non abbia allegato l'avvenuta notificazione della sentenza impugnata, opera il cd. termine "lungo" ex art. 327 c.p.c.; nella contraria ipotesi in cui l'impugnante abbia, espressamente o implicitamente, allegato che la sentenza impugnata gli è stata notificata (nonché nell'ipotesi in cui tale circostanza sia stata eccepita dal controricorrente o sia emersa dal diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d'ufficio), si applica il termine "breve" ex art. 325 c.p.c. e il ricorrente ha l'onere di depositare, ex art. 369, comma 1, c.p.c., a pena di improcedibilità, unitamente al ricorso, la copia autentica della sentenza impugnata, munita della relata di notificazione, a meno che il ricorso risulti notificato entro sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento impugnato”.
Si veda anche, per esempio: Cass. civ., sez. II, n. 17014 del 20/06/2024 (“In tema di giudizio di legittimità, quando la sentenza impugnata sia stata notificata ed il ricorrente abbia depositato la sola copia autentica della stessa priva della relata di notifica, il difetto di procedibilità deve essere rilevato anche d'ufficio non potendo il vizio ritenersi sanato dalla mancata contestazione da parte della controricorrente, perché l'improcedibilità trova la sua ragione nel presidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo che ostacola la stessa sequenza di avvio di un determinato processo”), Cass. civ., sez.
III, n. 11319 del 29/04/2025 (“In tema di improcedibilità del ricorso ex art. 369, comma 1, c.p.c., il ricorrente ha l'onere di depositare, ai sensi del n. 2 del comma 2 del cit. art. 369, unitamente alla copia autentica del provvedimento impugnato, la relazione di notificazione solo ove egli stesso alleghi, espressamente o implicitamente, che questo è stato notificato ai fini del decorso del termine di impugnazione, mentre, ove l'avvenuta notifica sia stata soltanto affermata nel controricorso da taluno dei controricorrenti, ad essi spetterà dare prova di tale affermazione, depositando la relata nel termine per il deposito del controricorso o in quello più ampio di cui all'art. 372 c.p.c., con la conseguenza che, ove tale onere venga assolto e risulti provata la tardività del ricorso, questo andrà dichiarato inammissibile, e non improcedibile, ma se, invece, il controricorrente si limiti ad affermare l'avvenuta notifica, senza depositare la relata, di tale allegazione non potrà tenersi alcun conto, in quanto non provata, nemmeno ai fini della valutazione della tempestività del ricorso”), Cass. civ., sez.
II, n. 10676 del 23/04/2025 (“Se il ricorrente non deposita copia autentica della sentenza impugnata con relata di notifica entro il termine previsto dall'art.369 comma 1 c.p.c., il ricorso è improcedibile, anche se il resistente dichiara espressamente che la sentenza gli è stata notificata”).
3) Il ricorso va, pertanto, dichiarato improcedibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in €. 300, oltre a €. 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dell