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Ordinanza — n. 3166/2026 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 3166/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3166/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9973/2023 R.G. proposto da: Poste Italiane Spa in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Di Ieso unitamente all’avvocato Annamaria Agosto -ricorrente- contro Giovanna Porrino, rappresentata e difesa dall'avvocato Pietro Palma -controricorrente- avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 497/2023 depositata il 24/02/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/02/2026 dal Consigliere Silvia Vitro'. FATTI DI CAUSA 1) Il Giudice di Pace di Airola ha emesso, su ricorso della sig.ra Porrino Giovanna, decreto ingiuntivo n. 83/2019, ingiungendo a Poste Italiane spa il pagamento della somma di €. 1.350, risultante dall’importo sottoscritto quale capitale di un buono postale fruttifero serie AA3, emesso il 25/2/2002, e interessi.

Regesto Legislator

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art. 2935 c.c, art. 2963 c.c; Ordinanza — n. 3166/2026 — snciv · Corte di Cassazione: Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, “in tema di buoni postali fruttiferi, l'applicazione del termine decennale di prescrizione di cui all'art. 8, comma 1, D.M. 19 dicembre 2000, anche alle serie già emesse, per le quali, alla data di entrata in vigore di detto D.M., non si fossero compiuti i termini di prescrizione contemplati dalla normativa previgente, comporta che anche il "dies a quo" venga individuato alla stregua della nuova disciplina, coincidendo, pertanto, con la data di scadenza del titolo (e non con il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui i buoni potevano essere riscossi)” (Cass. civ., sez.

Parole chiave

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tempestività dell'invio postale servizio postale estensione del mandato postale notifica per raccomandata regalia delle poste prescrizione

Disposizioni normative citate

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art. 2935 c.c
Tesoro 17/10/2001 e art. 2935 c.c., in riferimento all’art.
art. 2963 c.c
2935 c.c.), cioè dalla scadenza del settimo anno successivo al giorno dell’emissione, calcolato secondo il calendario comune ex art. 2963 c.c.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9973/2023 R.G. proposto da: Poste Italiane Spa in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Di Ieso unitamente all’avvocato Annamaria Agosto -ricorrente- contro Giovanna Porrino, rappresentata e difesa dall'avvocato Pietro Palma -controricorrente- avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 497/2023 depositata il 24/02/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/02/2026 dal Consigliere Silvia Vitro'. FATTI DI CAUSA 1) Il Giudice di Pace di Airola ha emesso, su ricorso della sig.ra Porrino Giovanna, decreto ingiuntivo n. 83/2019, ingiungendo a Poste Italiane spa il pagamento della somma di €. 1.350, risultante dall’importo sottoscritto quale capitale di un buono postale fruttifero serie AA3, emesso il 25/2/2002, e interessi.

Poste Italiane ha proposto opposizione, eccependo l’intervenuta prescrizione del BPF a termine, sottoscritto ai sensi del D.M. 17/10/2001, e parte opposta ha contestato l’opposizione, affermando di aver inviato una nota di messa in mora in data 29/10/2019. Il Giudice di Pace di Airola ha, con sentenza n. 1269/2019, rigettato l’opposizione, precisando che il BPF era regolato dalle indicazioni letterali riportate nel D.M., secondo il quale il buono poteva essere rimborsato al termine del settimo anno successivo a quello di emissione. Poste Italiane ha proposto appello, insistendo, fra l’altro, nell’eccezione di prescrizione (affermando che il titolo, emesso il 25/2/2002, si era prescritto a far data dal 26/2/2019).

Il Tribunale di Benevento, con sentenza pubblicata il 24/2/2023, ha respinto l’appello, aderendo al medesimo orientamento giuridico condiviso dal giudice di primo grado, cioè quello secondo cui l’interpretazione letterale delle norme di cui agli artt. 8 D.M. 17/10/2001 e 8 D.M. 19/10/2000 porterebbe a ritenere che la prescrizione, per capitale e interessi, del BPF scatta al decimo anno dalla scadenza del titolo, che il titolo scade, quindi può essere liquidato, “al termine” del settimo anno successivo a quello di emissione, e che quindi il BPF emesso il 25/2/2002 scade il 31/12/2009 e si prescrive il 31/12/2019.

Ha compensato integralmente le spese del grado di appello.

2) Con ricorso notificato il 21/4/2023 Poste Italiane spa ha impugnato la sentenza del Tribunale di Benevento, proponendo due motivi di ricorso. La sig.ra Porrino Giovanna resiste con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1) In primo lugo, viene respinta l’eccezione, sollevata dalla parte controricorrente, di nullità della procura, rilasciata a margine del ricorso in cassazione e che risulta conferita in Roma in data 6/4/2023, mentre il ricorso risulta predisposto in Catanzaro-Roma il 21/4/2023. Parte controricorrente contesta dunque che la procura sia stata conferita ai margini di un foglio in bianco e che poi la redazione del ricorso sia avvenuta quindici giorni dopo in altro luogo.

L’eccezione è infondata, considerato che, secondo questa Corte “in tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, di cui agli artt. 365 e 83, comma 3, c.p.c., non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell'atto a cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso” (Cass. civ., sez.

II, 12/05/2025, n. 12628; nello stesso senso Cass. civ., sez. un., 19/01/2024, n. 2075).

2) Primo motivo di impugnazione: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 171-182 del DPR n. 156/1973, art. 8 D.M. 19/12/2000, art. 8 D.M. Tesoro 17/10/2001 e art. 2935 c.c., in riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c.”. La ricorrente censura la sentenza impugnata sostenendone l’erroneità laddove essa ritiene di individuare il dies a quo del termine prescrizionale al 31/12/2019, affermando che, invece, il computo dei termini prescrizionali deve avvenire secondo il calendario comune e non secondo il calendario solare (per cui il termine di scadenza del titolo sarebbe al 31/12/2009, con conseguente prescrizione al 31/12/2019), considerato, fra l’altro, che, mentre l’art. 176 DPR 156/1973 (“i buoni fruttiferi possono essere riscossi entro la fine del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione”) faceva riferimento al calendario solare, i D.M. su citati non riportano più ‘aggettivo “solare”.

Il motivo è fondato. 2.1) L’emissione dei Buoni Postali Fruttiferi è stata disciplinata inizialmente dalle norme di cui agli artt. 171-182 DPR 156/1973. L’art. 176 DPR 156/1973 prescriveva, fra l’altro, che “i buoni fruttiferi possono essere riscossi entro la fine del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione”. Il d.lgs. 284/1999, nell’abrogare l’art. 176 citato e altre norme del DPR 156/1973, ha stabilito le nuove caratteristiche e condizioni dei BPF, stabilendo che “i tassi di interesse, le forme, le condizioni economiche e generali dei finanziamenti” siano disposti con Decreto del Ministero del Tesoro in concerto con la Cassa Depositi e Prestiti.

Nel caso in esame, si tratta di buoni fruttiferi appartenentialla serie “AA3, disciplinata dal D.M. Tesoro del 19/12/2000 istitutivo della serie n. “AA1” e dal D.M. 17/10/2001, istitutivo della serie n. “AA3”. Il D.M. Tesoro del 19/12/2000 dispone che: “I diritti dei titolari del BFP si prescrivono a favore dell’emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”. Il D.M. 17/10/2001, a sua volta, prevede che: “I buoni fruttiferi postali della serie AA3 possono essere liquidati in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di sottoscrizione”.

Il Tribunale di Benevento ha affermato che l’interpretazione letterale delle norme di cui agli artt. 8 D.M. 17/10/2001 e 8 D.M. 19/10/2000 porterebbe a ritenere che la prescrizione, per capitale e interessi, del BPF scatta al decimo anno dalla scadenza del titolo, che il titolo scade, quindi può essere liquidato, “al termine” del settimo anno successivo a quello di emissione, e che quindi il BPF emesso il 25/2/2002 scade il 31/12/2009 e si prescrive il 31/12/2019. Si ritiene che tale interpretazione dei D.M. su riportati sia errata, con conseguente violazione degli stessi.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, “in tema di buoni postali fruttiferi, l'applicazione del termine decennale di prescrizione di cui all'art. 8, comma 1, D.M. 19 dicembre 2000, anche alle serie già emesse, per le quali, alla data di entrata in vigore di detto D.M., non si fossero compiuti i termini di prescrizione contemplati dalla normativa previgente, comporta che anche il "dies a quo" venga individuato alla stregua della nuova disciplina, coincidendo, pertanto, con la data di scadenza del titolo (e non con il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui i buoni potevano essere riscossi)” (Cass. civ., sez.

I, 28/07/2023, n. 23006). Argomenta la Corte che inbase al D.P.R. n. 156 del 1973, art. 176, i buoni postali fruttiferi potevano essere riscossi entro la fine del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione; da tale momento i buoni non riscossi cessavano di essere fruttiferi ed erano rimborsati a richiesta dell'avente diritto entro il termine di prescrizione di cinque anni. Tale articolo, come si è detto, è stato abrogato dal d.lgs. n. 284 del 1999 e l’art. 10, co. 2, D.M. 19/12/2000 ha disposto che "le disposizioni recate dai commi 1 e 2 del precedente art. 8, si applicano anche alle serie dei buoni postali fruttiferi già emesse alla data di entrata in vigore del presente decreto, per le quali non si siano compiuti i termini di prescrizione previsti dalla normativa previgente".

Per effetto di tali disposizioni la prescrizione (che non si fosse consumata) dei buoni postali fruttiferi di precedenti emissioni è stata rimodulata sia con riguardo alla durata (estesa da cinque a dieci anni), sia alla decorrenza (individuata non più nell'anno successivo a quello in cui i buoni potevano essere riscossi, ma nella "data di scadenza del titolo"). Continua, la Corte, rilevando che la conclusione cui è pervenuto il Tribunale (come nel presente caso) porta, in sintesi, a una ibridazione della nuova disciplina con la vecchia, preservando il termine di durata decennale contemplato dalla prima e importando dalla seconda la regolamentazione della decorrenza della prescrizione.

Una tale operazione non è evidentemente consentita. Nello stesso senso, da ultimo, Cass. civ., sez. I, 17/07/2025, n. 19772: “Pertanto, venendo in rilievo buoni fruttiferi postali AA2 regolamentati dal D.M. 29 marzo 2001, emessi dal 14/04/2001 al 22/10/2001, il calcolo del termine di prescrizione effettuato dal giudice d'appello è da ritenere erroneo nel non aver tenuto conto dell'opzione ermeneutica relativa alla scadenza al 26.4.2008 intesa con riguardo alla data d'emissione del titolo”.

3) Secondo motivo di impugnazione: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 23 del DPR n. 398 del 30/12/2003 e dell’art. 2935, 2936, 2946, 2962 e 2963 c.c., in riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c.”. La ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 23 DR 30/12/2003 n. 398 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico), secondo il quale “per i termini di prescrizione dei titoli di Stato si rinvia alle norme del codice civile”. Rileva, la ricorrente, che, in attuazione dell’art. 5 del D.M.30/9/2003 n. 269, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in data 5/12/2003, ha emanato decreto relativo alla trasformazione della Cassa Depositi e Prestiti in spa, disponendo l’assegnazione ad essa della titolarità delle sole serie di Buoni emessi dal 14/4/2001 e il subentro ad essa del Ministero nei rapporto in essere alla data di trasformazione, e che a seguito di detta trasformazione i BPF sono stati equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e di conseguenza disciplinati dalle norme per essi valevoli, incluse quelle relative alla prescrizione, previste dagli artt. 21-23 DPR 398/2003, che rinviano anche alle disposizioni del codice civile, per cui i diritti di cui a questi BPF si prescrivono dopo dieci anni dalla loro scadenza, in particolare iniziando la prescrizione a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), cioè dalla scadenza del settimo anno successivo al giorno dell’emissione, calcolato secondo il calendario comune ex art. 2963 c.c. Il motivo resta assorbito dalla decisione già assunta riguardo al primo motivo.

4) Si osserva infine che sono irrilevanti le osservazioni della parte controricorrente (ribadite nella memoria 29/1/2026) circa la violazione di doveri di informazione da parte di Poste Italiane e circa la sanzione emessa dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) in data 04/11/2022, dal momento che si tratta di questioni che non rientrano nella ratio decidendi della sentenza qui impugnata.

5) Il ricorso va, pertanto, accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio per nuovo esame; al giudice del rinvio è rimessa la decisione in ordine alle spese processuali del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Benevento, in persona di diverso giudice, anche pe