Cassation appeal dismissed as procedurally inadmissible due to late notification exceeding the sixty-day statutory deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal procedurally inadmissible because the notification of the cassation petition occurred after the sixty-day deadline following the appellate judgment's publication. Although the appellant argued for a decision on the merits, the Court found the late deposit of the electronic receipt of notification non-remediable under established precedent. Consequently, the appeal was rejected without examining the substantive arguments regarding evidence and contract law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 369 c.p.c.; Art. 380-bis c.p.c.: The appeal is inadmissible if notified after the sixty-day period from the judgment's publication, and late submission of the electronic receipt of notification does not cure this defect.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25733 R.G. anno 2024 proposto da: Fino 2 Securitisation s.r.l., di cui è procuratrice Dovalue s.p.a., rappresentata e difesa dall’avvocato Giovanni Tonini; ricorrente contro Colombo s.r.l. rappresentata e difesa dall’avvocato Marco Napoli; controricorrente avverso la sentenza n. 1704/2024 emessa dalla Corte di appello di Bologna il 5 settembre 2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 gennaio 2026 dal consigliere relatore Massimo Falabella. FATTI DI CAUSA Sez. I – RG 25733/2024 camera di consiglio 14.1.2026 1 F i r m a t o D a :
E N R I C O S C O D I T T I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 a f 7 a 4 6 0 6 0 4 5 1 f 4 Numero registro generale 25733/2024 Numero sezionale 166/2026 Numero di raccolta generale 3118/2026 Data pubblicazione 12/02/2026 1. ─ Il giudizio approdato avanti alla Corte di legittimità prende le mosse da una opposizione a decreto ingiuntivo promossa da Galata Oil Energy s.r.l. e Colombo s.r.l. avverso il decreto ingiuntivo pronunciato nei loro confronti dal Tribunale di Parma, su ricorso di Unicredit Management Bank s.p.a., quale procuratrice di Unicredit s.p.a.
La vicenda verte sulla cessione a Unicredit, da parte di una società, denominata Tecnoenergy s.r.l., di alcuni suoi crediti vantati nei confronti di Galata e Colombo. Queste avevano sollevato eccezione di inadempimento a fronte della mancata consegna, da parte di Tecnoenergy, di alcuni impianti. 2. — Il Tribunale ha accolto l’opposizione e la Corte di appello di Bologna ha respinto il gravame proposto avverso la sentenza di primo grado. 3. — Ricorre per cassazione, con tre motivi, Dovalue s.p.a., quale procuratrice di Fino 2 Securitisation s.r.l., subentrata nella titolarità del rapporto controverso.
Resiste la società Colombo. E’ stata formulata, da parte del Consigliere delegato allo spoglio, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380-bis c.p.c.. A fronte di essa, parte ricorrente ha domandato la decisione della causa. Vi sono memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. ― La proposta ha il tenore che segue. «Fino 2 Securitisation s.r.l. deduce: col primo motivo, violazione, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., dell’art. 2697 c.c. in relazione al riparto dell’onere probatorio gravante in capo alle parti; col secondo, violazione, ai sensi dell’art. 360 n. 5, c.p.c., degli artt. 2721 ss. c.p.c. in tema di ammissibilità della prova testimoniale; col terzo motivo, violazione ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, violazione degli artt. 1453, 1454, 1455, 1460 e 2697 c.c. in relazione agli artt. 112, 115 e 116 cpc e all’art. 72 l. fall.;
Sez. I – RG 25733/2024 camera di consiglio 14.1.2026 2 F i r m a t o D a : E N R I C O S C O D I T T I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 a f 7 a 4 6 0 6 0 4 5 1 f 4 Numero registro generale 25733/2024 Numero sezionale 166/2026 Numero di raccolta generale 3118/2026 Data pubblicazione 12/02/2026 «nel ricorso è precisato che la sentenza impugnata è stata notificata il 3 ottobre 2024, ma non risulta depositata la pertinente relata; «la dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un «fatto processuale», la notificazione della sentenza idoneo a far decorrere il termine «breve» di impugnazione e, quale manifestazione di «autoresponsabilità» della parte, impegna quest'ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l'onere di depositare, nel termine stabilito dall'art. 369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC), senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell'art. 372 c.c. (Cass.
Sez. U. 6 luglio 2022, n. 21349); «la previsione dell'art. 369, comma 2, c.p.c. non consente infatti di distinguere tra il deposito della sentenza impugnata e quello della relazione di notificazione della stessa, con la conseguenza che la mancanza di uno dei due documenti determina l'improcedibilità del ricorso, a meno che il deposito del documento mancante avvenga entro il termine di venti giorni dalla notifica del ricorso per cassazione, o detto documento sia nella disponibilità del giudice perché prodotto dalla controparte o presente nel fascicolo d'ufficio senza che, però, ove tale fascicolo manchi, ancorché richiesto, se ne debba attendere l'acquisizione; detta improcedibilità non sussiste altresì quando il ricorso per cassazione è notificato prima della scadenza dei sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, perdendo rilievo in questo caso la data della notifica del provvedimento impugnato (Cass. 8 novembre 2024, n. 28781; cfr. pure Cass. 29 ottobre 2024, n. 27883 e Cass. 15 luglio 2024, n. 19475);
«considerando che il ricorso risulta essere stato notificato il 29 Sez. I – RG 25733/2024 camera di consiglio 14.1.2026 3 F i r m a t o D a : E N R I C O S C O D I T T I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 a f 7 a 4 6 0 6 0 4 5 1 f 4 Numero registro generale 25733/2024 Numero sezionale 166/2026 Numero di raccolta generale 3118/2026 Data pubblicazione 12/02/2026 novembre 2024, dopo la scadenza dei sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, avvenuta il 5 settembre 2024, esso si profila improcedibile». 2.
― Il Collegio reputa condivisibili tali argomentazioni. Non rileva che la parte ricorrente abbia depositato la relata di notificazione con l’istanza di decisione della causa, dal momento che tale deposito è da considerarsi tardivo, dovendosi escludere, sulla scorta dell’insegnamento delle Sezioni Unite, che l’omesso deposito, nel termine di cui all’art. 369 c.p.c., del messaggio di posta elettronica attestante la ricezione della notificazione della sentenza trovi rimedio in una successiva produzione di tale atto (Cass. Sez. U. 6 luglio 2022, n. 21349, citata della proposta). 3.
― Il ricorso va quindi dichiarato improcedibile. 4. ― Le spese di giudizio seguono la soccombenza. Trovano applicazione le statuizioni di cui all’art. 96, comma 3 e comma 4, c.p.c., giusta l’art. 380-bis, comma 3, c.p.c..
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; condanna parte ricorrente al pagamento della somma di euro 4.000,00 in favore di parte controricorrente; condanna parte ricorrente al pagamento dell’ulteriore somma di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.
Sez. I – RG 25733/2024 camera di consiglio 14.1.2026 4 F i r m a t o D a : E N R I C O S C O D I T T I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 a f 7 a 4 6 0 6 0 4 5 1 f 4 Numero registro generale 25733/2024 Numero sezionale 166/2026 Numero di raccolta generale 3118/2026 Data pubblicazione 12/02/2026 Cos