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Ordinanza — n. 3109/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because appellant must challenge the appeal's inadmissibility, not the court's substantive examination.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3109/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay the opposing party's legal costs. The appellant challenged the appellate court's decision to reject the appeal on procedural grounds, arguing instead that the lower court erred in examining the merits of the usury claim. The court ruled that when a territorial judge declares an appeal inadmissible but proceeds to examine the merits, the substantive reasoning is legally ineffective, and the losing party must only challenge the declaration of inadmissibility.

Regesto Legislator

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Art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.; Art. 360, n. 4 c.p.c.; Art. 1815 c.c.; Art. 644 c.p.; Art. 1 l. n. 108/1996; Art. 1284, 1325, 1418 c.c.; Art. 116, 117 t.u.b.; Art. 6 delib. CICR 9 febbraio 2000; Art. 821, 1283 c.c.: When a judge declares an appeal inadmissible but proceeds to examine the merits, the substantive reasoning is ineffective, and the losing party must challenge only the declaration of inadmissibility.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal procedural defect usury claim substantive examination legal costs allocation art. 132 c.p.c. ratio decidendi divieto di finanziamento monetario

Disposizioni normative citate

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Art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
― Col primo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n.
Art. 360, n. 4 c.p.c.
nonostante la richiesta sia stata ritualmente formulata nell’atto di appello (art. 360, n.
Art. 1815 c.c.
Art. 644 c.p.
Il terzo motivo oppone la violazione falsa applicazione dell’art.1815 c.c., dell’art. 644 c.p. e dell’art.
Art. 1 l. n. 108/1996
e dell’art. 1 l. n. 108/1996.
Art. 1284 c.c.
Art. 1325 c.c.
Art. 1418 c.c.
Art. 116 t.u.b.
Art. 117 t.u.b.
Art. 6 delib. CICR 9 febbraio 2000
, nonché dell’art. 6 delib. CICR 9 febbraio 2000.
Art. 821 c.c.
Art. 1283 c.c.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
― Col primo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. 19 settembre 2022, n. 27388
Cass. 16 giugno 2020, n. 11675
Cass. 16 giugno 2020, n. 11675; cfr.
Cass. 12 dicembre 2024, n. 32092
pure, di recente, Cass. 12 dicembre 2024, n. 32092).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15834 R.G.anno 2021 proposto da: Gaudiosi Michele, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe de Simone; ricorrente contro BPER Banca s.p.a., rappresentat a e difes a dall’avvocato Paolo Tamietti; controricorrente avverso la sentenza n. 616/2021 depositat a il 27 gennaio 2021 del la Corte di appello di Roma. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 gennaio 2026 dal consigliere relatore Massimo Falabella. FATTI DI CAUSA Sez. I–RG 15834/2021 camera di consiglio14.1.2026 1.

─ E’ impugnata per cassazionela sentenza con cui la Corte di appello di Roma ha disatteso il gravame proposto da Michele Gaudiosi avverso decisione assunta, in primo grado, dal T ribunale capitolino: decisione con cui erano state respinte le domande , proposte da llo stesso Gaudiosi, volte all’accertamento dell ’illegittimità di alcune pattuizioni contenute in uncontratto di mutuo fondiario . 2. ─ Il ricorso per cassazione è articolato in cinque motivi ed è resistito con controricorso da BPER Banca s.p.a.. Sono state depositate memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1. ― Col primo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. per mancanza assoluta di motivazione o motivazi one apparente in relazione alla domanda di accertamento dell’usura. Col secondo mezzo si deduce: «Mancata ammissione di c.t.u. nonostante la richiesta sia stata ritualmente formulata nell’atto di appello (art. 360, n. 4, c.p.c.) e ribadita in sede conclusionale». Il terzo motivo oppone la violazione falsa applicazione dell’art.1815 c.c., dell’art. 644 c.p. e dell’art. 1 l. n. 108/1996.

Col quarto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1284, 1325 e 1418 c.c., 116 e 117 t.u.b. , nonché dell’art. 6 delib. CICR 9 febbraio 2000. Il quinto mezzo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 821 e 1283 c.c.. 2. — I motivi sono tutti inammissibili. Il Giudice distrettuale ha osservato che il gravame era inammissibilein quanto l’atto di appello si sostanziava in una «generica reiterazione dell’originario assunto»e che, in particolare, non risultava «confutato adeguatamente il capo della sentenza» del Tribunale che aveva «rilevato il difetto di allegazione e di prova» delle prospettazioni di parte attrice .

La stessa Corte di appello ha aggiunto, poi, che il Sez. I–RG 15834/2021 camera di consiglio14.1.2026 gravame era pure infondato nel merito. Ora, tutti i motivi di ricorso si dirigono contro la decisio ne di ritenuta infondatezza dell’appello: col primo si lamenta che la Corte distrettuale non abbia argomentato con riguardo ad alcune deduzioni svolte dall’odierno istantein tema di usura; col secondo si censura la sentenza di appello nellaparte in cui ha ritenuto la consulenza tecnica non fosse stata richiesta nell’atto di appello; col terzo si rileva che il contratto era usurario perché presentava un TEG eccedente il tasso soglia vigente al momento dellastipula; col quarto ci si duole del rigetto della domanda subordinata di declaratoria di nullità, per indeterminatezza, della clausola determinativa dell’interesse; il quinto è incentrato sul rigetto della domanda, svolta in via ulteriormente subordinata, relativa all’applicazione di interessi anatocistici in ragione del regime di ammortamento del finanziamento.

Il ricorrente avrebbe dovuto invece impugnare la ratio decidendi basata sull’inammissibilità dell’appello, censurando l’ error in procedendo in cui fosse incorsa la Corte territoriale nella statuizione assuntasul punto. Infatti, ove il giudice, dopo avere dichiarato inammissibile una domanda, un capo di essa o un motivo d'impugnazione, in tal modo spogliandosi della potestas iudicandi, abbia ugualmente proceduto al loro esame nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione e, quindi, prive di effetti giuridici, di modo che la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnarle, essendo tenuta a censurare soltanto la dichiarazione d'inammissibilità, la quale costituisce la vera ragione della decisione (Cass. 19 settembre 2022, n. 27388;

Cass. 16 giugno 2020, n. 11675; cfr. pure, di recente, Cass. 12 dicembre 2024, n. 32092). 3. — Va dunque dichiarata l’inammissibilità del ricorso. 4. ― Le spese di giudizio seguono la soccombenza. P.Q.M Sez. I–RG 15834/2021 camera di consiglio14.1.2026 La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi,liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrent e, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovu