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Decreto — n. 3095/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 3095/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 3095/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIl Presidente ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 8255/2023 R.G. proposto da: Gianluca Sposito, Pamela Paulina Sposito, Maura Dora, Gabriele Sposito, rappresentati e difesi dall'avvocato Franklin Varioli Pietrasanta unitamente all’avvocato Saverio Cosi -ricorrente- contro Roberto Torregiani, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Caiafa -controricorrente- avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma nel Rg n.50982/2022 depositata il 01/03/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 3095/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 8255/2023 R.G. proposto da: Gianluca Sposito, Pamela Paulina Sposito, Maura Dora, Gabriele Sposito, rappresentati e difesi dall'avvocato Franklin Varioli Pietrasanta unitamente all’avvocato Saverio Cosi -ricorrente- contro Roberto Torregiani, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Caiafa -controricorrente- avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma nel Rg n.50982/2022 depositata il 01/03/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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opposizione al precetto esecutivo opposizione di terzo tutela del processo decisionale ritardo ingiustificato rigetto provvisorio dell'opposizione opposizione al divorzio

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 8255/2023 Numero sezionale 71/2026 Numero di raccolta generale 3095/2026 Data pubblicazione 12/02/2026 Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIl Presidente ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 8255/2023 R.G. proposto da: Gianluca Sposito, Pamela Paulina Sposito, Maura Dora, Gabriele Sposito, rappresentati e difesi dall'avvocato Franklin Varioli Pietrasanta unitamente all’avvocato Saverio Cosi -ricorrente- contro Roberto Torregiani, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Caiafa -controricorrente- avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma nel Rg n.50982/2022 depositata il 01/03/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 8255/2023 Numero sezionale 71/2026 Numero di raccolta generale 3095/2026 Data pubblicazione 12/02/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Così deciso in Roma, il 10/02/2026 MASSIMO FERRO Numero registro generale 8255/2023 Numero sezionale 71/2026 Numero di raccolta generale 3095/2026 Data pubblicazione 12/02/2026