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Decreto — n. 3081/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in abandonment of proceedings.

Numero d'incarto Decreto — n. 3081/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, Francesco Emilio Cancaro, did not act to preserve the right to a ruling, while the respondent, Fallimento Teameventi S.r.l., had not engaged in any defensive activity. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the silence as a renunciation and extinguished the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Silence by the appellant after the proposal for judgment under Art. 380-bis constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal abandonment 40 day deadline proposed judgment extinction of proceedings silence as renunciation spese di gratuito patrocinio spese di difesa mancato anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- avverso il decreto del Tribunale di Catania nel RG n.5510/2023 depositato il 11/05/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Art. 391 cod. proc. civ.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- avverso il decreto del Tribunale di Catania nel RG n.5510/2023 depositato il 11/05/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIl Presidente ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 13929/2024 R.G. proposto da: Francesco Emilio Cancaro, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Zuccarello -ricorrente- contro Fallimento Teameventi S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- avverso il decreto del Tribunale di Catania nel RG n.5510/2023 depositato il 11/05/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; Numero registro generale 13929/2024 Numero sezionale 68/2026 Numero di raccolta generale 3081/2026 Data pubblicazione 12/02/2026 P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 10/02/2026 MASSIMO FERRO Numero registro generale 13929/2024 Numero sezionale 68/2026 Numero di raccolta generale 3081/2026 Data pubblicazione 12/02/2026