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Ordinanza Interlocutoria — n. 3044/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on false diploma grounds and remands for proper notification to state attorney.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 3044/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Dario Andlovic against the University of Chieti-Pescara regarding a false diploma claim. The appellate court had rejected the appeal, noting that a false declaration of ideology could be pursued via a direct false declaration rather than a negative finding judgment. The Supreme Court acknowledged the procedural defect in the notification of the appeal to the state's district attorney instead of the general attorney, which rendered the notification null and void. Consequently, the case was remanded for a new hearing to correct the notification procedure.

Regesto Legislator

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Art. 221 c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: When notification of an appeal against a public authority is made to the district attorney rather than the general attorney, the notification is null and the case must be remanded for renewal of notification to the general attorney.

Parole chiave

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false declaration of ideology notification nullity public authority appeal state general attorney remand for new hearing inchiesta per falsità atti riconoscimento dei titoli professionali ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 221 c.p.c.
RITENUTO CHE 1.Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 221 comma 1cpc in relazione al motivo di cui all'art.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
221 comma 1cpc in relazione al motivo di cui all'art. 360, comma 1, n.
Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
221 comma 1cpc in relazione al motivo di cui all'art. 360, comma 1, n.

Giurisprudenza citata

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Cass.n. 22079/2014
è nulla la notifica effettuata presso l'Avvocatura distrettuale anziché presso l'Avvocatura generale dello Stato, sicché ne è ammissibile la rinnovazione presso quest'ultima, ponendosi una diversa soluzione in contrasto con il principio di ragionevole durata del processo (Cass.n. 22079/2014;
Cass. n. 608/2015
Cass. n. 19826/2018
608/2015; Cass. n. 19826/2018 ; n.
n. 28267/2019
19826/2018 ; n. 28267/2019).
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Testo completo

ricorso 10592/2025proposto da: ANDLOVIC DARIO, r appresen tata e dif esa dall’avv. Giuseppe De Simone,per procura speciale in atti; -ricorrente– -contro- Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste; -intimati- avverso la sentenza della Corte d’appello di Trieste, n. 449/2024 depositata il 18.11.2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/01/2026dal Cons. rel., dott. ROSARIO CAIAZZO . RILEVATO CHE Con atto di citazione del 28.09.2018 l’Università degli studi “G.

D’Annunzio” di Chieti-Pescara proponeva querela di falso avverso il diploma esibito da Dario Andlovic per formalizzare l’immatricolazione presso l’ateneo abruzzese. Con sentenza n. 635/2022 emessa in data 20.12.2022 il Tribunale di Trieste dichiarava la falsità del diploma. Consentenza del 18.11.2024, la Corte d’appello rigettava il gravame dell’Andlovicosservando che: la querela di falso poteva riguardare sia un falso materiale e sia un falso ideologico, per cui era corretta la scelta di proporre la querela di falso in via diretta, in luogo di un giudizio di mero accertamento negativo; infondata era poi l’affermazione secondo cui il Tribunale avrebbe posto alla base del proprio convincimento soltanto ed illegittimamente la c.t.u. grafologica, atteso che essa era solo una delle fonti del convincimento.

Dario Andlovic ricorre in cassazione, avverso la sentenza d’appello, affidandosi atre motivi. Non si sono costituiti gli intimati. RITENUTO CHE 1.Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 221 comma 1cpc in relazione al motivo di cui all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in quanto la querela di falso era esperibile unicamente nei casi di falsità materiale di tipo documentale al fine di negare il collegamento, quanto a provenienza, tra dichiarazione (e dichiarante) e sottoscrizione, mentre nel caso di contestazione (come nella fattispecie) di un’ipotesi di falsità ideologica per non veridicità di quanto dichiarato, sarebbe stato necessario un ricorso alle azioni ordinarie atte a rilevare il contrasto tra la volontà e la sua manifestazione.

Il secondo motivo deduce nullità della sentenza per violazione dell’art.221 cpc comma secondo, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.., poiché la querela di falso non indicava la dettagliata indicazione degli elementi della falsità nonché le prove di questa, limitandosi a trascrivere, nella citazione innanzi al Tribunale di Trieste, il contenuto di una missiva del 2013 che certamente non poteva assumere il valore di dettagliata indicazione degli elementi di falsità. Il terzo motivo denunzia nullità della sentenza in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per intervenuto travisamento delle risultanze della c.t.u. con contestuale difetto assoluto di motivazione per l’illegittima interpretazione di un fatto decisivo per la controversia.

2. In via preliminare, va osservato chela notifica del ricorso è stata effettuata nei confronti dell’Università degli Studi di Chieti-Pescara, costituita in appello tramite l’avvocatura distrettuale dello Stato, solo presso quest’ultimae non presso l’Avvocatura Generale dello Stato. Detta parte è rimasta intimata nel presente giudizio di legittimità. In materia di ricorso per cassazione proposto nei confronti della P.A. è nulla la notifica effettuata presso l'Avvocatura distrettuale anziché presso l'Avvocatura generale dello Stato, sicché ne è ammissibile la rinnovazione presso quest'ultima, ponendosi una diversa soluzione in contrasto con il principio di ragionevole durata del processo (Cass.n. 22079/2014;

Cass. n. 608/2015; Cass. n. 19826/2018 ; n. 28267/2019). Pertanto, la causa va rinviata a nuovo ruolo per la rinnovazione della notifica del ricorso all’intimata Università degli Studi Chieti-Pescara presso l’Avvocatura Generale dello Stato. P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, fissando termine di gg. 60 dalla comunicazione della presente ordinanza per rinnovare, a cura di pare ricorrente, la notifica del ricorso all’ Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara presso l’Avvocatura Generale dello Stato. Così decisoin Roma, nella camera di consiglio della prim a sezione civile del 23 gen