Cassation court dismisses revocation appeal claiming internal res judicata error regarding agricultural vs commercial business classification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the revocation appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court erred in classifying the business as commercial rather than agricultural. The appellant argued that internal res judicata fixed the nature of the activity, while the court held that interpreting established legal rules constitutes an error of law, not fact. Consequently, the appeal failed because the alleged mistake did not meet the statutory requirements for revocation under Article 395 of the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 395, n. 4 c.p.c.; Art. 360-bis c.p.c.: An error in the interpretation of internal res judicata constitutes an error of law, not fact, and therefore cannot serve as grounds for revocation of a judgment.
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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27351/2024 R.G. proposto da : Sandro Bruschi, rappresentato e difeso dall'avvocato Michel Martone unitamente agli avvocati Pierpaolo Ciccarellie Marco Baldassarri -ricorrente- contro Società Vivai Piante Chiti Vittorio Di Chiti Paolo C Sas , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall'avvocato Anna Napoli unitamente all’avvocato Enrico Panelli -controricorrente- contro Vivai Cooperativi Società Agricola Cooperativa , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall'avvocato Maurizio Alloro -controricorrente- contro Amco - Asset Management Company Spa , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall'avvocato Tommaso Nidiaci -controricorrente- contro Fallimento di Sandro Bruschi , rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Barbieri -controricorrente- contro Bolina Spv S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall'avvocato Gianluca Massimei -controricorrente- contro Biagioni Francesco Luigi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Panelli -controricorrente- contro Società Agricola Veriflor Di Ziliani Enzo C Ss , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall'avvocato Maurizio Alloro -controricorrente- nonché contro Azienda Agricola Morandin Rosaria Sa, Vivai Piante Vignoli Società Agricola, Juliet Spa, Enrica Barneschi, Chiti Piante Di Giacomo Chiti, Vivai Piante Baronti di Baronti Stefano, Arianna Barneschi, Azienda Agricola Mangoni Angelo eAlberto Ss, Angelo Balleri -intimati- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 1768/2024 depositata il 23/10/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/01/2026 dal Consigliere Filippo D'Aquino. FATTI DI CAUSA 1.BRUSCHI SANDRO, titolare dell’impresa individuale Vivai Sandro Bruschi, ha impugnato per revocazione, in relazione all’art. 395, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., la sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 1411/2023 che – a seguito di cassazione con rinvio (Cass., n. 2153/2023) della sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 736/2019 - aveva rigettato il reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Pistoia, con la quale era stato dichiarato il fallimento del Bruschi in data 10 ottobre 2018.
Come risulta dalla sentenza impugnata, la Corte di Appello di Firenze, in sede di giudizio di rinvio, ha ritenuto che il Bruschi fosse imprenditore commerciale e non imprenditore agricolo, attesa la prevalenza del valore delle attività di acquisto e vendita di prodotti vivaistici rispetto a quelli di diretta produzione. 2.Il Bruschi ha ritenuto che la questione della prevalenza dell’attività agricola sarebbe coperta dal giudicato interno formatosi nei precedenti gradi di giudizio e risulterebbe dagli atti di causa e, in particolare, dagli accertamenti eseguiti dall’Agenzia delle Entrate e dalla relazione dell’O.C.C.; per l’effetto, la Corte d’Appello sarebbe incorsa in errore di fatto. 3.La Corte d’Appello di Firenze, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato l’impugnazione per revocazione, ritenendo che non siadeducibile come errore revocatorio la violazione del giudicato, così come non è deducibile come errore revocatorio l’erronea valutazione dei mezzi di prova. 4.Propone ricorso per cassazione il Bruschi, affidato a due motivi, cui resistono con controricorso il Fallimento, nonché sei creditori AMCO ASSET MANAGEMENT COMPANY S.p.A., BOLINA SPV S.r.l., SOCIETA' AGRICOLA VERIFLOR DI ZILIANI ENZO C.
S.s., VIVAI COOPERATIVI Soc. Coop., VIVAI PIANTE CHITI VITTORIO DI CHITI PAOLO E C. S.s. e BIAGIONI FRANCESCO LUIGI. Gli altri intimati non si sono costituiti nel giudizio di legittimità. Hanno depositato memorie il ricorrente, il fallimento controricorrente e i creditori Amco Asset Management Company S.p.A., Bolina Spv S.r.l., Vivai Piante Chiti Vittorio Di Chiti Paolo e C. S.S. e Biagioni Francesco Luigi. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenzanonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 51 e dell’art. 158 cod. proc. civ., in quanto due componenti del collegio erano stati componenti del precedente collegio che aveva assunto la decisione oggetto di revocazione; la violazione dell’obbligo di astensione comporta –in tesi di parte ricorrente - la nullità della sentenza per violazione delle norme di costituzione del giudice. 2.Il primo motivo è inammissibile ex art. 360-bis cod. proc. civ. , in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte.
Va premesso che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel caso in cui ricorra un caso di astensione obbligatoria, come in caso di violazione del principio di astensione obbligatoria di cui all'art. 51, n. 4, cod. proc. civ. (giudice che abbia conosciuto del processo in altro grado), la parte ha l'onere di far valere mediante tempestiva e rituale istanza di ricusazione ex art. 52 cod. proc. civ. tale circostanza, senza che, in mancanza, possa invocare, in sede di gravame, come motivo di nullità della decisione, la violazione, da parte del giudice, dell'obbligo di astenersi (Cass., n. 16861/2013). 3.A fortiori, non costituisce causa di nullità della sentenza la pronuncia del giudizio di revocazione ad opera da magistrati che hanno fatto parte del collegio pronunciatosi sulla sentenza oggetto di revocazione, posto che, salvo il caso del dolo del giudice di cui all'art. 395 n. 6 cod. proc. civ., secondo l'ordinamento processuale vigente non sussiste, alcuna incompatibilità a partecipare alla decisione sulla domanda di revocazione, trattandosi di errore percettivo e non già valutativo (Cass., n. 17899/2025;
Cass., n. 28385/2024; Cass., n. 14220/2024; Cass., n. 5640/2024; Cass., n. 31094/2023; Cass., n. 30112/2022; Cass., n. 24077/2021; Cass., n. 28672/2020; Cass., Sez. U., n. 9768/2020; Cass., n. 2491/2019; Cass., Sez. U., n. 1249/2019; Cass., n. 23498/2017; Cass., n. 16861/2013; Cass., n. 9861/2012). 4.Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la nullità della sentenzanonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 395 [primo comma, n. 4] cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto insussistente l’errore di fatto nella violazione del giudicato interno ai fini dello strumento impugnatorio proposto.
Osserva parte ricorrente che, nel caso di specie, non ricorrerebbe l’errore di valutazione o interpretazione degli atti processuali, né la violazione di questioni giuridiche, ma un errore percettivo delle risultanze processuali, consistente nella prevalenza dell’attività commerciale rispetto all’attività agricola, contrastata dalle risultanze di causa e dal giudicato interno formatosi nei precedenti gradi di giudizio. 5.Il ricorrente riepiloga le circostanze in fatto che evidenzierebbero il dedotto errore revocatorio, attinenti all’area destinata alle coltivazioni in vaso (come accertato dall’O.C.C.) e ai dipendenti impiegati nell’attività agricola, al minoritario reddito da attività commerciale, pari al 23,93% dei ricavi complessivi per il periodo di imposta 2012, alla strumentalità dell’attività commerciale rispetto a quella agricola, alla scarsa incidenza dell’attività commerciale sul reddito complessivo anche per gli anni di imposta 2014-2016, con conseguente prevalenza dell’attività agricola, come risulterebbe anche dalla quantità di scarti vegetali, accertata dall’O.C.C. e dalla scarsa incidenza delle rimanenze finali. 6.Il secondo motivo è inammissibile ex art. 360-bis cod. proc. civ., in quanto - per consolidata giurisprudenza di questa Corte - il giudicato, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, partecipa della natura dei comandi giuridici, e, conseguentemente, la sua interpretazione non si risolve in un giudizio di fatto, ma deve essere assimilata, per natura ed effetti, all'interpretazione delle norme giuridiche.
Pertanto, l'erronea presupposizione della sua esistenza, equivalendo all'ignoranza della regula juris, rileva non quale errore di fatto ma quale errore di diritto, inidoneo, come tale, a integrare gli estremi dell'errore revocatorio di cui all'art. 395, numero 4, cod. proc. civ. (Cass., Sez. U., n. 23242/2005; Cass., Sez. U., n. 21639/2004; Cass., Sez. U., n. 226/2001; Cass., n. 7584/2025; Cass., n. 28138/2019; Cass., n. 10930/2017). 7.Peraltro, va osservato – come dedotto da alcuni dei controricorrenti - che il motivo non investe propriamente una violazione del giudicato interno, bensì la valutazione delle prove, avendo la Corte d’appello dato più rilevo ad alcune fonti di prova, privilegiandole a scapito di altre, il che rientra nell’ordinario potere-dovere del giudice del merito di scelta del materiale probatorio, insindacabile in sede di legittimità.
L’estraneità del giudicato al presente giudizio preclude sin anche l’esame della formazione del giudicato esterno sul punto per effetto della pronuncia di questa Corte (Cass. n. 32511/2024), di cui si dà atto negli atti di parte. 8.Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con raddoppio del contributo unificato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dei controricorrenti, che liquida per i controricorrenti Fallimenti Bruschi Sandro, Amco Asset Management Company S.p.A., Bolina Spv S.r.l., Vivai Piante Chiti Vittorio Di Chiti Paolo e C.
S.S. e Biagioni Francesco Luigi in € 5.000,00 ciascuno per compensi e per i controricorrenti Società Agricola Veriflor Di Ziliani Enzo C. s.s., Vivai Cooperativi Soc. Coop. in € 4.000,00 ciascuno per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, 15% per rimborso forfetario e accessori di legge; ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versament