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Decreto — n. 3021/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court orders costs against appellant for abandoned litigation.

Numero d'incarto Decreto — n. 3021/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinct following the appellant's formal withdrawal of the case. Although the respondent did not explicitly accept the withdrawal, the court confirmed its validity under the Civil Procedure Code. Consequently, the appellant was ordered to pay legal costs and expenses for the abandoned proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.; Withdrawal of appeal extinguishes the litigation, and the withdrawing party bears all associated costs and expenses.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of litigation legal costs allocation Civil Procedure Code abandoned proceedings ritiro dell'atto procedurale condono delle spese procedurali revoca dell'opposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
d.l. n. 68 del 2016
391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n.
legge n. 197 del 2016
art. 13 comma 1- quater d.P.R. n. 115 del 2002
art. 391 c.p

Giurisprudenza citata

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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18610/2022 R.G. proposto da: Andrea Sinibaldi, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Savarese -ricorrente- contro Rosa Real Estate Srl A Socio Unico in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Salardi unitamente all’avvocato Alessandra Rossi -controricorrente- nonché contro Natalia Passini Curatore Del Fallimento N 14/2020 Della Società Sinibaldi Dario C Snc E Della Socia -intimato- avverso il decreto del Tribunale di Modena al RG n.14/2020 depositato il 21/05/2022; letta la rinuncia al ricorso del ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; dato atto che alla stessa non è seguita ‘accettazione’ ad opera del controricorrente, come evidenziato nella nota del difensore 4.2.2026, sollecitata dall’Ufficio in ragione del previo avvenuto deposito in PCT della rinuncia in data 25.11.2022; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197del 20 16; che va assunta, nel caso, apposita statuizione sulle spese, tenendo conto, nel contesto discrezionale di cui alla menzionata disposizione e in punto di misura della liquidazione, della natura del procedimento , del tipo di vizio dedotto in impugnazione e del tenore delle difese ; non sussistono i presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato (Cass.34025/2023).

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese legali che liquida in euro 2.850 per compensi riguardanti il giudizio di legittimità , euro 2 00,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge; non sussistono i presupposti del versamento di cui all’art.13 comma 1- quater d.P.R. n. 115 del 2002. Così deciso in Roma,il 11/02/2