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Ordinanza — n. 3001/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to non-final nature of interlocutory order and vague grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3001/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the challenged order was merely interlocutory and lacked final decisional force. The appellants argued for the invalidity of a bankruptcy liquidation report and the illegality of property expropriation, but the court found their arguments confused and lacking specificity. Consequently, the appeal was rejected for violating procedural clarity rules and the requirement that cassation grounds be clearly defined.

Regesto Legislator

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Art. 360, 1, n. 1 c.p.c.; Art. 366 c.p.c.: A cassation appeal is inadmissible if it challenges a non-final, revocable interlocutory order and fails to clearly specify the grounds for review.

Parole chiave

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interlocutory order inadmissibility cassation procedural clarity bankruptcy liquidation appeal non-final decisional force vague grounds of appeal durata eccessiva del procedimento acquisto di beni immobili espropriazione abusiva

Disposizioni normative citate

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Art. 360, 1, n. 1 c.p.c.
6 Cedu, art. 360, 1 c., n.
Art. 366 c.p.c.
In secondo luogo, perché il ricorrente cumula mezzi e censure facendone una miscellanea incomprensibile e inestricabile; cosa che determina violazione dell’art. 366 c.p.c. (Cass.
Art. 97, 111, 113, 117 Cost.
Art. 6 Cedu
97, 111, 113, 117 Cost., art. 6 Cedu, art.
Art. 267 TFUE
Avverso la suddetta ordinanza propongono ricorso per cassazione il Savio e la Ladurner, con cui sollevano anche questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE ex art. 267 TFUE.
art. 366 c.p
In secondo luogo, perché il ricorrente cumula mezzi e censure facendone una miscellanea incomprensibile e inestricabile; cosa che determina violazione dell’art. 366 c.p.c.
art. 96 cod. proc. civ
Nulla per le spese in assenza di costituzione dell’intimato, così come non vi è luogo alla condanna alle somme di cui al terzo comma dell’art. 96 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U n. 22048-23
Cass. Sez. U n. 22048-23, Cass.
Cass. Sez. U n. 27073-16
22048-23, Cass. Sez. U n. 27073-16, Cass.
Cass. Sez. U n. 26989-16
27073-16, Cass. Sez. U n. 26989-16).
Cass., n. 3919/2006
Il Collegio condivide la proposta di definizione accelerata per le concorrenti ragioni indicate nella PDA, attinenti alla non impugnabilità in cassazione di provvedimenti di natura cautelare (Cass., n. 3919/2006; Cass., n.
Cass., n. 14140/2011
3919/2006; Cass., n. 14140/2011; Cass., n.
Cass., n. 4904/2015
14140/2011; Cass., n. 4904/2015; Cass., n.
Cass., n. 6978/2017
4904/2015; Cass., n. 6978/2017), nonché alla violazione del principio di chiarezza e specificità del ricorso per cassazione (Cass., n.
Cass., n. 39169/2021
6978/2017), nonché alla violazione del principio di chiarezza e specificità del ricorso per cassazione (Cass., n. 39169/2021), non potendo rimettersi al giudice l’onere di isolare le singole censure teoricamente proponibili (Cass., n.
Cass., n. 26790/2018
39169/2021), non potendo rimettersi al giudice l’onere di isolare le singole censure teoricamente proponibili (Cass., n. 26790/2018).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5498/2021 R.G. proposto da : Paolo Savio, Notburga Ladurner, rappresentati e difesi dall'avvocato Walter Zidarich -ricorrente- contro Oskar Ploerer -intimato- avverso l’ordinanza della Corte d'Appello Sez.dist. di Bolzano n. 115/2020 depositata il 09/12/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2026 dal Consigliere Filippo D'Aquino. FATTI DI CAUSA 1. SAVIO PAOLO e LADURNER NOTBURGA hanno proposto opposizione al rendiconto del curatore del Fallimento FINANZ UND HANDELSINITIATIVEN KG S.a.s. di Savio P C. e del socio illimitatamente responsabile Savio Paolo, fallimenti aperti nell’anno 1998 (n. 3118/1998), in persona del curatore PLÖRER OSKAR, deducendo l’abnorme durata del procedimento e l’acquisizione all’attivo fallimentare di un immobile della ricorrente Ladurner Notburga, terzo rivendicante; sotto questo profilo è stata dedotta la violazione del giudicato in relazione al bene del terzo, per essere stata l’espropriazione dell’immobile dichiarata illegittima dal giudice amministrativo.

Hanno, inoltre, dedotto l’opponibilità del giudicato al terzo aggiudicatario, ritenuto di mala fede, convenuto anch’esso in giudizio.

2. Il Tribunale di Bolzano ha rigettato la domanda nel procedimento iscritto al n. 1074/2019 R.G.

3. La Corte di Appello di Bolzano, con ordinanza pronunciata in data 9 dicembre 2020, ha rigettato l’istanza di sequestro giudiziario del corrispettivo della vendita dell’immobile per cui è causa, nonché la concorrente istanza di sequestro conservativo e quella di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado, fissando udienza per la precisazione delle conclusioni.

4. Avverso la suddetta ordinanza propongono ricorso per cassazione il Savio e la Ladurner, con cui sollevano anche questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE ex art. 267 TFUE. Il curatore del fallimento intimato non si è costituito nel giudizio di legittimità.

5. E’ stata emessa proposta di definizione accelerata in data 4 novembre 2024, ritualmente opposta dal ricorrente, che deposita memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. La proposta di definizione accelerata dispone: « si assume che il provvedimento abbia risolto “questioni di giurisdizione in via definitiva in riferimento al bene della vita e questioni sul merito, in contrasto con giudicato sostanziale sul merito del G.A., ex tunc, irretrattabile, contra ius e contra legem”. Il ricorso è proposto mediante polivalente e scarsamente comprensibile serie di censure: ai sensi degli artt. 97, 111, 113, 117 Cost., art. 6 Cedu, art. 360, 1 c., n. 1, 4, 5 c.p.c., con cumulativa indicazione di errores in procedendo e successiva elencazione di contestazioni del rendiconto, querela di falso, atti pubblici e accertamento di responsabilità contrattuale, extracontrattuale e controllo di gestione, irragionevole durata e dispendio di attività processuali, diritto UE, provvedimenti endofallimentari, inidoneità al giudicato e inesistenza giuridica, carenza di potere, violazione di norme imperative, art. 267 del TFUE e travisamento di fatti e prove, sussistenza dei presupposti per la devoluzione del processo presso diversa giurisdizione e rilevabilità d’ufficio, prove precostituite, violazione del principio di acquisizione, travisamento e fascicolo d’ufficio.

Il ricorso è inammissibile per due concorrenti ragioni. Innanzi tutto, perché il provvedimento impugnato non è decisorio né definitivo: si tratta di un’ordinanza di rigetto di un’istanza di sequestro giudiziario e sequestro conservativo e di una domanda di sospensione della provvisoria esecutorietà della decisione di prime cure, con rinvio della causa per precisazione delle conclusioni; ordinanza sempre revocabile e non avente funzione decisoria di diritti soggettivi. Di contro il provvedimento è soggetto a ricorso straordinario se definitivo – vale a dire non revocabile e non altrimenti impugnabile – e se decisorio, vale a dire se incidente, nel contraddittorio tra le parti, su posizioni di diritto soggettivo con attitudine al giudicato (v.

Cass. Sez. U n. 22048-23, Cass. Sez. U n. 27073-16, Cass. Sez. U n. 26989-16). In secondo luogo, perché il ricorrente cumula mezzi e censure facendone una miscellanea incomprensibile e inestricabile; cosa che determina violazione dell’art. 366 c.p.c. (Cass. Sez. 1 n. 30878-23 e altre conf.)».

2. Il ricorrente ha depositato « istanza/memoria» in data 19 gennaio 2026, la quale si limita a riepilogare la vicenda di merito, senza aggiungere ulteriori argomenti di discussione.

3. Il Collegio condivide la proposta di definizione accelerata per le concorrenti ragioni indicate nella PDA, attinenti alla non impugnabilità in cassazione di provvedimenti di natura cautelare (Cass., n. 3919/2006; Cass., n. 14140/2011; Cass., n. 4904/2015; Cass., n. 6978/2017), nonché alla violazione del principio di chiarezza e specificità del ricorso per cassazione (Cass., n. 39169/2021), non potendo rimettersi al giudice l’onere di isolare le singole censure teoricamente proponibili (Cass., n. 26790/2018).

4. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile in conformità alla proposta di definizione accelerata e con raddoppio del contributo unificato. Nulla per le spese in assenza di costituzione dell’intimato, così come non vi è luogo alla condanna alle somme di cui al terzo comma dell’art. 96 cod. proc. civ. La somma di cui all’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ. viene equitativamente determinata come da dispositivo. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento dell’importo di € 2.500,00 in favore della Cassa delle Ammende; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterd.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il r