Decreto — n. 2940/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAPDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEil Presidente Titolare ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2269/2024 R.G. proposto da: Pietro Barrano, rappresentato e difeso dall'avvocato Monica Simeoni unitamente all’avvocato Luca Bechini -ricorrente- contro Cataldo Paradiso, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Bonetta unitamente all’avvocato Valeria Giudici controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n.2051/2023 depositata il 21/06/2023. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 c.p; Decreto — n. 2940/2026 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da: Pietro Barrano, rappresentato e difeso dall'avvocato Monica Simeoni unitamente all’avvocato Luca Bechini -ricorrente- contro Cataldo Paradiso, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Bonetta unitamente all’avvocato Valeria Giudici controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n.2051/2023 depositata il 21/06/2023. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEil Presidente Titolare ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2269/2024 R.G. proposto da: Pietro Barrano, rappresentato e difeso dall'avvocato Monica Simeoni unitamente all’avvocato Luca Bechini -ricorrente- contro Cataldo Paradiso, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Bonetta unitamente all’avvocato Valeria Giudici controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n.2051/2023 depositata il 21/06/2023. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Numero registro generale 2269/2024 Numero sezionale 60/2026 Numero di raccolta generale 2940/2026 Data pubblicazione 10/02/2026 Così deciso in Roma, il 09/02/2026 Il Presidente Titolare Maria Acierno Numero registro generale 2269/2024 Numero sezionale 60/2026 Numero di raccolta generale 2940/2026 Data pubblicazione 10/02/2026