Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 2940/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 2940/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 2940/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEil Presidente Titolare ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2269/2024 R.G. proposto da: Pietro Barrano, rappresentato e difeso dall'avvocato Monica Simeoni unitamente all’avvocato Luca Bechini -ricorrente- contro Cataldo Paradiso, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Bonetta unitamente all’avvocato Valeria Giudici controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n.2051/2023 depositata il 21/06/2023. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 391 c.p; Decreto — n. 2940/2026 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da: Pietro Barrano, rappresentato e difeso dall'avvocato Monica Simeoni unitamente all’avvocato Luca Bechini -ricorrente- contro Cataldo Paradiso, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Bonetta unitamente all’avvocato Valeria Giudici controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n.2051/2023 depositata il 21/06/2023. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Parole chiave

Generato dall'IA
ritiro delle conclusioni civili abbandono del procedimento condono delle spese procedurali rinuncia al dibattimento orale diritto di ottenere una decisione chiusura della procedura di assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 391 c.p
letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEil Presidente Titolare ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2269/2024 R.G. proposto da: Pietro Barrano, rappresentato e difeso dall'avvocato Monica Simeoni unitamente all’avvocato Luca Bechini -ricorrente- contro Cataldo Paradiso, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Bonetta unitamente all’avvocato Valeria Giudici controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n.2051/2023 depositata il 21/06/2023. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Numero registro generale 2269/2024 Numero sezionale 60/2026 Numero di raccolta generale 2940/2026 Data pubblicazione 10/02/2026 Così deciso in Roma, il 09/02/2026 Il Presidente Titolare Maria Acierno Numero registro generale 2269/2024 Numero sezionale 60/2026 Numero di raccolta generale 2940/2026 Data pubblicazione 10/02/2026