Supreme Court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit under civil procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the appeal extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the case. Antonio Scali, represented by Sebastiano Guido Strangio, withdrew the suit against Special Gardant S.p.A. and other defendants, which the opposing parties accepted. The court ruled that the withdrawal met the requirements of Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure, thereby terminating the proceedings without further adjudication.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArticles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure: A party's formal withdrawal of an appeal, accepted by the opposing party, results in the immediate extinction of the judicial proceedings without the need for a substantive ruling on the merits.
Parole chiave
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILELa Presidente Titolare ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3137/2025 R.G. proposto da: Antonio Scali, rappresentato e difeso dall'avvocato Sebastiano Guido Strangio -ricorrente- contro Special Gardant S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, quale mandataria della Società Siena NPL 2018 rappresentata e difesa dall’Avvocato Napoli Francesco; controricorrente- contro Banca Monte Dei Paschi Di Siena in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Napoli unitamente all’avvocato Filippo Napoli controricorrente- nonché contro Credito Fondiario Spa in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria n.844/2024 depositata il 26/11/2024.
Numero registro generale 3137/2025 Numero sezionale 57/2026 Numero di raccolta generale 2851/2026 Data pubblicazione 09/02/2026 letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 09/02/2026 La Presidente Titolare Maria Acierno Numero registro generale 3137/2025 Numero sezionale 57/2026 Numero di raccolta generale 2851/2026 Data pubblicazione 09/02/2026